Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nell'ipotesi di annullamento senza rinvio, per estinzione del reato per prescrizione, della sentenza di condanna in appello, in ragione della prevalenza del principio del "favor rei", che induce a preferire il proscioglimento nel merito della sentenza di primo grado alla pronuncia applicativa della causa di estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2006, n. 18018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18018 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/04/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 423
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 028782/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL FR, N. IL 26/01/1965;
2) RA DO, N. IL 29/09/1964;
avverso SENTENZA del 27/05/2005 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSIN Roberto che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione;
Udito il difensore Avv. LANZA Bruno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.6.2003, il Tribunale Militare di Napoli assolveva EL CO e RA AL, militari in servizio presso il Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Salerno, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di truffa militare pluriaggravata.
In accoglimento degli appelli del Procuratore Militare e del Procuratore Generale Militare, la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata di Napoli, in riforma della decisione di assoluzione, riteneva l'EL e il RA responsabili del reato loro ascritto e li condannava, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione militare ciascuno, sostituita con la multa di 3.040,00 Euro, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado per i seguenti motivi: 1) difetto di giurisdizione, non essendo identificabile la parte danneggiata nell'Amministrazione Militare, dato che gli imputati appartenevano all'Arma dei Carabinieri e che il reato era stato commesso in concorso con persona non soggetta alla legge penale militare;
2) violazione di legge, mancanza o illogicità manifesta della motivazione nella valutazione degli elementi di prova occorrenti per il superamento del ragionevole dubbio e nell'omessa indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute non attendibili le prove contrarie sia relativamente alle ricevute per il pernottamento che a quelle concernenti la consumazione dei pasti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il difetto di giurisdizione del giudice militare sotto il duplice profilo della non configurabilità di un reato militare, mancando la condizione del danno all'Amministrazione militare, e del concorso nel reato di soggetti privi dello status di militare.
Entrambe le prospettazioni poste a base della censura sono giuridicamente infondate e devono essere disattese. Quanto al primo profilo, deve sottolinearsi che, alla stregua della disciplina del R.D. 14 giugno 1934, n. 1169, l'arma dei carabinieri fa parte integrante delle forze armate dello Stato anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, e che il pregiudizio patrimoniale conseguente alle condotte fraudolente degli appartenenti a detta arma è riferibile all'Amministrazione militare, onde deve considerarsi inconsistente la deduzione difensiva imperniata sulla natura dell'attività svolta durante la trasferta che ha rappresentato l'occasione per la consumazione della contestata truffa.
Manca di pregio anche l'ulteriore argomento sviluppato per sostenere che, in caso di concorso nel reato di militari e di estranei alle forze armate, la giurisdizione farebbe capo al giudice ordinario e non al giudice speciale. In proposito è sufficiente osservare che le Sezioni Unite Penali di questa Corte hanno recentemente superato il precedente contrasto di giurisprudenza stabilendo che nell'ipotesi in cui nel reato militare concorrano civili insieme con militari le sfere di giurisdizione rimangono separate, nonostante la connessione tra i procedimenti, sicché il giudice militare mantiene integra nei confronti dei concorrenti militari la propria giurisdizione e quello ordinario nei confronti dei concorrenti civili (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2005, n. 5135, Maldera). 2. - Con la sentenza impugnata gli imputati, assolti nel giudizio di primo grado, sono stati condannati perché ritenuti responsabili del reato di truffa militare pluriaggravata, con la concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 c.p., n. 4 e art. 62 bis c.p., dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate.
Conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale Militare presso questa Corte che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché i reati ascritti agli imputati sono estinti per intervenuta prescrizione, va riconosciuto che, per effetto della ritenuta prevalenza delle attenuanti, il reato di truffa militare di cui all'art. 234 c.p.m.p., comma 1, è estinto per prescrizione maturata nel gennaio 2006, col decorso del termine di sette anni e mezzo, risultando dal capo di imputazione che il reato è stato commesso "in data successiva e prossima all'11.7.1998". 3. - In relazione a tale conclusione e alla circostanza che gli imputati erano stato assolti dal Tribunale Militare di Napoli con la formula "perché il fatto non sussiste", questa Corte deve porsi il problema se sia o non applicabile nel caso di specie la normativa dettata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Dopo avere precisato al comma 1 che "la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima", l'art. 10, comma 2 stabilisce che "l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal Pubblico Ministero prima dell'entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile". Tali disposizioni transitorie rappresentano una evidente deroga al principio generale "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle leggi processuali, dal momento che, in assenza della regola speciale, detto principio avrebbe comportato la verifica dell'ammissibilità dell'appello precedentemente proposto in base alla disciplina vigente nella data in cui è stata presentata l'impugnazione, determinandone, perciò, l'insensibilità alle successive modificazioni legislative relative all'inappellabilità delle sentenze di assoluzione introdotte dalla L. n. 46 del 2006. Pertanto, la norma di cui all'art. 10, comma 2, capovolgendo il canone generale di diritto intertemporale operante in materia processuale, ha dato origine ad una causa legale di inammissibilità sopravvenuta degli appelli già proposti rilevabile in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado ancora in corso.
Se la decisione è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 e il processo è approdato dinanzi alla Corte di cassazione, la sorte dell'appello è soggetta alla regola transitoria contenuta nell'art. 10, comma 4, a norma del quale "la disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione". Per i giudizi pendenti in cassazione non opera, dunque, la generalizzata ed indiscriminata inammissibilità sopravvenuta dell'appello contro sentenze di proscioglimento, essendo subordinato tale effetto alla specifica e tassativa condizione che la Corte di legittimità debba pronunciare l'annullamento della sentenza che ha riformato l'assoluzione in condanna su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la disciplina transitoria risultante dal combinato disposto della L. n. 46 del 2006, art. 10, commi 2 e 4 debba essere applicata anche nell'ipotesi di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna in grado di appello perché il reato è estinto per prescrizione.
La conclusione interpretativa è avvalorata dal tenore letterale dell'art. 10, comma 4, dato che esso esplicitamente consente di rilevare l'inammissibilità sopravvenuta dell'appello in ogni caso di pronuncia di annullamento, senza distinguere tra annullamento con rinvio o senza rinvio e con l'unica eccezione della caducazione di punti della sentenza di secondo grado riguardanti la pena o l'applicazione di una misura di sicurezza. Deve trarsene il corollario che, poiché le norme di diritto intertemporale sono di stretta interpretazione, resta preclusa la possibilità di restringere il chiaro significato emergente dal testo della disposizione mediante l'esclusione dei casi di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
Il risultato ermeneutico fondato sull'inequivoca lettera della norma trova convincente conferma nell'interpretazione logica e sistematica della stessa, dalla quale possono trarsi precisi e univoci argomenti nel senso che il legislatore, ammettendo, entro determinati limiti, la dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta dell'appello anche nel giudizio di Cassazione, ha inteso privilegiare la soluzione relativa al proscioglimento nel merito, contenuta nella sentenza di primo grado, rispetto a quella applicativa della causa di estinzione del reato, conformemente al canone generale del "favor rei" che permea l'intero ordinamento. Da questo stesso principio, peraltro, traspare la ragione per cui non ricorrono gli estremi per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 10, comma 4 nei casi di annullamento senza rinvio della sentenza di appello per la verificata esistenza di lacune e di illogicità manifeste del ragionamento probatorio così radicali da impedire, nel giudizio di rinvio, una conclusione diversa dall'assoluzione con ampia formula liberatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti ed altro).
In conclusione, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, a norma della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 2 e 4, devono dichiararsi inammissibili gli appelli proposti dal Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Napoli e dal Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello contro la sentenza di assoluzione emessa in data 18.6.2003 dal Tribunale Militare di Napoli.
Infine, deve disporsi la trasmissione di questa sentenza al Tribunale Militare di Napoli per gli incombenti di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara inammissibili gli appelli proposti dal Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Napoli e dal Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello contro la sentenza in data 18.6.2003 del Tribunale Militare di Napoli. Dispone la trasmissione di questa sentenza al Tribunale Militare di Napoli per gli incombenti di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006