Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME I02 585 /0 1 REPUBB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 730/00 Cron. 5326Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere- Ud. 26/09/00 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni AMOROSO - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 676 SENTENZA per diritti L. 6000 22 FEB 2001- sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE While AL ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale CG07 061 pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante LIKE 3000 CANCELLERIA in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato 2000 STUDIO AVV. CIABATTINI, rappresentato e difeso 3776 dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
CG074062 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 360/98 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 05/12/98 R.G.N. 221/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato CIABATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. triles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso al Pretore di Torino in data Con 17.5.93 ZO RM instava per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli delle Ferrovie dello Stato S.p.A. il 26.2.1993, trattandosi di provvedimento privo di giusta causa o di giustificato motivo, ovvero nullo legge n. 300/1970, con conseguentiex art. richieste di reintegra nel posto di lavoro 見 pagamento delle pregresse retribuzioni come per legge. Il dipendente della Società, con funzioni di commesso, esponeva di essere stato licenziato per "persistente insufficiente rendimento" ai sensi Whi le dell'art. 80, lett. h), del C.C.N.L. di categoria a causa delle frequenti assenze per malattia, la cui ipotesi era invece disciplinata dalla diversa norma prevista dall'art. 56 della medesima contrattazione;
deduceva, altresì, la mancata affissione del codice disciplinare, ex art. 7 Statuto dei lavoratori e 86 del cennato contratto di categoria;
rilevava, infine, il mancato esperimento, da parte datoriale e prima del recesso, della doppia ammonizione prevista dal D.M. 2537/79. 3 Resistente la convenuta, la quale, premesso che il menzionato contratto collettivo non prevedeva la ipotesi del comporto per sommatoria, e che, pur essendo stato esercitato il potere disciplinare ai sensi dell'art. 80, lett. h) richiamato, il recesso poteva essere inquadrato nella norma di cui all'art. 2110 C.C., insisteva nella configurabilità di quel persistente, insufficiente rendimento del lavoratore e della comprovata incapacità lavorativa del dipendente, idonei a legittimare il recesso, il giudice adito, previa C.T.U. sulla sussistenza, natura e conseguenze della patologia posta a base delle continue assenze dello ZO dal lavoro, accoglieva la domanda con sentenza del 10.11.1993. M iles All'esito dell'appello della Società, il Tribunale del luogo riformava tale decisione con pronuncia del 3 giugno 1995, respingendo il ricorso del lavoratore sul presupposto che il comportamento assenteistico del dipendente poteva essere inquadrato e configurare quel persistente, insufficiente rendimento contemplato dall'art. 80 lett. h) del C.C.N.L.. Proposto dallo ZO ricorso per cassazione, questa Suprema Corte cassava detta decisione con sentenza del 6 ottobre 1997, per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori in tema di contestazione dell'addebito e corrispondenza tra causa del licenziamento, demandando al Tribunale di Saluzzo il nuovo giudizio in sede rescissoria, conclusosi con decisione del 5.12.1998 di rigetto della domanda del lavoratore. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che una corretta interpretazione del contenuto dell'art. 80, lett. h), del C.C.N.L. di categoria, coordinato con la disciplina prevista dalle altre norme concernenti la materia in esame, consentiva di ravvisare, nel comportamento tenuto dal ES dipendente ed in considerazione delle rilevanti assenze dal lavoro, quel persistente, insufficiente idoneo a legittimare il recesso rendimento nell'alveo della predetta disciplina datoriale pattizia;
che non sussisteva nella specie l'obbligo di affissione del codice disciplinare, in relazione alla valenza del comportamento addebitato;
che risultava inapplicabile il principio della preventiva doppia ammonizione sancito dal D.M. 2537/79, atteso che la contestazione dell' addebito e la irrogazione del licenziamento erano avvenute successivamente alla stipulazione del primo 5 contratto collettivo del settore, compiutamente disciplinante la materia, e pertanto trattandosi di disposizione non più vigente all'epoca del recesso. Avverso tale sentenza lo ZO ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a quattro motivi;
resiste la Società con controricorso. Le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione il denunzia violazione ed erronea ricorrente applicazione degli artt. 56 e 80 del C.C.N.L. dei ferrovieri stipulato in data 1.1. / 31.12.1990, in Unile relazione all'art. 68 comma 5 del D. Leg.vo 3 febbraio 1939 n. 291 come sostituito dall'art. 29 D. Leg.vo 31 marzo 1998, n. 80; violazione ed erronea applicazione degli artt. 384 C.P.C. e 1362, 1363 C.C., con riferimento agli artt. 56, 80 e 74 menzionato;
insufficiente e contrad- C.C.N.L. dittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, Codice di rito. Dopo un a breve premessa circa la proponibilità del ricorso per cassazione anche per violazione delle clausole fissate dai contratti collettivi di 6 cui all'art. 45 Decreto legislativo n. 80/98, nel merito deduce che la sentenza del Tribunale impugnata non si sottrae alla censura prospettata, sia per erronea applicazione del principio di diritto fissato nella decisione rescindente di questa Suprema Corte in data 3 giugno 1995, e di conseguenza per sostanziale, omessa risposta al thema decidendum devoluto, anche in ordine alla contestazione ed addebito, sia corrispondenza tra erronea applicazione delle norme sulla per interpretazione della contrattazione collettiva richiamata e demandata al vaglio di merito su Uiles specifiche clausole, atteso che il giudice del rinvio in concreto è venuto meno alla soluzione del problema propostogli con l'oggetto del rescissorio, omettendo di interpretare i limiti di applicazione dell'art. 80, lett. h) del licenziamento per comprovata incapacità 0 persistente scarso rendimento, in relazione all'art. 56 concernente la ben diversa ipotesi dell'assenza per malattia per cause comuni ed aspettativa per motivi di salute, esulante dalla disciplina e dal contenuto di cui alla menzionata clausola. Il motivo è fondato. Al riguardo, esclusa ogni indagine in ordine 7 alla prima parte della censura, che esula dall'attuale thema decidendum, non costituisce oggetto del devoluto ed in ordine alla quale nessuna questione è stata dalle parti prospettata in precedenza, la valida doglianza dello ZO afferisce al contenuto del demandato in sede rescissoria ed alla esatta interpretazione dell'art.80, lett. h), del C.C.N.L. di categoria, al fine di stabilirne i limiti di applicazione e la esatta sfera di riferimento, in linea con il quesito proposto al giudice di merito con la sentenza rescindente di questa Suprema Corte. U ilen Orbene i giudici di legittimità, premesso che la decisione del Tribunale di Torino veniva cassata per avere omesso ogni indagine interpretativa sulla valenza dell'art. 80 predetto in modo sistemati☑ con la disamina anche delle altre clausole contrattuali ed avere, conseguentemente, omesso di motivare in modo adeguato e completo circa la assoggettabilità dei fatti contestati allo ZO - -con lettera del 27 gennaio 1993 alla disciplina di tale disposizione pattizia e non, invece, alla regolamentazione di altre disposizioni indicate dal ricorrente nell'art. 56 e nell'art. 77, lett. b), aventi ad oggetto, rispettivamente, le assenze per 8 malattia e la simulazione di malattia;
e rilevato, altresì, un ulteriore vizio della pronuncia cassata nel mancato approfondimento circa il mancato rispetto del principio della necessaria corrispondenza tra la contestazione dell'addebito e la causa del licenziamento, con violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, posto che nella prima non si faceva alcun riferimento ad una condotta fraudolenta del dipendente, e con la giustificato seconda il recesso veniva con un ZO, comportamento simulatorio dello rimettevano la causa al Tribunale di Saluzzo che "procedena" ad un nuovo esame della controversia Uniles osservando i principi innanzi enunciati, sia in relazione alla necessaria corrispondenza tra contestazione e causa del licenziamento, sia in relazione alla interpretazione delle clausole contrattuali. In particolare il giudice di rinvio nel rispetto del principio della necessaria dovrà - corrispondenza tra fatti contestati e licenziamento riesaminare i fatti di causa, al fine di stabilire se gli addebiti mossi allo ZO, per le oggettive modalità con le quali si sono svolti e per la gravità che presentano, configurino una giustificato motivo digiusta causa 0 un licenziamento alla stregua di quanto voluto dalla disciplina del contratto collettivo e di quella codicistica". A tale quesito, sostanzialmente articolato in direzione, i giudici del rinvio, come duplice puntualmente evidenziato in ricorso, non hanno dato in concreto una risposta adeguata, in quanto, da un lato, hanno omesso ogni indagine sulla corrispondenza necessaria tra fatti contestati e quelli posti a fondamento del recesso, sottraendosi in tal modo all'onere primario correlato alla esatta applicazione del relativo principio;
Unileo dall'altro, sono venuti meno in effetti, con una motivazione sul punto insufficiente e contraddittoria, e dunque complessivamente carente, alla seconda parte dell'accertamento loro demandato, concernente la precisa interpretazione della normativa contrattuale di riferimento. Ed invero, il Tribunale, come focalizzato in ricorso e come si evince de plano dalla sentenza impugnata, procedendo alla disamina del contenuto dell'art. 80, lett. h) del C.C.N.L. nella specie applicato da parte datoriale, dopo avere reiteratamente escluso in premessa ogni aspetto doloso o fraudolento delle assenze per malattia del 10 dipendente, asserendo, altresì, che le stesse, in tal senso valutate, non potevano essere ritenute a licenziamento in quanto ricollegabili abase del cause non dipendenti dalla volontà e dall'impegno " lavorativo del prestatore, trattandosi di effetti negativi sul rendimento esigibile esulanti da responsabilità del soggetto, in quanto validamente giustificati (Cass. 24.11.93, n. 1153), nel prosieguo della motivazione hanno imputato tali assenze al lavoratore, ritenendole idonee a quel persistente, insufficiente configurare ipotizzato dal rendimento colposo ○ doloso ES cennato art. 80, lett. h), della pattuizione collettiva, nel cui alveo normativo hanno fatto rientrare la validità del licenziamento, pur il profilo giustificativo dellaribadendone malattia. Appare di palese evidenza, dunque, che, in tal modo impostata la decisione, nella stessa vanno colti gravi difetti di motivazione per un triplice ordine di considerazioni, tutte idonee a legittimare il giudizio negativo di questa Corte, nei limiti invocati dal ricorrente. Giacchè, anzitutto, così operando, i giudici di merito non si sono accorti della vistosa contraddizione e 11 manchevolezza del loro ragionamento, posto che hanno fatto rientrare nel contenuto precettivo -della disposizione pattizia a titolo di dolo O colpa - comportamenti del lavoratore del tutto giustificati in precedenza ed obiettivamente esclusi dalla sfera di applicazione della norma;
in secondo luogo, non hanno approfondito l'indagine sul contrasto esistente per tabulas tra la lettera di contestazione datoriale del 18.2.93, nella quale le assenze per malattia dello ZO sono definite "giustificate" (Cfr. pag. 13 sentenza), a fronte di U ilo con la altra precedente comunicazione del 27.1.93, quale gli si prospettava l'inadempimento e la impossibilità di prosecuzione del rapporto "a causa del perdurare del suo notevole assenteismo", evidentemente connotato, sotto l'aspetto lessicale, a dolo о colpa dell'inadempiente, si da far rientrare la condotta nel raggio di previsione dell'art. 80, lett. h), come erroneamente interpretato poi dal Tribunale;
infine, è di tutto rilievo che ad onta dei precisi limiti di indagine demandata sul punto in sede rescissoria, i giudici di merito non hanno chiarito sostanzialmente il margine residuale di applicazione del contenuto di tale clausola, e pertanto sono venuti meno ad una 12 logica interpretazione della stessa. Giacchè se le assenze per malattia sono state riconosciute come giustificate, e dunque non idonee a supportare il licenziamento secondo le previsioni appare di indubbiadella clausola pattizia, evidenzka che le stesse non potevano, poi, contraddittoriamente farsi rientrare a titolo di responsabilità nel contenuto della medesima norma nella specie applicata, che, per l'effetto, non risulta chiarita nella sua residuale valenza di riferimento, con conseguente, implicita mancata risposta allo specifico quesito demandato sul punto ES in questione. A meno che non si voglia ripiegare nell'ambito previsionale dell'art. 2110 Cod. Civile, che peraltro esula dalla contestazione datoriale e non risulta oggetto di indagine rescissoria, posto che entrambe afferiscono soltanto al chiarimento interpretativo dei limiti di applicazione del ripetuto art. 80, lett. h), del C.C.N.L. di categoria. La censura delibata merita, in conseguenza, accoglimento, assorbiti gli altri motivi di impugnazione, afferenti ad asserite violazioni dell'art. 112 C.P.C., dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del D.M. n. 2357/1979 concernente la 13 vigenza del principio del preliminare doppio ammonimento prima della contestazione dell'addebito e della irrogazione del licenziamento, tutti peraltro trattati dal Tribunale anche se non devoluti in sede rescindente. La decisione per cui è causa va, per l'effetto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino, la quale, accertamento più approfondito, nell'effettuare un Mile l'indagine sul duplice oggetto già porterà individuato e demandato da questa Corte al Tribunale di Saluzzo con la sentenza rescindente in data 6.10.1997, ed in particolare sul rispetto del principio della corrispondenza tra contestazione e fatti supportanti il licenziamento, nonché sulla applicabilità al caso di specie dell'art. 80, lett. h), del C.C.N.L. di pertinenza, ovvero della in materia, previa disciplina codicistica interpretazione del contenuto della predetta normativa pattizia e fissazione dell'ambito operatività in rapporto al residuale della sua controversia, thema decidendum di cui alla estendendo altresì l'indagine, se del caso, anche 14 agli ulteriori, assorbiti motivi di ricorso, ove ritenuti necessariamente ed implicitamente connessi . а quello accolto, e pertanto rientranti nel devoluto.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino. - Roma - 26 settembre 2000 II Presidente:Gy m aut esile || Cons. estensore: COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 22 FEB. 2001 IL OLLABORATORE CANCELLERIA I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B S L 3 E L I P 7 E D - S D 8 I A - I N T S 1 S G 1 N O O E P E S A I M G D I A G E A , E O D L O T R T E I T T A S R L I I N E L G D S E E E R O D 15