Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto / SEZIONE LAVORO Lavoro 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 Dott. Marino Donato SANTOJA Presidente R.G.N. 12677/93 6 Cron.М63 0 Dott. Giovanni - Consigliere 0 Dott. Pietro Rel. Consigliere - Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere- Ud.22/09/00 Dott. Federico Consigliere ROSELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE CONFEZIONI STELLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., in dal Sig." per diritti L. 3000. persona del legale rappresentante pro tempore, #1 17 GEN 2001- IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI NICOLO', che CANCELLERIA lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASCOLO ALESSANDRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - tempore, UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 Rilasciata copia legale al Sig. INPS 3748 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per 22 FEB. 2001 -1- IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati LIRONCURTI LEONARDO, BARTOLI ALDO, giusta delega in atti;
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente UFFICIO COPIE avversO la sentenza n. 989/93 del Tribunale di UDINE, Rilasciara copia legale al Sig. Taoletti emessa il 14/9/93, depositata il 05/10/93 R.G.N. per diritti L. il = 2 Mge 2001. 3390/93; CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 18 dicembre 1991 la CONFEZIONI STELLA S.c.r.l., sostenendo che era in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 per le imprese artigiane ed era iscritta al relativo Albo, e che l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) Ки но con atto del 1° dicembre 1989 e con effetto dall'11 novembre 1986 l'aveva illegittimamente inquadrata nelle imprese industriali, chiese che il Pretore di Udine in funzione di giudice del Lavoro accertasse la sua natura di impresa artigiana. Costituendosi in giudizio, l'INPS eccepì l'impossibilità di attribuire la natura artigiana a società di capitali. Il Pretore, ritenendo che l'indicata legge non intendesse escludere dalle imprese artigiane le società cooperative, accolse la domanda. Con sentenza del 5 ottobre 1993 il Tribunale di Udine accolse l'appello, affermando che la lettera della legge (art. 3 secondo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443) esclude dal novero delle cooperative le società di capitali e le S.a.s., anche se costituite in forma di cooperativa. Aggiunge il Tribunale che carattere delle imprese artigiane, come delineato dall'art. 2 dell'indicata legge, è la piena responsabilità che l'imprenditore artigiano si assume, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
questo carattere non hanno le società di capitale (e la società in accomandita semplice, per i soci accomandanti), ove i soci rispondono limitatamente alla quota conferita;
e la particolare tutela costituzionale, riconosciuta alle cooperative (art. 45 Cost.), è prevista nei limiti fissati dal legislatore ordinario. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre la CONFEZIONI STELLA S.c.r.l., percorrendo le linee di un unico articolato motivo. Resiste l'INPS con controricorso. KnowCon l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Motivi della decisione violazione degli artt. 2 e 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, la ricorrente sostiene che prima dell'ingresso della legge 8 agosto 1985 n. 443 era incontroversa la configurabilità della società cooperativa a responsabilità limitata come impresa artigiana;
e la lieve modifica normativa introdotta con l'indicata legge non esclude questa possibilità, come la dottrina fondatamente ritiene, in quanto le cooperative sono caratterizzate dalla causa mutualistica, a differenza delle società di capitali, che hanno causa lucrativa;
e lo scopo mutualistico, che caratterizza le cooperative ed è presente in ogni loro forma, è il fondamento della particolare tutela normativa. Aggiunge la ricorrente che un diverso intento normativo avrebbe richiesto l'espressa esclusione delle società cooperative a responsabilità limitata dalle imprese artigiane;
ed una diversa interpretazione dell'art. 3 secondo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 sarebbe anche in contrasto con l'art. 6 della stessa legge, in cui si prevede l'estensione delle agevolazioni, previste per le imprese artigiane, ai consorzi ed alle società consortili, le quali sono costituibili anche in forma cooperativa. Con il controricorso l'INPS sostiene che sul piano letterale, l'inciso “anche cooperativa", che segue alla dizione “in forma di società”, esprime l'intento normativo di escludere ogni differenziazione fra società e società cooperative;
e sottolinea che il Tribunale pone esattamente a fondamento dell'impresa artigiana la piena responsabilità, con l'assunzione di tutti gli oneri ed i rischi dell'impresa. Il ricorso è fondato. Come il Supremo Collegio di questa Corte ha recentemente affermato (S.U. 5 giugno 2000 n. 401), “l'art. 3 secondo comma della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come Luow modificato dall'art. 1 della successiva legge 20 maggio 1997 n. 133, deve моло essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro”. Ed invero, come chiarito da questa decisione (che espressamente e ripetutamente richiama quanto precedentemente affermato da Cass. 23 luglio 1996 n. 5365), la predetta disposizione ("per cui è artigiana l'impresa collettiva "costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"), sul piano letterale, la locuzione “anche cooperativa" dimostra che era intenzione del legislatore distinguere, al fine T con су S di una differenziata disciplina, da un lato le cooperative, per il loro scopo mutualistico, e dall'altro gli enti collettivi con scopo di lucro;
con la conseguenza che la successiva esclusione, dalle imprese artigiane, di alcuni : tipi di società, investe il secondo gruppo, e non il primo (le cooperative). Ausw Sul piano della ratio normativa, poi, carattere fondamentale delle imprese artigiane, che permane anche nelle imprese collettive ed è espressamente sottolineato dalla predetta disposizione, non è la personale responsabilità dei singoli soci, bensì la preminenza del lavoro sul capitale (preminenza non solo quantitativa, bensì qualitativa, in relazione alle caratteristiche dell'impresa ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso: Cass. 2 giugno 1995 n. 6221); e questo carattere è presente anche nelle cooperative costituite con la forma di società a responsabilità limitata. E si deve pertanto ritenere che, “qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge (specie quelli dimensionali), una struttura di tipo capitalistico, inerente ad una cooperativa di produzione e lavoro, non possa essere di ostacolo all'esercizio di un'attività artigianale, in relazione alla quale, nonostante la suddetta struttura, che tuttavia permette il perseguimento di uno scopo mutualistico, continua a persistere la netta preminenza del lavoro sul capitale". A queste imprese, di conseguenza, è dovuto il trattamento previsto per le imprese artigiane, purché le stesse non superino i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 della legge quadro e svolgano quelle attività nella produzione di beni o di servizi contemplate nell'art. 3 primo comma della medesima legge. Il ricorso deve essere pertanto accolto. E la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che applicherà l'indicato principio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Trieste, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000. Il Consigliere estensore Dietro Cuoro IL PRESIDENTEМ ожно вихороммі Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria A 17 GEN 2001 oggi, O IL COLLABORATORE, O N H E A M S DI CANCELLERIA, D A E I I I R I P N S N U V I I S L U L T O A ' 3 O W A 5 V I I 5 A K 3 V S E O 1 O N D S 1 S I - N I 8 V - E 4 H Ɑ A I I T N V O N ' T L T U G O ' S E N I Ɑ O V I 7