Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
L'appello avverso una sentenza della Pretura di Napoli o di una sua sezione distaccata deve essere proposto innanzi al Tribunale di Napoli, indipendentemente dall'entrata in funzione del Tribunale di Torre Annunziata, istituito con legge 11 febbraio 1992, n. 126, atteso che l'art. 3 di tale legge, ove prevede il trasferimento a detto nuovo Tribunale, delle cause appartenenti alla sua competenza per territorio, si riferisce alle controversie pendenti in primo grado, senza implicare deroghe ai criteri di competenza funzionale posti dall'art. 341 cod. proc. civ. per l'individuazione del giudice di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1999, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dai Magistrati
Favara dr. Francesco Presidente
Pontorieri dr. Franco Consigliere
UN dr. Michele Consigliere
Elefante dr. Antonino Consigliere
Settimj dr. Giovanni Cons. rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per regolamento di competenza promosso d'ufficio dal Tribunale di LI con ordinanza del 15/4/97 nel giudizio d'appello avverso la sentenza depositata dal Pretore di LI-Gragnano il 25.11.1993
tra
-Angelantonio LA- con domicilio eletto in LI, alla Via Ferdinando del Carretto, 26, presso l'Avv. Ugo Aveta;
rappresentato e difeso dal medesimo
-appellante-
e
-OR LA - con domicilio eletto in LI, alla Via Col. Lahalle, 24 presso l'Avv. Guadagno rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Vivo congiuntamente all'Avv. Fausto di Ruocco -appellata-
Udito il Consigliere dott. Settimj che ha svolto la relazione della causa;
Letta la requisitoria del P.M., che ha concluso per il rigetto dell'istanza e la dichiarazione della competenza del Tribunale di LI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23.11.93, il Pretore Circondariale di LI - Sezione distaccata di Gragnano - accogliendo la domanda proposta da OR LA, condannava il convenuto AN NT LA alla restituzione d'un appezzamento di terreno ed alla rifusione spese in favore dell'attrice.
Con atto di citazione notificato in data 11.2.94, AN NT LA proponeva appello avverso detta sentenza innanzi al Tribunale di RR UN, ritenendolo competente in relazione al decreto del Ministero di grazia e Giustizia che aveva fissato alla data del 18.01.94 l'inizio del funzionamento del detto ufficio giudiziario, istituito con L. 11.02.92 n.126 il cui art. 1, 2^ comma, aveva compreso nella giurisdizione di esso e della relativa Pretura Circondariale il territorio, fra gli altri, del Comune dì Gragnano. Con sentenza 12.7.95 n. 542, il Tribunale di RR UN dichiarava la propria incompetenza funzionale, ax art. 341 CPC, indicando come competente il Tribunale di LI.
Con ordinanza 15.4.97, il Tribunale di LI, di diverso avviso in ordine alle conseguenze dell'entrata in vigore della surrichiamata normativa, proponeva d'ufficio istanza per regolamento di competenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'elaborata motivazione dell'ordinanza che ha elevato il conflitto negativo di competenza si richiama, di fatto, ad un pregresso indirizzo di questa Corte in materia d'applicazione dell'art. 341 CPC, indirizzo che, tuttavia, da tempo è stato oggetto un motivato sostanziale "revirement" (da considerare ormai del tutto consolidato (nello specifico, tanto per l'individuazione del giudice competente a decidere in secondo grado quanto, a maggior ragione, per i giudizi già instaurati in tale grado: Cass.
4.6.94 n. 5421, 10.8.96 n. 7429, 16.12.96 n. 11232, 29.10.96 n. 9433, 14.05.97 n. 4240). Ritiene questa Corte che da tale indirizzo - basato su di un'ineccepibile lettura del disposto dell'art. 341, 1^ co., CPC e conforme al tenore letterale, ormai tralaticio, della norma transitoria che solitamente accompagna l'istituzione di nuovi uffici giudiziari - non vi sia motivo per discostarsi.
Come correttamente evidenziato nella motivazione della menzionata sentenza n. 9433/96, relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, l'art. 341 1^ comma del CPC devolve l'appello contro la sentenza del Pretore al Tribunale nella cui circoscrizione si trovi la sede del Pretore stesso, e, quindi, al fine dell'individuazione del giudice del, gravame, prescinde dai criteri posti dagli artt. 7 ss. CPC con riferimento all'oggetto ed ai soggetti della contesa, affidandosi esclusivamente alla struttura organizzativa degli uffici giudiziari ed ai diversi livelli di attribuzioni ad essa connessi.
La suddetta disposizione è norma attributiva d'una competenza funzionale, non d'una competenza per territorio, atteso che il "fatto territoriale" (collocazione del Giudice a quo) configura mera premessa ed elemento estrinseco nell'ambito d'una regola essenzialmente ed esclusivamente incentrata sull'indicato collegamento di attribuzioni tra il giudice che ha emesso la sentenza appellata e quello che deve decidere della controversia in sede di gravame.
La rilevata natura dell'art 341 CPC comporta l'inderogabilità della competenza in tal guisa determinata, con il corollario della rilevabilità d'ufficio della sua eventuale inosservanza (giurisprudenza consolidata di questa Corte;
v., da ultimo, sentt.
4.6.94 n. 5421 e 14.7.93 n. 7768). Il carattere funzionale e l'inderogabilità del principio di competenza fissato dal medesimo art. 341 CPC sottraggono la regolamentazione delle impugnazioni alla disciplina transitoria dell'art. 3 della legge n. 126 del 1992, in tema di trasferimento di cause dal Tribunale e dalla Pretura di LI al Tribunale ed alla Pretura di RR UN (a partire dalla data d'inizio della loro attività, in quanto detto trasferimento riguarda le controversie appartenenti alla "competenza per territorio" dei nuovi Uffici, vale a dire quelle pendenti in primo grado, per le quali soltanto è configurabile un problema di competenza territoriale. La non interferenza sul processo d'appello dell'art. 3 in esame trova conferma nel rilievo che esso esclude il predetto trasferimento, ove la data iniziale dell'attività del Tribunale e della Pretura di RR UN sia posteriore al passaggio in decisione della causa, senza limitazioni o riserve per il caso della sua prosecuzione in sede d'impugnazione, così assegnando all'apertura della fase decisionale in primo grado la valenza di situazione definitivamente preclusiva di una successiva translatio iudicii.
Nè è conferente, per giustificare la proposizione dell'appello davanti al Tribunale di RR UN, la provenienza della sentenza impugnata da una sezione della Pretura di LI poi inclusa nella Pretura di RR UN, dato che le sezioni distaccate non sono uffici distinti dalla Pretura, cui appartengono, nei cui confronti non si pongono in termini di distinte attribuzioni per competenza territoriale ma al pari delle sezioni nelle quali sia ripartito un qualsivoglia ufficio ex artt. 35-46-54 Ord. Giud. - in termini di distribuzione del lavoro e di organizzazione interna (e pluribus cass.
1.10.97 n. 9582, 26.10.94 n. 8776, SS.UU. 10.2.94 n. 1374) con la conseguenza che le loro decisioni sono riferibili alla Pretura stessa, unitariamente intesa.
I suddetti rilievi impongono di affermare in conformità a quanto già ritenuto in relazione ad analoghe situazioni prospettate con riferimento sia al medesimo caso di RR UN (Cass.29.10.96 n. 9433 e 10.8.96 n. 7429) sia ai similari casi di
RC OZ di TT (Cass.
4.6.94 n. 5421) e di CE NF (Cass. 16.12.96 n. 9433) - che l'appello avverso pronuncia della Pretura di LI o di una sezione distaccata di essa deve essere proposto innanzi al Tribunale di LI, indipendentemente dall'entrata in funzione del Tribunale di RR UN. L'istanza in esame va, pertanto, disattesa, dovendosi dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di LI, come affermato dal Tribunale di RR UN con la sentenza del 12.7.95 n. 542.
P. Q. M.
LA CORTERigetta l'istanza e dichiara la competenza del Tribunale di LI.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio il 1.4.1998. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999