Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
Integra il reato di frode in commercio la condotta dell'esercente che alla richiesta di prosciutto di Parma - la cui denominazione di origine è riservata dall'art.1 della legge n.26 del 1990 esclusivamente a prodotti che abbiano determinate caratteristiche e prerogative, sia merceologiche che formali - consegni prosciutto crudo non di Parma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 23008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23008 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 17/05/2001
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 1771
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 24446/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SI IO, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza n. 105/2000 del 28/3-11/4/2000, pronunciata dal Tribunale di Isernia. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Meloni, con cui chiede il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. A. Messere, che si riporta ai motivi di ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, il Tribunale di Isernia condannava LL IO, titolare di un negozio di generi alimentari - in ordine al reato di cui all'art. 515 c.p. (consegna di prosciutto crudo non di Parma come prosciutto di Parma) - alla pena di L. 200.000 di multa, alle pene accessorie, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile "Consorzio del Prosciutto di Parma", da liquidarsi in separata sede.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 515 c.p., in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., in quanto non aveva dato ai clienti un prodotto diverso da quello richiesto: a fronte di una domanda di un etto di prosciutto crudo di Parma, aveva effettivamente consegnato un etto di prosciutto crudo proveniente da Felino, in provincia di Parma;
2) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546 lett. c), stesso codice, per mancanza di motivazione su punti essenziali della decisione, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, potendosi ravvisare l'errore di fatto (art. 47 c.p.), e comunque non essendo sufficiente - per affermare la responsabilità dell'autore - l'antigiuridicità del fatto da lui commesso;
3) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 30 e 31 c.p., sia perché l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dal commercio richiedeva una specifica contestazione, nel caso di specie non effettuata, sia perché tale pena non consegue automaticamente ad ogni episodio di frode in commercio, anche di minimo rilievo, come quello in esame. All'odierna udienza dibattimentale, il P.G. e la difesa concludono come riportato in premessa.
Il ricorso è infondato.
Ricorda preliminarmente il Collegio come la denominazione di origine "Prosciutto di Parma", sia riservata - dall'art. 1 L. n. 26/1990 - esclusivamente a prodotti che abbiano determinate caratteristiche e prerogative, sia merceologiche che formali, certamente non possedute dal prosciutto commercializzato dal LL. Ciò basta ad evidenziare la pretestuosità ed infondatezza della prima censura:
alla richiesta di prosciutto di Parma, l'esercente era tenuto a consegnare l'unico prodotto che commercialmente può così definirsi, anche se quello da lui dato proviene egualmente dalla provincia di Parma. Gli articoli 7, 8 e 9 della normativa sopra richiamata, infatti, prevedono norme di garanzia, nonché il divieto di utilizzare denominazioni concorrenti atte ad ingenerare confusione con il prosciutto di Parma, come ad esempio quelle geografiche riferentesi ai comuni compresi nella zona tipica, configurando come delitti le relative violazioni.
Ne consegue che, sotto il profilo della materialità del fatto, risulta indiscutibile la consegna agli acquirenti di aliud pro alio e quindi deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 515 c.p. Non merita miglior sorte la seconda doglianza, riguardante la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in questione e la relativa motivazione. La sentenza gravata è, sul punto, esaurientemente motivata, ricordando che il marchio "Prosciutto di Parma" non può dirsi volgarizzato e, "siccome di forte impatto commerciale", è certamente ben conosciuto agli operatori del settore, quale il LL, tanto da escludere ogni possibilità di errore. Peraltro il delitto in questione è connotato dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di consegnare cosa diversa da quella richiesta e pattuita, certamente ravvisabile nella fattispecie in esame, per le ragioni sopra indicate. Manifestamente infondata è anche la terza doglianza. Infatti, essendo le pene accessorie un effetto automatico della condanna, ex art. 20 c.p., la loro applicazione non comporta obbligo di motivazione, ne' di previa menzione nella contestazione, tant'è che, se predeterminata dalla legge sia nella specie che nella durata ed omessa dal giudice di cognizione, la pena accessoria può essere applicata d'ufficio in sede esecutiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001