Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6120 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 061 20/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO IT LA CORTE S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 16126/99 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Michele DE LUCA Consigliere - Cron.17717 Consigliere - Rep.Dott. Donato FIGURELLI Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.30/01/02 - Consigliere Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, GIUSEPPE DE FERRA', giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LO AN;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 203/99 del Tribunale di 419 AGRIGENTO, depositata il 29/03/99 R.G.N. 875/97; -1- ņ " udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 30/01/02 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 14 maggio 1997 il Pretore di Agrigento, accogliendo la domanda proposta dal signor DR GA con ricorso depositato il 5 giugno 1995, condannava l'INAIL a corrispondere al ricorrente la rendita per la inabilità residuata ad un infortunio sul lavoro dell'8 luglio 1991. L'appello dell'Istituto previdenziale, cui resisteva l'assicurato, veniva rigettato dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 18/29 marzo 1999. I giudici di secondo grado osservavano, per quanto interessa in questa sede, che la decorrenza della rendita doveva farsi risalire al 9 ottobre 1991, atteso che fino al giorno precedente l'infortunato aveva goduto di indennità per l'inabilità temporanea;
che il signor GA aveva avanzato all'INAIL, in data 3 agosto 1994, istanza di revisione per aggravamento;
che fra la denuncia di aggravamento e l'azione diretta a conseguire la prestazione non era decorso il termine triennale di prescrizione invocato dall'appellante. Per la cassazione della decisione del Tribunale ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'assicurato non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la difesa dell'INAIL deduce che il Tribunale, dopo aver esattamente indicato nella data di consolidamento dei postumi (9 ottobre 1991) il dies a quo della prescrizione, afferma poi che al momento del ricorso giudiziario la prescrizione non si era realizzata, facendo erroneamente riferimento, per il calcolo del termine triennale, alla data, del 3 tutto inconferente, del 9 marzo 1994, data della istanza amministrativa di aggravamento. Assume che l'inerzia dell'assicurato, protrattasi dal 9 ottobre 1991 al 5 giugno 1995, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dichiarare irrimediabilmente prescritto il diritto al riconoscimento della rendita. Il ricorso è, nei limiti di seguito precisati, fondato. Il Tribunale ha correttamente individuato nel momento in cui i postumi abbiano raggiunto il minimo indennizzabile il dies a quo del termine di prescrizione triennale;
ha però fatto riferimento ad una istanza di revisione per aggravamento del 3 agosto 1994, osservando che il termine di prescrizione non era decorso “tra la data di denuncia di aggravamento e l'azione diretta a conseguire la prestazione”. È evidente, peraltro, che la domanda di revisione per aggravamento, di cui all'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non ha nessuna rilevanza ai fini del diritto a conseguire prestazioni con decorrenza precedente ad essa. Il vizio di motivazione comporta la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Caltanisetta. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanisetta. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. cons. estensore Il Presidente enzo Miles imali EaIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26 APR. 2002 E M E R P U S IL CANCELLIERE