Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
0059500 E 6 N 8 5 ) 9 ITALIANA O . 1 A I I / N Tevabilità di ufficio0 21 35 02 Z 4 - R / A OGGETTO 6 R B A IN NOME DEL POROLO ITALIA 2 boste in genere: T T . S L I R cadenza in favore U . L P G B . A SU Amministrazione;
E D I R R B A T E A T A D I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA D 1 I R S 3 E E N 1 T E T Composta dai Magistrati: . S N A N I E A S M E R.G. N. 3161/98 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Cron. 5176 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 18.10.2001 Consigliere Dott. Antonio MERONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 3161 R.G. 1998, proposto N. da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
SI MI, DU AM, quali eredi di DD AN;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 8 Regionale della Liguria in data 27 ottobre 1997, depositata col n. 1 0 176 il 28 novembre 1997. 2 1 Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo AN DD chiese all'Intendenza di Finanza di Genova (poi: Direzione Generale delle Entrate della Liguria) il rimborso dell'i.lo.r. versata per il 1990, quale lavoratore autonomo (agente di commercio), assumendo non dovuta l'imposta; ricorse poi contro il silenzio rifiuto, e la Commissione Tributaria di primo grado accolse la sua domanda. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame dell'Ufficio, escludendo la configurabilità di un reddito imponibile in mancanza d'organizzazione di tipo imprenditoriale, ed ha testualmente concluso: “La nuova domanda dell'Ufficio, in ordine alla intempestività, la stessa non è ammissibile in quanto dedotta in memoria non notificata". Per la cassazione ricorre, con unico motivo, l'Amministrazione finanziaria. L'impugnazione risulta tempestivamente notificata, entro il termine breve, nel domicilio eletto con la memoria di costituzione in appello, mentre la contemporanea notifica a mani proprie ha rivelato l'intervenuto decesso del contribuente;
la rinnovazione della notifica personale, disposta nei confronti degli eredi con ordinanza del 7 giugno 2000, è stata eseguita nei termini, nei confronti di OE IA e IS DD, i quali non hanno svolto attività difensiva. 2 Motivi della decisione Deduce, con l'unico motivo, la ricorrente Amministrazione finanziaria, la violazione dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, anche in relazione all'art. 16 del d.P.R. 636/1972, nonché dell'art. 2969 c.c.: l'istanza di rimborso è stata proposta (il 13 marzo 1992) oltre la scadenza del termine decadenziale di diciotto mesi dalla data del versamento (eseguito il 31 maggio 1990), fissato con carattere di specialità nell'art. 38 cit.; e la decadenza, attenendo ad un regime legale - come quello fiscale - non modificabile dalle parti, non era soggetta ad alcuna preclusione processuale, dovendo anzi essere rilevata di ufficio dal giudice di merito (Cass. 5620/1992, 8572/1993, 2318 e 2841/1996). Il ricorso è fondato. Nella sentenza impugnata si afferma l'inammissibilità di una questione di 'intempestività', dall'Ufficio 'dedotta in memoria non notificata', e qualificata 'nuova domanda'; e, nel ricorso, si precisa essersi trattato di un rilievo di decadenza 'ex' art. 38 del d.P.R. 602/1973, rilevabile di ufficio, e mente dell'art. 2969 c.c. In effetti, ogni questione di intempestività, traducendosi in una causa di decadenza - come è quella prevista nel cit. art. 38, in ordine alla domanda di rimborso -, è regolata, nel rapporto tributario, dall'art. 2969 c.c., che dichiara rilevabile di ufficio la decadenza, la quale, in materia sottratta alla disponibilità delle parti, rende improponibile l'azione. E', difatti, orientamento consolidato di questa Corte - cui il 3 che per materia sottratta allacollegio non può non aderire disponibilità delle parti si intende non solo quella riguardante diritti per loro natura indisponibili, ma anche quella disciplinata da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo: regime, quest'ultimo, ravvisabile in ordine ai termini entro cui il contribuente può chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, come quelli che sono dettati per finalità di interesse pubblico e sono quindi sottratti al potere di disposizione della stessa Amministrazione finanziaria (v., per tutte, Cass. 8606/ 1996; e, fra le più recenti, Cass. 9940/2000). Per questo, una volta puntualizzato che non di domanda nuova si tratta, ma di nuova eccezione intesa a paralizzare la domanda di rimborso, deve negarsi ogni preclusione processuale, sia secondo il sistema processuale previgente - applicabile nel caso in esame, a mente della disposizione transitoria dell'art. 79, comma 1, del d.lgs. 546/1992 -, sia secondo la disciplina introdotta dall'art. 57, comma 2, del cit. d.lgs., che ammette le nuove eccezioni rilevabili di ufficio. Il ricorso va dunque accolto, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per il necessario esame, ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, la quale si atterrà al principio enunciato, provvedendo, all'esito, anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
4 Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001. Il Presidente II Cons. estensore Миссаа номNou Enrico RapaPapa · - Pasquale Reale trico IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NZ ST Oggi. 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenza attista E N O I A Z I A 6 R 5 R 8 . T A 9 1 N S T I / - U 4 G / B E B 6 I R . 2 L R . L R A T . A P D . . B D E A . A L T I T E N R D 1 E E I 3 S S 1 T E N . E A S N I M A 5