Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
Il sequestro funzionale alla confisca, ai sensi dell'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992, dei beni appartenenti ai condannati per determinati delitti, può essere disposto anche dal giudice di appello, dopo la definizione del giudizio di primo grado, sempre che sussistano le condizioni prescritte dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2006, n. 32700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32700 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 20/04/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 558
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 045649/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di CATANZARO;
nei confronti di:
VI LA, N. IL 04/08/1980;
avverso ORDINANZA del 20/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori Avv. GAITO e FONTE.
OSSERVA
-1- Il Procuratore della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso avverso l'ordinanza del locale Tribunale del riesame, del 20 ottobre 2005, con il quale, su ricorso proposto da VI LA, è stato annullato il provvedimento con il quale il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, di beni mobili riconducibili a CÀ LA, imputato nell'ambito del procedimento penale n. 187/05 R.Gip. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha sostenuto che il provvedimento annullato doveva ritenersi illegittimo in quanto adottato successivamente alla definizione del procedimento di primo grado, in esito al quale nulla era stato statuito in relazione alla confisca di beni. Pur riconoscendo la possibilità che il sequestro possa esser richiesto anche dopo la conclusione delle indagini preliminari, e pensino dopo la scadenza delle stesse, il Tribunale ha tuttavia osservato che tale possibilità dovrebbe ritenersi esclusa dopo la conclusione del procedimento di primo grado, pur in presenza di appello da parte del P.M.. Ciò perché, l'eventuale rinnovazione parziale del dibattimento, disposta in sede d'impugnazione al fine di accertare, in contraddittorio, la presenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la confisca, comportando la valutazione di elementi di fatto mai sottoposti all'esame del giudice di primo grado, violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione. Essendo esclusa, quindi, a giudizio del Tribunale, la possibilità di proporre, ex novo, davanti al giudice dell'appello, la confisca dei beni, che presuppone una serie di accertamenti di merito ai quali è rimasto estraneo il giudice di primo grado, deve ritenersi esclusa anche la possibilità di chiedere il sequestro cautelare dei beni stessi.
Ricorre, dunque, il P.M. e deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione.
Premette il ricorrente che nell'ambito di diversi procedimenti penali, a carico di diversi imputati, UC LA era stato giudicato, in sede di rito abbreviato, dal G.U.P. di Catanzaro che, con sentenza del 5.5.05, lo aveva riconosciuto colpevole di delitti connessi all'illecito commercio di sostanze stupefacenti e lo aveva condannato alla pena di 14 anni di reclusione. Nell'ambito degli stessi procedimenti, sostiene ancora il ricorrente, erano state avviate complesse indagini patrimoniali dirette alla individuazione di patrimoni illegittimamente acquisiti dai diversi imputati, anche attraverso la fittizia interposizione di terzi intestatari;
indagini che, con riguardo al UC, avevano raggiunto positivi risultati solo dopo la definizione, con la citata sentenza, del procedimento penale di primo grado.
Tanto premesso, il ricorrente, nel censurare la decisione del Tribunale, rileva come essa sia il frutto di erronea applicazione della legge penale processuale, conseguenza dell'errato presupposto che solo il giudice di cognizione di primo grado sia competente ad emettere il provvedimento ablatorio. Con ciò trascurando non solo la natura di misura di sicurezza obbligatoria generalmente riconosciuta alla confisca ex art. 12 sexies, ma anche le più recenti sentenze di questa Corte che hanno riconosciuto persino al giudice dell'esecuzione la competenza a disporre detta confisca allorché essa non sia stata disposta dal giudice di merito. Legittimamente, quindi, a giudizio del ricorrente, è stata chiesta al G.I.P. remissione del provvedimento di sequestro cautelare, strumentale alla successiva confisca, in vista dell'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza dello stesso giudice del 5.5.05 e della possibilità di richiedere al giudice dell'impugnazione la rinnovazione parziale del dibattimento, ex art. 603 c.p.p., ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablatorio. Necessariamente, peraltro, aggiunge il ricorrente, la richiesta di sequestro è stata rivolta al G.I.P., in considerazione del fatto che la sentenza dallo stesso emessa il 5.5.05 non era stata ancora depositata, e non lo era ancora al tempo della presentazione del presente ricorso.
Vizio di manifesta illogicità della motivazione deduce ancora il ricorrente, laddove nel provvedimento impugnato, da un lato, si sostiene che solo il giudice di cognizione di primo grado è competente a disporre la confisca ex art. 12 sexies, dall'altro, si rileva che l'istanza di sequestro avrebbe dovuto, in caso, essere proposta al giudice dell'impugnazione, competente nel merito, contestualmente alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Conclude, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. -2- Il ricorso è fondato.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda la possibilità che il giudice di cognizione possa procedere al sequestro preventivo, e quindi alla confisca, di denaro e di beni, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, anche dopo la definizione del procedimento di primo grado che nulla abbia disposto a tale proposito. La giurisprudenza di legittimità generalmente riconosce alla confisca ex citata normativa la natura di misura di sicurezza patrimoniale, sia pure atipica, che ha la funzione di colpire la disponibilità ingiustificata del denaro, dei beni o di altre utilità da parte di soggetti condannati per gravi delitti - tra i quali quelli previsti dagli artt. 74 e 73 (esclusa la fattispecie di cui al comma 5) del D.P.R. n. 309 del 1990 - sintomatici di contiguità con ambienti di criminalità organizzata, presumendosi, salvo prova contraria, che detti beni rappresentino il provento di tali reati. Il legislatore ha, quindi, con l'istituto in questione, inteso colpire patrimoni di provenienza ingiustificata in rapporto alle effettive capacità reddituali dei predetti soggetti, anche al fine di evitare il formarsi di ricchezze, di provenienza illecita, che potrebbero essere immesse negli ordinali circuiti economici, inquinandoli ed alterandone gli equilibri.
Orbene, alla luce della natura e delle finalità di detto istituto, poiché l'esigenza di disporre il sequestro, e quindi la confisca, di tali beni può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento, non sembra alla Corte che vi siano ragioni per escludere la possibilità di un intervento del giudice di cognizione, pendente il giudizio di merito, anche dopo la definizione del procedimento di primo grado, specie allorché, come nel caso di specie, il P.M. abbia proposto appello avverso la sentenza che ha definito tale grado del giudizio;
ovviamente a condizione che si accerti la presenza delle condizioni prescritte dalla legge (disponibilità, diretta o indiretta, in capo al condannato di denaro, beni o altre utilità, di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata;
impossibilità di giustificarne la provenienza).
Tale conclusione appare del tutto coerente non solo rispetto a quanto dispone l'art. 321 c.p.p., che affida al "giudice competente a pronunciarsi nel merito" il compito di emettere il provvedimento cautelare di sequestro, e dunque anche al giudice dell'impugnazione, ma altresì alla logica del sistema, che non può certo omettere di intervenire allorché la presenza di beni di sospetta provenienza sia stata accertata, o comunque sia stata posta all'attenzione del P.M., come nel caso di specie, dopo la definizione del procedimento di primo grado. Non risponderebbe alle esigenze che hanno determinato l'adozione di così rigorose disposizioni di legge, dirette ad evitare le conseguenze del reato anche dopo la sua consumazione, abbandonare nelle mani di soggetti condannati per gravi delitti beni che di questi costituiscano il provento e consentir loro di immettere nel circuito economico, negativamente condizionandolo, capitali di provenienza illecita.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, ammette che anche in sede di esecuzione il giudice possa intervenire per disporre il sequestro e la confisca, sempre che non vi abbia provveduto il giudice della cognizione ovvero che la questione non sia stata in tale sede già trattata e negativamente risolta (per tutte, cfr Cass. SU n. 29022/01); possibilità d'intervento che, a maggior ragione, non può non riconoscersi al giudice di cognizione nel corso del giudizio di secondo grado. Se tesi opposte, sul punto, sono state elaborate, esse hanno riguardato solo i casi di intervento del giudice dell'esecuzione, a più riprese negato da una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità, ovvero del giudice d'appello, ma solo in caso di mancata impugnazione, da parte del P.M., della sentenza di primo grado. Si è, invero, in tale ultimo caso sostenuto che, conclusosi il giudizio di primo grado senza l'applicazione della misura, non essendo più possibile, per i limiti posti dall'art. 597 c.p.p., commi 1 e 3, sottoporre la questione al giudice d'appello, non potrebbe esser consentito, allo stesso giudice, non legittimato a pronunciarsi nel merito della misura, applicare il prodromico provvedimento cautelare. Tale orientamento, tuttavia, non solo non incide sulla tesi della legittimità dell'intervento del giudice d'appello, nel caso in cui il P.M. abbia proposto tempestiva impugnazione, ma di detta tesi fornisce indiretto riscontro, nel senso che, se è la mancata impugnazione della sentenza di prime cure che rende illegittimo l'intervento del giudice di secondo grado, occorre riconoscere, a contrario, che, nel caso di proposizione dell'appello, quell'intervento dovrebbe ritenersi, anche dai fautori della tesi più restrittiva, certamente consentito. Se così è, nel caso di specie il provvedimento di sequestro adottato dal G.I.P. dopo la definizione del procedimento di primo grado (ed al tempo in cui gli atti non erano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione), previo appello da parte del P.M. della relativa sentenza, deve ritenersi del tutto legittimo, anche perché nessuna norma garantisce, in subiecta materia, il doppio grado di giurisdizione di merito.
Ugualmente fondato è il rilievo di manifesta illogicità della motivazione proposto dal ricorrente. In realtà, appare fortemente contraddittorio sostenere, dopo avere affermato l'illegittimità del provvedimento annullato, in quanto emesso dopo la sentenza di primo grado, che "comunque, la richiesta di sequestro era semmai da proporsi al giudice dell'impugnazione competente per il merito". Si tratta, invero, di affermazione che contraddice tutte le argomentazioni poco prima poste dal tribunale a sostegno del proprio provvedimento e che non tengono nella dovuta considerazione neanche la circostanza che, al momento della presentazione della richiesta di sequestro, gli atti si trovavano ancora nella disponibilità del G.I.P., non del giudice dell'impugnazione.
Il provvedimento impugnato deve essere, in conclusione, annullato senza rinvio, con trasmissione di copia del presente dispositivo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone che copia del presente dispositivo sia comunicato al Procuratore della Repubblica di Catanzaro per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2006