Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
4 LA "B" 052 94/02AU 508/2002 EPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta co SEZIONE LAVORO dal Sig.. 1 per diritti € 12 APR. 2002. composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IL CANCELLIERE Presidente R.G.N. 18072/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. IO MAZZARELLA rel. Consigliere Cron. 16124 Dott. Camillo FILADORO Consigliere D'AGOSTINO Dott. Giancarlo .DE MATTEIS Dott. Aldo Consiglieze Rep. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI sul ricorso proposto UD. 25.02.2002 per diritti € da il 15.04.02 CANCELLERIA IL CANCELLIERE GI RE rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Prima, del Foro di Pordenone, e Enrico Romanelli, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Cosseria, n. 5, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro 816 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PORDENONE
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del TO di Pordenone n. 00021/99 dell'01/11.03.1999, R.G. n. 00609/97. 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2002 dal Relatore Cons. dott. IO Mazzarella;
Udit l'avv. Guido Romanelli, in virtù di delega dell'avv. Enrico Romanelli, per RE DI;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del 1° tive, accoglimento del 2°, asserts Svolgimento del processocento del s Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il TO di Pordenone rigettava l'opposizione proposta da DI RE avverso l'ordinanza ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone del 29 agosto 1997, notificata il 02 settembre 1997, con la quale al RE era stato intimato il pagamento della somma di lire 1.870.000 a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2 del d.l. 4 agosto 1995, n. 326, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, (assunzione dei due lavoratori De RT EL e VA PI in data 21.09.1995 non iscritti nelle liste di collocamento) e degli artt. 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, (omessa registrazione sul libretto di lavoro dei predetti lavoratori assunti il 21.09.1995). Osservava il TO che, quanto agli adempimenti previsti dai commi uno e due dell'art. 9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608 (comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1 della medesima disposizione del nominativo del lavoratore assunto, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica e del trattamento economico e normativo), quello di cui al comma 2 era stato assolto, mentre non risultava sussistere il presupposto previsto dal comma 1 (restano ferme le norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento); entrambi i testi, nelle persone dei lavoratori, che avevano negato l'assunzione assumendo una loro occasionale presenza sul posto, si erano peraltro anche riferiti al giorno prima della ispezione. Ricorre per cassazione il RE proponendo tre motivi di censura. La Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone non si è costituita. a 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso RE DI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: il TO non aveva affatto tenuto conto delle dichiarazioni dei testi De RT e VA, i quali erano stati trovati sul posto il giorno dell'ispezione ed interrogati dall'ispettore procedente;
all'evidenza, pertanto, essi si erano riferiti erroneamente al giorno 22 settembre 1995, che doveva essere necessariamente il 23 settembre 1995, e cioè il giorno dell'ispezione; la stessa denunzia da parte del RE, come suggerita dall'ispettore, non aveva senso in quanto essa tendeva alla regolarizzazione di una posizione lavorativa che invece era già regolare;
la motivazione del giudicante, pertanto, era carente. Con il secondo motivo di ricorso RE DI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608: la norma in titolazione non prevedeva l'assunzione per il tramite dell'ufficio di collocamento, e quindi l'assunzione di un iscritto alla relative liste;
in effetti, era sanzionata soltanto l'omesso invio della comunicazione di cui al comma 2 della medesima disposizione legislativa. Con il terzo motivo di ricorso RE DI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 429 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: il TO aveva ritenuto insussistente il presupposto dell'art. 9 bis, comma 1, della legge citata n. 608 del 1996, sulla base della nota 28 settembre 1995 prodotta dall'Ispettorato nelle more della udienza espressamente fissata per la lettura del dispositivo 1° marzo 1999; tale deposito era chiaramente tardivo e di essa nota il TO non avrebbe potuto e dovuto tener conto. Il terzo motivo di ricorso, che propone una questione di carattere preliminare, è fondato e va accolto, evidentemente assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata si fonda sulla nota 28 settembre 1995 trasmessa dall'Ufficio del Lavoro all'Ispettorato ed acquisita agli atti il 1° marzo 1999, perché da essa, secondo il giudicante, “non risulta sussistente il presupposto previsto dal comma 1 del predetto articolo" (9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608). Tale nota, in realtà, non risulta dagli atti di causa - alla lettura di questo Collegio per il sollevato vizio in procedendo – mai depositata, e quindi il documento non è ritualmente 3 introdotto nel giudizio, tenuto conto che lo stesso sarebbe stato offerto alla cognizione del TO (e certamente non anche alla controparte) solo all'udienza di lettura del dispositivo, espressamente fissata per tale ultima incombenza. Tale irritualità, “incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli" (Cass. 05 luglio 2001, n. 09077), con la conseguenza che l'asserito decisivo contributo fornito alla decisione del giudice dal contenuto del documento deve ritenersi insussistente, e la sentenza impugnata, fondata su evidente violazione delle norme codicistiche indicate dal RE nella titolazione del motivo in esame, meritevole del richiesto annullamento. Superfluo, a questo punto, l'approfondimento delle altre questioni proposte, in accoglimento del terzo morivo di ricorso deve cassarsi la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione e revoca la ordinanza ingiunzione n. 7233 del 29 agosto 1997 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone in danno di RE DI. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie la opposizione e revoca la ordinanza ingiunzione n. 7233 del 29 agosto 1997 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone in danno di RE DI;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo. I Così deciso in Roma il 25 febbraio 2002. D , A S 0 O S 1 L Il Consigliere est. 2 A L . 3 , T T O 5 B R A I . S 'A Il Presidente E IO Mazzarella D L N P L S A E T 3 I IO FA S GL L'NO D -7 N I O GI S 8 P TO N 1 IM E A Vahin S D A IL CANCELLIEREдже I E I D , A G I O G O T R T E T N T S L E I I Depositato in Cancelleria S R G E I A E D L R oggi, 12 APR 200212 L O E D IL CANCELLIERE