Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599, quarto comma, cod. proc. pen., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongono al giudice di irrogare nella entità c.d. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di appello non può essere riproposta una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato. La intervenuta rinuncia, infatti, comporta la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione con ricorso per cassazione di una di dette questioni, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ultima parte, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Registro Generale
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente n. 32844/98
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere
2. Dott. BRUNO OLIVA "
3. Dott. FRANCESCO TRIFONE "
4. Dott. EUGENIO AMARI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ON, nato a [...] il [...];
IC VI, nato a [...] il [...];
NA IG, nato a [...] il [...];
RI PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 2 aprile 1998;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi con ogni altra conseguenza di legge;
Uditi i difensori Avv.ti Angelucci e Pellegrino, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 21.5.1997 il G.I.P. del Tribunale di Marsala, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava, fra gli altri, NI MA, NO IC, UI SA e PP RI colpevoli di una serie di reati in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina e, ritenuto il MA responsabile anche di reati in tema di armi, riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche, li condannava a pene di giustizia.
Avverso la sentenza proponevano appello sia il P.M. che gli imputati e alla udienza del 2.4.1998 gli imputati presenti MA, SA e RI nonchè il difensore munito di mandato speciale nell'interesse del IC, previa rinuncia agli altri motivi d'impugnazione, concordavano con il P.G., che a sua volta rinunciava all'appello proposto, la irrogazione delle pene che la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata in pari data e depositata il 7 aprile 1998, applicava agli stessi nella misura da ciascuno concordata.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
NI MA lamenta il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, per non avere la corte di merito, in sede di bilanciamento delle circostanze, valutato in modo più favorevole il suo comportamento di collaborazione ex art. 73, 7° comma, del d.P.R. n. 309 del 1990. UI SA deduce la violazione dell'art. 133 c.p. per mancata riduzione della pena al minimo edittale.
PP RI denuncia la medesima violazione dell'art. 133 c.p., per non avere il giudice di appello ridotto la pena al minimo edittale in considerazione dell'assenza dei precedenti penali, della confessione resa, del ruolo limitato da lui svolto nella vicenda e del comportamento processuale.
NO IC censura la sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 129 c.p.p., risultando agli atti la prova della inesistenza degli assunti accusatori a suo carico;
per violazione dell'art. 73, 5° comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, per mancato riconoscimento a suo favore della attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto;
per omessa motivazione circa la insussistenza di prevalenti cause di proscioglimento. I ricorsi, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, debbono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese del procedimento e di ciascuno a versare alla cassa delle ammende la sanzione pecuniaria nella misura equa e proporzionata di due milioni di lire.
Nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599, 4° comma, c.p.p., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongano al giudice di irrogare nella entità c.d. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi d'appello ai quali si sia rinunciato. La intervenuta rinuncia, infatti, comporta la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, 3° comma, ult. parte, c.p.p..
Sempre in tema di c.d. patteggiamento della pena in appello, deve altresì ribadirsi che la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in ordine alla misura finale della sanzione vincola il giudice nella sua integrità, in quanto la richiesta accolta deve essere basata, oltre che sulla esatta qualificazione del fatto, anche sulla condivisione di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena medesima, senza che il giudice possa prendere in considerazione elementi diversi da quelli prospettati. Nella fattispecie in esame, in applicazione dei principi di cui innanzi, le impugnazioni tutte sono inammissibili, in quanto per MA, SE e RI la Corte territoriale, secondo valutazione del tutto discrezionale e corretta non sindacabile dal giudice di legittimità, ha valutato del tutto congrua la misura della pena concordemente indicata dalla parte, in ordine alla quale non è ammissibile altra diversa determinazione;
per IC la sentenza di secondo grado ha esposto in dettaglio le ragioni ostative all'applicazione dell'art. 129 c.p.p. (pag. 5-7) nonchè al riconoscimento della ipotesi lieve ex art. 73, 5° comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 (pag. 9).
P.T.M.
dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa delle ammende. Roma, 2 marzo 1999.
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 1999