Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 5124
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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Nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599, quarto comma, cod. proc. pen., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongono al giudice di irrogare nella entità c.d. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di appello non può essere riproposta una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato. La intervenuta rinuncia, infatti, comporta la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione con ricorso per cassazione di una di dette questioni, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ultima parte, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 5124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5124
    Data del deposito : 2 marzo 1999

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