Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7887
CASS
Sentenza 22 luglio 1999

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Massime3

In sede di merito possessorio non è vietato al giudice riascoltare i testi già sentiti, anche sotto giuramento, durante la fase interdittale.

In sede di reintegrazione nel possesso, il giudice può ordinare il ripristino della situazione anteriormente esistente, senza che la decisione sia censurabile, sotto questo profilo, per genericità, spettando al giudice adito in sede di esecuzione della sentenza determinare in concreto, ove sorgano contestazioni, le modalità dei susseguenti obblighi di fare.

Anche le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso, atteso che il mancato esercizio della servitù protratto per venti anni, dipendente dall'inerzia del titolare attivo, comporta, al pari dell'impossibilità di fatto di usare la servitù o del venire meno della sua utilità, l'estinzione della medesima alla scadenza del termine suddetto.

Commentario1

  • 1Estinzione per prescrizione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7887
Data del deposito : 22 luglio 1999

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