Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 3
In sede di merito possessorio non è vietato al giudice riascoltare i testi già sentiti, anche sotto giuramento, durante la fase interdittale.
In sede di reintegrazione nel possesso, il giudice può ordinare il ripristino della situazione anteriormente esistente, senza che la decisione sia censurabile, sotto questo profilo, per genericità, spettando al giudice adito in sede di esecuzione della sentenza determinare in concreto, ove sorgano contestazioni, le modalità dei susseguenti obblighi di fare.
Anche le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso, atteso che il mancato esercizio della servitù protratto per venti anni, dipendente dall'inerzia del titolare attivo, comporta, al pari dell'impossibilità di fatto di usare la servitù o del venire meno della sua utilità, l'estinzione della medesima alla scadenza del termine suddetto.
Commentario • 1
- 1. Estinzione per prescrizionehttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7887 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CE BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI rel. "
Dott. Michele ANNUNZIATA "
Dott. Giuseppe BOSELLI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ER OL, elettivamente domiciliato in ROMA, Lungotevere dei Mellini n. 24 presso lo studio del prof. avv. Giovanni GIACOBBE che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Raffaele LEONE, giusta procura in atti.
- RICORRENTE -
contro
AL TT, AL NA, AL ZI e AL CE, elettivamente domiciliati in ROMA, via delle Fornaci n. 38 presso lo studio dell'avv. Raffaele ALBERICI che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco BALSAMO, giusta procura in atti.
- CONTRORICORRENTI -
contro
AN TO;
- intimata -
per la cassazione della sentenza del tribunale di SIRACUSA emessa il 27.11.1996, dep. il 13.01.1997, n. 23;
udita, alla pubblica udienza del 21.04.1999, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
Udito, per il ricorrente, il prof. avv. Giovanni GIACOBBE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29 aprile 1996, AL AL, premesso:
- che era proprietario e possessore di un appezzamento di terreno con piccola casa in NOTO, contrada SPACCAZZA, posto a confine con altro di proprietà di ER OL e che quest'ultimo, dopo aver demolito i ruderi del suo vecchio fabbricato, abbandonato da circa trent'anni, parzialmente crollato, aveva intrapreso, in data 2 ottobre 1995, opere edili entrando, per l'esecuzione, nell'orto di esso ricorrente;
- che, successivamente, lo stesso RL aveva costruito un vano bagno e si era impossessato, riattando ed ampliando un vecchio pozzo nero, ricoprendolo con battuto in c.a. ed elevandone la copertura, di una parte dell'orto suddetto predisponendo anche dei fori per la collocazione di paletti di recinzione;
- che aveva, altresì, demolito un muretto a secco di confine;
tutto ciò premesso, chiedeva di essere reintegrato nel possesso o, quanto meno, la manutenzione del possesso medesimo, con ripristino dello stato dei luoghi.
Costituendosi in giudizio il ER eccepiva che il pozzo nero era una pertinenza del suo antico fabbricato;
che nella ricostruzione del fabbricato il pozzo nero era stato ripristinato nella sua originaria consistenza e che, pertanto, non era stato effettuato alcuno spoglio;
nè turbative.
Assunta una prova per testi ed espletata una consulenza tecnica, il Pretore adito rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione proponevano appello davanti al Tribunale di SIRACUSA, AL TT, NA, IN e CE nonché AN TO ved. AL, quali eredi di AL AL, nel frattempo deceduto, insistendo per Il accoglimento della domanda di cui al ricorso.
ER OL, costituendosi, contestava i motivi di appello chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 13.01.1997, il tribunale adito accoglieva l'appello dei AL-AN e condannava il ER a reintegrare gli appellanti nel possesso dell'orto e del pozzo nero mediante la demolizione di tutte le opere in cemento da lui realizzate con riduzione in pristino e ordinava allo stesso ER di astenersi dall'accedere nel suddetto orto per eseguire opere nuove oltre quelle sopra indicate. Condannava, quindi, l'appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto impugnazione il ER adducendo cinque motivi illustrati da memoria. AL TT, NA e CE hanno depositato controricorso. AN TO e AL ZI non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e ss, 317, 689 e 703 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ER deduce che, in sede possessoria, allorché i testi siano stati escussì nella fase interdittale sotto il vincolo del giuramento, non è più consentito risentirli nella fase di merito, sicché non poteva essere chiamato a deporre il teste QU cui si sono riferiti gli altri testi in occasione della loro deposizione in sede di merito.
La censura è infondata.
Anzitutto va rilevato che il ER non essendosi per nulla doluto in sede di gravame della ammissione della prova da parte del pretore non può più rilevarlo in questa sede. Anche se totalmente vittorioso, e pur non avendo come tale l'obbligo di proporre impugnazione, tuttavia avrebbe dovuto dolersi dell'ammissione di tale prova nel corso del giudizio di tale grado per poterla riproporre in questa sede. Peraltro, nulla vieta al Pretore che, ai sensi dell'art. 312 c.p.c. ha particolari poteri istruttori, disporre l'audizione di un testimone che appare in grado di conoscere la verità, comunque ne sia venuto a conoscenza nel corso del procedimento e quindi anche sulla base di semplici indicazioni delle parti. Del pari non è certamente a lui vietato, in sede di merito possessorio, riascoltare piu diffusamente i testi, già sentiti in fase interdittale, anche sotto giuramento, per il adozione dei provvedimenti immediati, al fine di una migliore valutazione diretta ad attuare, nella sua pienezza e stabilità, la tutela possessoria.
Diverso è, invece, il caso di cui alle sentenze di questa Corte che hanno affermato che non possono essere riproposte in appello prove già assunte dal pretore anche nella prima fase del giudizio possessorio, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. che espressamente consente soltanto il ammissione di nuovi mezzi di prova e non la riproposizione di istanze istruttorie già definite e sulla quali il primo giudice ha fondato la sua decisione ed anche se soltanto le ha ritenute insufficienti o le ha disattese). Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e 1158 ss C.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente lamenta che erroneamente il tribunale ha affermato che, a seguito del non uso della servitù per circa 27 anni, il AL avrebbe acquistato la piena proprietà del pozzo nero.
Anche tale motivo è infondato.
Premesso, infatti, come affermato con la sentenza impugnata, che il pozzo nero era all'interno del fondo servente e quindi costituiva un peso per la proprietà AL, l'essersi la servitù estinta per prescrizione a norma dell'art. 1073 C.c., ha importato la cessazione della limitazione al diritto di proprietà del fondo servente che è stato cosi reintegrato nella sua pienezza.
Nè vale opporre che la servitù di cui era titolare il ER consisteva nel diritto di mantenere un manufatto nel fondo servente per cui, realizzandosi attraverso opere permanenti e apparenti, non sarebbe prescrivibile per non uso. Anche le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso in quanto, decorso il termine ventennale, è l'inerzia del titolare attivo che ha cessato di esercitarla che ne importa l'estinzione ed allo stesso fine valgono pure l'impossibilità di fatto di usare della servitù al pari del venir meno dell'utilità della medesima, ove sia trascorso il termine suddetto.
Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.c. e 115 c.p.c. nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente lamenta che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che "il pozzo nero costituisse una servitù ricavata nel fondo dell'appellante e posta a servizio di quello dell'appellato" sarebbe del tutto sfornita di prova atteso che la relazione di consulenza tecnica dalla quale il tribunale ha tratto siffatto convincimento non poteva essere ritenuta prova dei diritti spettanti alle parti su beni immobili mentre sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare di essere il proprietario del pozzo nero su cui il vicino esercitava la servitù di scarico.
Ora è pur vero che la consulenza tecnica non vale da sola quale prova dei diritti spettanti alle parti ma, avendo essa indicato quali erano i confini del fondo AL, ha consentito cosi di affermare al tribunale, che ne ha condiviso le argomentazioni sul punto, che il pozzo nero, all'interno di tale fondo, costituiva "una servitù ricavata nel fondo dell'appellante e posta a servizio di quello dell'appellato". In tal modo, e sia pure implicitamente ma chiaramente, ha disatteso la deduzioni del ER che era egli il proprietario del pozzo e che nel rimetterlo in uso si era avvalso del suo diritto di proprietà, dacché mancava la prova di tanto. Con il quarto motivo, denunziando omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che il tribunale non abbia tenuto in considerazione le testimonianze dei testi IR e ER DO senza dare conto delle ragioni per cui aveva preferito quanto dichiarato dal teste QU.
Anche tale doglianza non può essere accolta.
Spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine esaminare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee ai fini della decisione, dando prevalenza all'uno o all'altra dichiarazione dei testi. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione deve prendere in esame tutte le risultanze processuali essendo sufficiente che egli indichi, trattandosi di apprezzamento di fatto a lui istituzionalmente riservato, gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento. Nel valutare le risultanze della prova testimoniale, pertanto, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni della sua decisione e non è tenuto a discutere ogni singolo elemento nè a confutare tutte le deduzioni difensive.
Con l'ultimo motivo di ricorso lamenta infine che la sentenza, poiché importa una condanna ad eliminare le opere in cemento eseguite sul pozzo nero senza alcuna specifica indicazione, sarebbe, appunto, generica ed in quanto tale illegittima per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 1168 C.c. che, prevedendo la reintegra nel possesso, presuppone che questo sia accertato e dichiarato secondo le sue precise caratteristiche.
Anche tale censura non va accolta.
Accertato lo spoglio, il giudice del merito ben poteva limitarsi ad ordinare l'" eliminazione di tutte le opere in cemento realizzate nel suddetto pozzo nero e con la restituzione dello stesso allo stato pristino", spettando al pretore in sede di esecuzione della sentenza determinare in concreto, ove sorga contestazione, le modalità dei susseguenti obblighi di fare.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ER OL al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida, in favore dei controricorrenti AL, in lire 173.000 oltre lire 2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999