Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
Ai fini del raggiungimento del limite minimo di pena scontata per la concessione della misura alternativa della semilibertà, non deve tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2008, n. 11265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11265 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/02/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 513
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 024757/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER RD, N. IL 06/10/1965;
avverso ORDINANZA del 03/04/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha richiesto rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 03.04.2007 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà avanzata da AN AR. Posto che il predetto era detenuto ininterrottamente dal 22.09.2003 per la condanna definitiva ad anni 11 di reclusione per l'omicidio della moglie, rilevava il Tribunale come, pur detratti anni 3 per il già applicato condono e mesi 9 per la già disposta liberazione anticipata, risultava comunque che egli non aveva ancora espiato i prescritti due terzi della pena.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto RN che motivava il gravame formulando censura di violazione di legge: ed invero egli sostiene che sommando la parte di pena fin qui sofferta, più i tre anni di condono, più i 9 mesi di liberazione anticipata risulta già superata la quota dei due terzi di pena necessari per ottenere il beneficio.
3. Il 04.10.2007 il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Rileva invero la Corte come sia principio di diritto, che qui va ribadito ed applicato, secondo cui, ai fini del raggiungimento del minimo di pena scontata, per ottenere la misura alternativa della semilibertà, non si debba tenere conto dell'indulto. In tal senso si veda Cass. Pen. Sez. 1, n. 1967 in data 15.03.2000, RV 215920, Valemmo, che invero statuisce "Ai fini del raggiungimento del limite minino di pena scontata, prevista per la concessione della liberazione condizionale, come dei benefici della semilibertà e dei permessi premio, non deve tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata". Ciò posto, è di tutta evidenza come alla data del provvedimento impugnato il AN, non potesse essere ammesso a fruire della chiesta semilibertà della quale, in ragione del titolo di condanna (omicidio volontario), potrà eventualmente fruire, nel concorrere di ogni altra condizione di legge, solo dopo avere effettivamente scontato due terzi della pena da calcolare sulla base del suddetto principio di diritto.
In definitiva, il ricorso va pertanto rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RN UA al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008