Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A 0 31 99/03 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro D'Angelo Presidente R.G.N.4094/00 Dott.Bruno Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere . " " Bruno Balletti Rep. Cron. 7315 " Maura La Terza " Saverio Toffoli Ud.20/11/2002 " ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da dall'avv.Mario GERMINO, rapp.to e difeso ANTONIO GIUSEPPE Puddu del foro di Oristano, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE 9707
CONTRO
S.p.a. ING SVILUPPO INVESTIMENTI S.I.M., elett.dom.in Roma, via Panama n.52 presso lo studio degli avv. Sandro Bartolomucci e Carlo GOHEZ BORRERO De Marchis\che,unitamente agli avv. Federico Squassi e Giuseppe Gullo, la rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE P per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Oristano in data 8 novembre 1999, n.191 (R.G.N. 94/1998 ); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20/11/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Federico Squassi e Domenico Canetti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NT IN conveniva davanti al Pretore del lavoro di Oristano la s.p.a. Ing Sviluppo Investimenti e, deducendo di essere stato costretto a risolvere il rapporto di agenzia con raccomandata del dicembre 1992 poiché la preponente aveva 7 nuovo regolamento negoziale peggiorativo del applicato un chiedeva la condanna alla corresponsione precedente, ne dell'indennità di mancato preavviso e delle provvigioni maturate ma non riscosse. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, assumeva che, pur avendo dovuto procedere ad una ristrutturazione aziendale, aveva salvaguardato la posizione di rilievo acquisita dal ricorrente con novembre il mandato integrativo dell'11 e, poiché 1992.Riteneva, pertanto, ingiustificato il suo recesso vantava nei confronti dello stesso un credito di lire 13.639.526 per provvigioni anticipate su obiettivi non raggiunti,ne chiedeva la condanna, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di lire 48.211.906. Con sentenza non definitiva del 21 novembre 1997 il Pretore, pur ritenendo sussistente la giusta causa di recesso dal riconvenzionale, la contratto di agenzia, rigettava, oltre alla domanda del IN, volta alla liquidazione dell'indennità di mancato preavviso, rinviando all'esito del giudizio ogni ulteriore decisione sulle ulteriori richieste relative alle provvigioni. Su gravame di entrambe le parti, il Tribunale locale, con 1999, in accoglimento dell'appello sentenza dell'8 novembre principale della società, in parziale riforma della pronuncia pretorile, accertava che il recesso dell'agente non era avvenuto per giusta causa e lo condannava al pagamento della somma di lire 34.572.380, oltre interessi, a titolo di indennità di mancato preavviso;
rigettava l'appello incidentale dello stesso;
confermava nel resto l'impugnata sentenza. Lo IN ha proposto ricorso per cassazione con un motivo Sviluppo cui ha resistito con controricorso la s.p.a. Ing. Investimenti SIM. MOTIVI DELLA DECISIONE complesso motivo, denunciandosi violazione e Con un unico falsa applicazione degli artt.1445,1750,1751 e 2119 C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn. .3 e 5 c.p.c.., si censura 1'impugnata sentenza perché, nel riformare, la pronuncia pretorile, non ha tenuto conto di decisive circostanze R confermanti il giudizio del primo giudice sulla giustificatezza del recesso. In tale profilo il Tribunale avrebbe dovuto considerare che:il vecchio contratto aveva fissato in favore dell'agente provvigioni d'acquisto nella misura del 70% mentre il nuovo regolamento aveva reso le stesse variabili dal 50% al 70%; era anche regredito il ruolo di coordinamento, svolto in seno al gruppo di promotori finanziari operanti in Sardegna;
il nuovo contratto, inviato dalla società nel novembre del 1992, aveva avuto in realtà applicazione retroattiva al 1° ottobre di quell'anno per cui l'ulteriore penalizzazione aveva fatto venire meno l'elemento fiduciario e determinato le dimissioni al fine di evitare comportamenti di acquiescenza. valutazione della giusta causa di Sempre ai fini della insufficiente ed erronea la motivazione della recesso, è poi impugnata sentenza relativamente al ricevimento dello statino riguardante i mesi di ottobre/dicembre 1992 poiché tali documenti erano stati trasmessi il 3 dicembre e,cioè, prima delle dimissioni dell'agente, avvenute il 7 seguente. Così è stata omessa qualsiasi motivazione sulla retroattività imposta al nuovo contratto che era anche a tempo determinato, rispetto all'originario, mentre un più attento esame della lettera del settembre 1992 di trasmissione del regolamento imposto avrebbe dovuto indurre a ritenere la sua applicazione da parte della società anche in assenza di specifica approvazione della controparte. Il motivo va rigettato perché infondato. In primo luogo va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione poiché le censure formulate, diversamente da quanto dedotto dalla società, non si concretano in una diversa valutazione del merito ma involgono -come di seguito sarà profili di diritto e vizi della sentenza impugnata. precisato - In subiecta materia materia è opportuno richiamare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che va in questa sede ribadito in quanto si condividono le ragioni poste a sostegno,l'agente ha facoltà di recedere per giusta causa,con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva comportamenti del preponente che non del preavviso, in caso di prosecuzione neanche temporanea del rapporto consentano la corrispondente a quella dettata disciplina secondo una - in applicazione di dall'art.2119 c.c. per il lavoro subordinato principi generali in materia di recesso nei rapporti continuativi (tra le tante, Cass., 2 maggio 2000,n.5467;2001, n. 15661). Per altro verso va ricordato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove ° risultanze di prove ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass., 7 novembre 2000, n. 14472; 15 maggio 2000, n.6023). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, nel sovrano apprezzamento delle deposizioni dei testi escussi e di tutti gli altri elementi probatori acquisiti, ha accertato la società per esigenze connesse a piani di che:effettivamente ristrutturazione aziendale, conseguenti all'acquisizione dal 1990 th del ramo d'azienda della Capital Investiments e all'ingresso del manifestato avvenuto nel 1991, avevagruppo olandese ING l'intenzione di rivedere i rapporti contrattuali in corso con tutti gli agenti;
erano seguiti, secondo le deposizioni dei testi escussi, vari incontri di chiarimento per l'accettazione consensuale dei patti e,in tale prospettiva, la società, come emerso dai documenti nn.7 ed 8 del fascicolo di parte, aveva invitato alla sottoscrizione del nuovo regolamento il IN migliorandone il contenuto con il mandato integrativo dell'11 novembre 1992;l'agente era però immediatamente receduto, in data 7 dicembre 1992, addebitando alla preponente la responsabilità della risoluzione;
né poteva essere valutata, ai fini della risoluzione, la circostanza che negli statini relativi ai mesi settembre- dicembre dell'anno 1992 fossero stati applicati unilateralmente i nuovi dall'analisi dellecriteri poiché, indipendentemente competenze liquidate, tali atti non potevano essere valutati in quanto ricevuti dal IN,come da questi riconosciuto nell'atto introduttivo del giudizio, tra il dicembre 1992 e il gennaio 1993 e, quindi, dopo la comunicazione del recesso;
d'altro canto, l'esistenza di un peggioramento nel trattamento dell'anzidetto complessivamente assicurato era esclusa dall'esame definitiva,il mandato integrativo e dai testi escussi;
in comportamento della società non aveva dato causa alla risoluzione onde la condanna del IN al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico,come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in EURO0 33,00 ,oltre EURO 2.000,00 (duemila/00) per onorari. Il Presidente Il Consigliere est. Mar Pul Dent Find Me виша Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 MAR. 2003 - IL CANCELLIERE Ирина Волин