Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Non è rimediabile con lo strumento della correzione degli errori materiali, perché è statuizione suscettibile di essere rimossa con gli ordinari mezzi di impugnazione, l'illegittima conferma, da parte del giudice di appello, della revoca della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2009, n. 47136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47136 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/11/2009
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3167
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 23634/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IN, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 29 ottobre 2008 dalla Corte di appello di Trieste;
- udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di IN NT intesa ad ottenere che nel computo della residua pena da espiare, determinata con provvedimento di cumulo del 24 giugno 2008, non si tenesse conto della condanna alla pena di anni uno di reclusione di cui alla sentenza in data 27 giugno 1997 del Tribunale di Gorizia (divenuta irrevocabile il 29 luglio 1997), oggetto di sospensione condizionale mai revocata. Osservava il giudice dell'esecuzione che la sospensione condizionale anzidetta era, invero, stata revocata dal Tribunale di Udine, con sentenza in data 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2 per avere la NT riportato "nei termini stabiliti" (vale a dire nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Gorizia: 29 luglio 1997) altra condanna per un delitto anteriormente (bancarotta fraudolenta in data 28 marzo 1995) commesso a pena (anni due e mesi otto di reclusione) che, cumulata a quella precedentemente sospesa (con sentenza divenuta irrevocabile - come si è detto - il 29 luglio 1997), superava i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.. La Corte d'appello di Trieste aveva, poi, con sentenza in data 21 giugno 2006 (divenuta irrevocabile il 20 maggio 2008), proceduto ad una riforma parziale della sentenza di primo grado (non riguardante l'anzidetta revoca), confermando "nel resto" l'impugnata sentenza, confermando cioè i capi e punti non oggetto della riforma (tra i quali, appunto, la revoca della sospensione condizionale della pena). E detta statuizione non era stata più rimossa, ne' poteva più esserlo, data l'irrevocabilità della sentenza e dovendosi, comunque, escludere la sussistenza di errori materiali emendabili con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, chiedendone l'annullamento. Poiché la sentenza del Tribunale di Udine in data 2 ottobre 2001 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n.
2 - rileva il ricorrente - era stata impugnata, la Corte di appello di Trieste non avrebbe dovuto confermare detta statuizione in quanto la decisione di secondo grado era intervenuta (21 giugno 2006) dopo la scadenza dei "termini stabiliti", in altre parole del termine quinquennale dal passaggio in giudicato (in data 29 luglio 1997) della condanna cui ineriva il beneficio.
Non si era, dunque, perfezionata la fattispecie risolutiva per la mancanza di una delle sue condizioni essenziali, con la conseguenza che il reato oggetto della condanna a pena condizionalmente sospesa era da ritenersi ormai estinto.
La Corte di appello di Trieste, dunque - conclude il difensore - nel "confermare" la revoca della sospensione condizionale della pena era incorsa in un errore materiale, ovviabile con la procedura di correzione prevista dall'art. 130 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
a) È indubitabile, alla luce di quanto si è detto, che la Corte di appello di Trieste abbia commesso un errore di diritto (in particolare, violato la disposizione di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 2) nel confermare la revoca della sospensione condizionale della pena. Al momento della pronuncia (21 giugno 2006), infatti, erano ormai decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Gorizia, sicché la revoca, che era stata legittimamente disposta dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere annullata, da quello di appello, per la sopravvenuta mancanza di una della condizioni legittimanti l'applicazione della disposizione sopra menzionata.
b) La Corte di merito ha, invece, come si è visto, confermato la revoca e detta statuizione non è, contrariamente a quanto afferma la difesa - frutto di errore emendabile, dopo la formazione del giudicato, con la più volte menzionata procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. Sulla base di detta norma sono, invero, assoggettabili alla procedura di correzione degli errori materiali soltanto gli errori o le omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto.
In altre parole, può farsi ricorso a detto procedimento quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché, in tal caso, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (v., per tutte, Cass. S.U. 18 maggio 1994, Armati). Non può, dunque, farsi luogo alla procedura anzidetta qualora l'intervento realizzi un mutamento sostanziale del decisum espresso nel dispositivo del provvedimento.
In tal caso, la statuizione può essere rimossa soltanto a seguito dell'esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione. c) Correttamente, dunque, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sottopostagli, dopo avere rilevato:
- che non sussisteva alcuna difformità tra il volere del giudice (benché inficiato dall'errore di cui si è detto sopra) e la sua estrinsecazione nel dispositivo;
- che la locuzione "conferma nel resto" esprimeva, invero, la volontà di mantenere in essere tutte le statuizioni della pronuncia di primo grado non oggetto di riforma, quindi anche quella relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena;
- che l'errore di giudizio non era stato dedotto con i mezzi di impugnazione, segnatamente con il ricorso per cassazione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009