Sentenza 11 aprile 2000
Massime • 1
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art.416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dall'art.2, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n.234) per il caso in cui detta richiesta non sia preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, non è configurabile quando, provvedutosi validamente all'effettuazione dell'invito, l'interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo. (Nella specie, per rifiuto della persona sottoposta a indagini di rispondere in assenza del difensore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2000, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 11/04/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.2752
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N.49630/1999
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
SENTENZA
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di NAPOLI
nei confronti di:
MILANO ORESTE N.IL 01.07.1974
avverso ordinanza del 22.10.1999 PRETORE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 22 ottobre 1999, il pretore di Napoli dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio di MILANO Oreste, sul rilievo che l'imputato, ritualmente invitato a rendere l'interrogatorio ex art. 555 comma 2 c.p.p., nella nuova formulazione dettata dalla l. 234/97, pur comparendo innanzi alla polizia giudiziaria all'uopo delegata, non l'aveva reso a causa dell'assenza del difensore di ufficio.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, deducendo, sotto il profilo della violazione della legge penale processuale, che il provvedimento adottato era abnorme, in quanto il decreto di citazione a giudizio deve essere preceduto dall'invito rivolto all'indagato di rendere l'interrogatorio e non anche dall'effettivo espletamento dello stesso, che è in facoltà del soggetto di rendere o non rendere a seconda delle sue esigenze difensive.
II. E ricorso è fondato.
L'art. 416 comma 1 c.p.p,, novellato dall'art. 2 comma 2 1. 16 luglio
1997, n. 234, dispone che "La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonché
dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3".
Con specifico riferimento all'interpretazione da dare a quest'ultimo periodo, che è quello che viene qui in considerazione, nella giurisprudenza più recente di questa Corte sono state prospettate due soluzioni: la prima, che è quella seguita dal P.M. ricorrente,
sancisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio solo nel caso in cui essa non sia stata preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, e non anche nel caso in cui, pur essendo validamente intervenuto questo invito, l'interrogatorio non si sia poi, per qualsiasi ragione, verificato (Cass., Sez. III, 1^
giugno 1999, Confessore), l'altra soluzione, seguita dal PG presso questa Suprema Corte, secondo cui la funzione di "garanzia" insita nell'interrogatorio fa sì che l'obbligo del PM di invitare l'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio prima della richiesta di rinvio a giudizio non possa ritenersi assolto con la mera notifica dell'invito a comparire, ma esige che si proceda al successivo interrogatorio quando quest'atto non possa aver luogo per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'indagato (Cass., Sez. V,
24 settembre 1999, Refulio).
Ad avviso del Collegio, la prima interpretazione appare più aderente al tenore letterale e alla ratio della norma.
Innanzitutto, il caso sottoposto all'esame di questo Collegio è
parzialmente diverso da quello esaminato dalla Sez. V (PM contro
Refulio) e richiamato dal PG presso questa Corte, perché riguardava un indagato, il quale, invitato dalla polizia giudiziaria delegata dal PM a procedere all'interrogatorio ai sensi dell'art. 370 c.p.p.,
si era rifiutato di renderlo per l'assenza del difensore di ufficio:
là dove, nel caso in esame, pur in presenza di un interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria ex art. 370 c.p.p., non si era presentato il difensore di fiducia dell'indagato, debitamente avvertito nelle forme e nei termini di legge, senza addurre alcuna giustificazione in ordine alla sua mancata comparizione, lasciando così l'indagato privo di assistenza
Ciò posto, la giustezza della soluzione adottata dalla Sez. III (PM
contro
Confessore) deriva innanzitutto dal tenore letterale dell'art. 416 c.p.p., secondo il quale, quando l'indagato abbia richiesto di essere sottoposto ad interrogatorio, il PM è tenuto a fargli notificare l'invito per renderlo, senza richiedere però che l'interrogatorio venga in concreto effettuato. E che, per altro verso, è del tutto logico, posto che la ratio della riforma del 1997
è stata quella di garantire all'indagato una completa informazione circa l'accusa formulata a suo carico, cosa che è assicurata dalla notifica dell'invito a comparire per rendere l'interrogatorio, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 375 c.p.p.
Ne deriva che l'ordinanza del pretore di Napoli è illegittima (e non abnorme, come ritiene il PM ricorrente), e, come tale, va annullata,
restituendo gli atti allo stesso tribunale in composizione monocratica.
P.Q.M
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di
Napoli in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000