Sentenza 19 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8938 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
08938 / 02 Aula 'B' REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 23735/99 Consigliere Cron. 24328 MERCURIO Dott. Ettore Dott. Pietro Consigliere Rep. CUOCO - Rel. Consigliere Ud.22/03/02 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FA EN TO, elettivamente domiciliato in ROMA V. LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- - intimato la sentenza n. 730/99 del Tribunale di avverso VELLETRI, depositata il 12/06/99 -R.G.N. 85/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco 1240 -1- Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ANGELOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Velletri AN DO conveniva in giudizio l'INPS, per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione d'inabilità, o in subordine all'assegno d'invalidità. L'INPS contrastava la domanda, ma il Pretore istruita la causa l'accoglieva, riconoscendo il diritto all'assegno, con decorrenza dal 1° gennaio 1996. Il Tribunale di Velletri, investito in grado di appello ad istanza del AN, con sentenza del 3/5 - 12/6/99, confermava la decisione sul presupposto che i rilievi contenuti nell'atto di appello si basavano su documentazione sanitaria inidonea ad inficiare le conclusioni cui era pervenuto il CTU di primo grado, anche in ordine alla decorrenza dello stato patologico rilevante ai fini di causa: la cartella clinica relativa ad un ricovero presso l'Ospedale di Ariccia, avvenuto in epoca successiva al deposito della relazione di perizia di primo grado, riguardava una “frattura scomposta sottocapitata omero sn" a seguito di una caduta accidentale;
la stessa quindi era minimamente utilizzabile al fine di valutare gli esiti delle precedenti patologie e la loro incidenza sulla capacità lavorativa. Le medesime considerazioni valevano per l'ulteriore documentazione sanitaria o perché riguardava questa caduta, oppure perché attestava la sussistenza delle medesime patologie già riscontrate dal consulente, senza nulla dimostrare in ordine alla decorrenza delle stesse. Questa produzione documentale, quindi, era inidonea a dimostrare un eventuale errore diagnostico del CTU. L'appellante, in sostanza, con le proprie argomentazioni si limitava a contrapporre alla valutazione oggettiva dell'ausiliare, una propria valutazione a lui più favorevole. Né vi era in atti alcun elemento attestante l'asserito riconoscimento da parte dell'Istituto di una prestazione pensionistica "con decorrenza successiva di soli tre mesi rispetto al riconoscimento oggi appellato e pertanto non è dato valutarne la incidenza (eventuale) ai fini dell'accoglimento del presente appello". Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il AN, fondato su un unico, articolato, motivo. L'intimato non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 RDL n. 636 del 14/4/39 e successive modifiche, 132 n. 4 e 445 CPC, 441 CPC e 149 disp. att. CPC, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che, a seguito di altra domanda dell'ottobre 1995, l'INPS ha riconosciuto che l'istante è invalido, con decorrenza dal 1/10/95, e poi inabile con decorrenza dal 1/3/96, sulla base delle medesime patologie riscontrate dal CTU, con la conseguenza che lo stato invalidante deve quanto meno essere riconosciuto con la medesima decorrenza del 1° ottobre 1995; sarebbe stato infatti difficilmente ipotizzabile un repentino peggioramento delle condizioni di salute dal 67% al 100% nel breve arco di tempo che va dal 1° gennaio al 1° marzo 1996, con la conseguenza che lo stato di invalidità deve essere retrodatato rispetto al gennaio 1996. 2 Sia per il consulente d'ufficio, che per il Tribunale, le patologie sono sicuramente "pregresse", ma nessuna giustificazione gli stessi adduconoper· stabilire la decorrenza dal 1° gennaio 1996. Il Tribunale, in caso di dubbio, avrebbe potuto rinnovare la consulenza, oppure avrebbe potuto chiedere chiarimenti, o anche una apposita produzione documentale, per accertare la concessione della prestazione da epoca anteriore, usando i poteri istruttori d'ufficio previsti nel processo del lavoro, ma certamente non può limitarsi a dire che nulla risulta in proposito e quindi rigettare l'appello. La sentenza quindi deve essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "l'art. 437 cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice del lavoro, in sede di appello, puo' ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce a detto giudice un potere discrezionale il cui esercizio e' incensurabile in sede di legittimita', con la conseguenza che, anche nel caso in cui risulti omessa una espressa motivazione in ordine alla mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, non ricorre il vizio di omesso esame, dovendosi ritenere che il silenzio sul punto si configuri come implicita negazione della indispensabilita' di tali mezzi istruttori” (Cass. n. 10960 del 2/10/99). Nel caso di specie, il ricorrente censura la sentenza sotto il duplice profilo del vizio di motivazione per avere accolto acrititicamente le conclusioni del CTU e della mancata istruzione della 3 causa. La censura è infondata, sotto il primo profilo, perché il giudice di merito ha dato conto delle ragioni per le quali vanno rigettate le censure mosse alla consulenza ed accettate invece le conclusioni del CTU;
sotto il secondo profilo, perché il ricorrente non ha documentato dinanzi al Tribunale l'esistenza della diversa valutazione dello stato TNPS invalidante fatto dall' NAIL, pochi mesi prima, a seguito di altra domanda e non può ora censurare la sentenza in sede di legittimità sul mancato uso dei poteri discrezionali del giudice per istruire meglio il processo. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, perché l'intimato non si è costituito in giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 22 marzo 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTĘ ancexc MaieranШа йчаносексFacance سنا Нарансо IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 19.GIU. 2002 IL CANCELLIERE zauco N I Z O : · 0 1 3 3 3 A S S A G E L X A A A O D L T E X L T I , E M R I O 4 I D R A D T S D I O E G T E N R E S E