Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6660
CASS
Sentenza 26 giugno 1999

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L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di leggittimità solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale; a tal fine è necessaria la specifica indicazione sia delle regole delle quali si assume la violazione, sia del modo in cui il giudice di merito si sia discostato da esse, non essendo ammissibile una censura che fondi su di un generico richiamo alle suddette regole di ermeneutica o sulla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 7 dell'accordo collettivo nazionale per gli autoferrotramvieri del 24 aprile 1987, aveva ritenuto che il passaggio dall'ottavo al sesto livello della nuova classificazione poteva essere riconosciuto solo ai lavoratori già in servizio il giorno precedente la data di applicazione della suddetta classificazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6660
    Data del deposito : 26 giugno 1999

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