CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2023, n. 29099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29099 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti dagli imputati 1. SE QU, nato a [...] il [...] 2. SE RA PI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/01/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
frAip nclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (al,Ruil i:ond 0 .,l'abfM gx 31/(' .43 0,4, 4 1,11bt] Juí,c Penale Sent. Sez. 1 Num. 29099 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 2 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Roma confermava la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di QU SE e RA PI SE, disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli il 12 dicembre 2022, per i reati di cui ai capi 1 (artt. 110 cod. pen., 4 e 7 legge 14 ottobre 1974, n. 497) e 2 (artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.). 2. I fatti di reato oggetto di vaglio cautelare, commessi a Guidonia Montecelio il 30 agosto 2022, alle ore 19.06, riguardano il tentato omicidio di IO FU, RI RO, IR RR e SA LA e i connessi reati in materia di armi, contro i quali venivano esplosi, in rapida successione, sei colpi di pistola, mentre le persone offese stazionavano davanti a un locale pubblico, il Green Bar. Gli accadimenti criminosi venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese nella prima fase delle indagini preliminari dalle persone offese, una delle quali, SA LA, indicava QU SE e RA PI SE, che conosceva da tempo, quali autori dell'attentato, essendo tutti e tre originari di Colle Fiorito e frequentando lo stesso ambiente, legato al consumo di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame di Roma, al contempo, evidenziava che le dichiarazioni rese da SA LA, nelle date del 9 settembre 2022 e del 10 novembre 2022, pur mostrando alcune incongruità, consentivano di individuare il movente dell'aggressione armata posta in essere da QU SE e RA PI SE nelle tensioni personali maturate con gli indagati, a causa delle attività nelle quali erano coinvolti, analogamente agli attentatori, nel mercato degli stupefacenti locale. Le accuse di LA, del resto, provenendo da una persona offesa, non soggiacevano ai parametri normativi previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e non necessitavano di riscontri probatori estrinseci al narrato del dichiarante. Queste dichiarazioni si ritenevano corroborate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche attivate nell'immediatezza dei fatti, dalle perquisizioni domiciliari eseguite presso l'abitazione dei ricorrenti l'8 settembre 2019 e dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi del luogo del delitto;
queste ultime, in particolare, consentivano di acc:ertare il passaggio degli indagati, a bordo delle rispettive autovetture, davanti all'esercizio pubblico dove si verificava la sparatoria, alle ore 18.52 del 30 agosto 2022, quattordici 2 minuti prima che si verificasse l'attentato, che, come detto, aveva luogo alle ore 19.06. Il Tribunale del riesame di Roma, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva genetica, in conseguenza dello scenario criminale nel quale i fatti di reato di cui ai capi 1 e 2 erano maturati e delle modalità, estremamente violente, con cui l'azione criminosa dei ricorrenti si era concretizzata in danno delle vittime, che rendevano elevato il rischio di reiterazione delle condotte illecite contestate, rilevante ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche alla luce della situazione di conflittualità personale esistente tra gli indagati e le vittime, c:he era risalente nel tempo. Sulla scorta di questo compendio indiziario, il provvedimento cautelare genetico veniva confermato. 3. Avverso questa ordinanza QU SE e RA PI SE, a mezzo dell'avv. Luca Pettinari, ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 309 e 291, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che non era stata trasmessa al Tribunale del riesame di Roma la riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da RA PI SE il 20 dicembre 2022, ma semplicemente il verbale riassuntivo di tale atto, che era connotato da parzialità, atteso che nello stesso si faceva espressamente rinvio all'attività di fonoregistrazione, in realtà mai acquisita. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del compendio indiziario acquisito nei confronti di QU SE e RA PI SE, che appariva carente e valutato in termini incongrui, non essendo state trasmesse al Tribunale del riesame di Roma le riproduzioni fonografiche degli interrogatori di garanzia dei ricorrenti. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorsi proposti congiuntamente nell'interesse di QU SE e RA PI SE sono infondati. 3 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 309 e 291, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che non era stata trasmessa al Tribunale del riesame di Roma la riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da RA PI SE il 20 dicembre 2022, ma semplicemente il verbale riassuntivo di tale atto, che era connotato da parzialità, atteso che nello stesso si faceva espressamente rinvio alla trascrizione della fonoregistrazione, in realtà mai acquisita. Osserva il Collegio che nell'atto di impugnazione non si è fatto alcun riferimento alla rilevanza indiziaria che la riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da RA PI SE il 20 dicembre 2022 poteva assumere, quale elemento a discarico, rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nel provvedimento cautelare genetico del 12 dicembre 2022, confermata dal Tribunale del riesame di Roma. La difesa dei ricorrenti, invero, non ha introdotto alcun elemento da cui desumere l'idoneità dell'atto processuale in questione a disarticolare la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento della decisione impugnata, con cui non ci si confrontava, nemmeno per relationem. Tale ricostruzione, in particolare, si incentrava sulle dichiarazioni rese da SA LA, che indicava QU SE e RA PI SE quali autori dell'attentato, commesso a Guidonia Montecelio il 30 agosto 2022, in danno dello stesso LA e di IO FU, RI RO e IR RR, contro cui venivano esplosi sei colpi di pistola. Occorre, pertanto, ribadire che la difesa dei ricorrenti non poteva limitarsi a prospettare, sic et simpliciter, una potenziale lesione delle sue prerogative processuali, connessa alla mancata trasmissione della riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da RA PI SE il 20 dicembre 2022, ma avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui l'omissione dedotta non aveva consentito l'elaborazione di un'adeguata strategia confutativa dell'assunto accusatorio, recepito in fase cautelare. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui l'interrogatorio di garanzia «deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse» (Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574 - 01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto, che è opportuno ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tenia di riesame delle 4 misure cautelari, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l'onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, c:omma 10, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 20527 del 28/03/2003, Di Zenzo, Rv. 225451 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Dall'infondatezza del primo motivo discende l'infondatezza del secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del compendio indiziario acquisito nei confronti di QU SE e RA PI SE, che appariva carente e valutato in termini incongrui, non essendo state, trasmesse al Tribunale del riesame di Roma le riproduzioni fonografiche degli interrogatori di garanzia dei ricorrenti. Non può, invero, non ribadirsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente, che nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dei ricorrenti non si è fatto alcun riferimento alla rilevanza indiziaria che le riproduzioni fonografiche degli interrogatori di garanzia dei ricorrenti assumevano o comunque potevano assumere, quali elementi a discarico, rispetto alla ricostruzione dell'attentato, commesso dagli indagati il pomeriggio del 30 agosto 2022, in danno di SA LA, IO FU, RI RO e IR RR. In altri termini, la difesa dei ricorrenti non poteva esimersi dall'indicare la valenza favorevole ai ricorrenti che le riproduzioni fonografiche dei verbali di interrogatorio richiamati, peraltro genericamente, assumevano rispetto all'assunto accusatorio, atteso che «qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio [...], egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti, negli atti non trasmessi, non potendo sostenere apoditticamente la rilevanza - per lui favorevole - di tali verbali» (Sez. 6, n. 20537 del 28/03/2003, Randazzo, Rv. 225451 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 5 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto degli atti di impugnazione proposti congiuntamente rell'interesse di QU SE e RA PI SE, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove i ricorrenti si trovano ristretti, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
frAip nclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (al,Ruil i:ond 0 .,l'abfM gx 31/(' .43 0,4, 4 1,11bt] Juí,c Penale Sent. Sez. 1 Num. 29099 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 2 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Roma confermava la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di QU SE e RA PI SE, disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli il 12 dicembre 2022, per i reati di cui ai capi 1 (artt. 110 cod. pen., 4 e 7 legge 14 ottobre 1974, n. 497) e 2 (artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.). 2. I fatti di reato oggetto di vaglio cautelare, commessi a Guidonia Montecelio il 30 agosto 2022, alle ore 19.06, riguardano il tentato omicidio di IO FU, RI RO, IR RR e SA LA e i connessi reati in materia di armi, contro i quali venivano esplosi, in rapida successione, sei colpi di pistola, mentre le persone offese stazionavano davanti a un locale pubblico, il Green Bar. Gli accadimenti criminosi venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese nella prima fase delle indagini preliminari dalle persone offese, una delle quali, SA LA, indicava QU SE e RA PI SE, che conosceva da tempo, quali autori dell'attentato, essendo tutti e tre originari di Colle Fiorito e frequentando lo stesso ambiente, legato al consumo di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame di Roma, al contempo, evidenziava che le dichiarazioni rese da SA LA, nelle date del 9 settembre 2022 e del 10 novembre 2022, pur mostrando alcune incongruità, consentivano di individuare il movente dell'aggressione armata posta in essere da QU SE e RA PI SE nelle tensioni personali maturate con gli indagati, a causa delle attività nelle quali erano coinvolti, analogamente agli attentatori, nel mercato degli stupefacenti locale. Le accuse di LA, del resto, provenendo da una persona offesa, non soggiacevano ai parametri normativi previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e non necessitavano di riscontri probatori estrinseci al narrato del dichiarante. Queste dichiarazioni si ritenevano corroborate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche attivate nell'immediatezza dei fatti, dalle perquisizioni domiciliari eseguite presso l'abitazione dei ricorrenti l'8 settembre 2019 e dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi del luogo del delitto;
queste ultime, in particolare, consentivano di acc:ertare il passaggio degli indagati, a bordo delle rispettive autovetture, davanti all'esercizio pubblico dove si verificava la sparatoria, alle ore 18.52 del 30 agosto 2022, quattordici 2 minuti prima che si verificasse l'attentato, che, come detto, aveva luogo alle ore 19.06. Il Tribunale del riesame di Roma, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva genetica, in conseguenza dello scenario criminale nel quale i fatti di reato di cui ai capi 1 e 2 erano maturati e delle modalità, estremamente violente, con cui l'azione criminosa dei ricorrenti si era concretizzata in danno delle vittime, che rendevano elevato il rischio di reiterazione delle condotte illecite contestate, rilevante ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche alla luce della situazione di conflittualità personale esistente tra gli indagati e le vittime, c:he era risalente nel tempo. Sulla scorta di questo compendio indiziario, il provvedimento cautelare genetico veniva confermato. 3. Avverso questa ordinanza QU SE e RA PI SE, a mezzo dell'avv. Luca Pettinari, ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 309 e 291, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che non era stata trasmessa al Tribunale del riesame di Roma la riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da RA PI SE il 20 dicembre 2022, ma semplicemente il verbale riassuntivo di tale atto, che era connotato da parzialità, atteso che nello stesso si faceva espressamente rinvio all'attività di fonoregistrazione, in realtà mai acquisita. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del compendio indiziario acquisito nei confronti di QU SE e RA PI SE, che appariva carente e valutato in termini incongrui, non essendo state trasmesse al Tribunale del riesame di Roma le riproduzioni fonografiche degli interrogatori di garanzia dei ricorrenti. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorsi proposti congiuntamente nell'interesse di QU SE e RA PI SE sono infondati. 3 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 309 e 291, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che non era stata trasmessa al Tribunale del riesame di Roma la riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da RA PI SE il 20 dicembre 2022, ma semplicemente il verbale riassuntivo di tale atto, che era connotato da parzialità, atteso che nello stesso si faceva espressamente rinvio alla trascrizione della fonoregistrazione, in realtà mai acquisita. Osserva il Collegio che nell'atto di impugnazione non si è fatto alcun riferimento alla rilevanza indiziaria che la riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da RA PI SE il 20 dicembre 2022 poteva assumere, quale elemento a discarico, rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nel provvedimento cautelare genetico del 12 dicembre 2022, confermata dal Tribunale del riesame di Roma. La difesa dei ricorrenti, invero, non ha introdotto alcun elemento da cui desumere l'idoneità dell'atto processuale in questione a disarticolare la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento della decisione impugnata, con cui non ci si confrontava, nemmeno per relationem. Tale ricostruzione, in particolare, si incentrava sulle dichiarazioni rese da SA LA, che indicava QU SE e RA PI SE quali autori dell'attentato, commesso a Guidonia Montecelio il 30 agosto 2022, in danno dello stesso LA e di IO FU, RI RO e IR RR, contro cui venivano esplosi sei colpi di pistola. Occorre, pertanto, ribadire che la difesa dei ricorrenti non poteva limitarsi a prospettare, sic et simpliciter, una potenziale lesione delle sue prerogative processuali, connessa alla mancata trasmissione della riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da RA PI SE il 20 dicembre 2022, ma avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui l'omissione dedotta non aveva consentito l'elaborazione di un'adeguata strategia confutativa dell'assunto accusatorio, recepito in fase cautelare. Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui l'interrogatorio di garanzia «deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse» (Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574 - 01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto, che è opportuno ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tenia di riesame delle 4 misure cautelari, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l'onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, c:omma 10, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 20527 del 28/03/2003, Di Zenzo, Rv. 225451 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Dall'infondatezza del primo motivo discende l'infondatezza del secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del compendio indiziario acquisito nei confronti di QU SE e RA PI SE, che appariva carente e valutato in termini incongrui, non essendo state, trasmesse al Tribunale del riesame di Roma le riproduzioni fonografiche degli interrogatori di garanzia dei ricorrenti. Non può, invero, non ribadirsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente, che nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dei ricorrenti non si è fatto alcun riferimento alla rilevanza indiziaria che le riproduzioni fonografiche degli interrogatori di garanzia dei ricorrenti assumevano o comunque potevano assumere, quali elementi a discarico, rispetto alla ricostruzione dell'attentato, commesso dagli indagati il pomeriggio del 30 agosto 2022, in danno di SA LA, IO FU, RI RO e IR RR. In altri termini, la difesa dei ricorrenti non poteva esimersi dall'indicare la valenza favorevole ai ricorrenti che le riproduzioni fonografiche dei verbali di interrogatorio richiamati, peraltro genericamente, assumevano rispetto all'assunto accusatorio, atteso che «qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio [...], egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti, negli atti non trasmessi, non potendo sostenere apoditticamente la rilevanza - per lui favorevole - di tali verbali» (Sez. 6, n. 20537 del 28/03/2003, Randazzo, Rv. 225451 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 5 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto degli atti di impugnazione proposti congiuntamente rell'interesse di QU SE e RA PI SE, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove i ricorrenti si trovano ristretti, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 maggio 2023.