Sentenza 11 ottobre 2001
Massime • 1
Integra il delitto di peculato, previsto dall'art. 314 cod. pen., la condotta dell'addetto all'ufficio matricola di un istituto penitenziario il quale consegna a persona non legittimata un bene (orologio)depositato da un detenuto, in quanto, nel disporre della cosa in modo illecito, pone in essere un atto appropriativo realizzando l'interversione nel possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2001, n. 41114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41114 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 11/10/2001
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere N. 1160
3. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 2291/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dai difensori, avv. Francesco Sassi, di PA EN, nato a [...] il [...]; e avv. Temistocle Gurrado di SI AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 26.6.2000 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, avv.ti Sassi e Gurrado, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza 26.6.2000 confermava la sentenza 10.2.1998 del Tribunale di Reggio Calabria di condanna di condanna di PA EN e SI AL alla pena di anni due di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 81, 314, 476 c.p. Gli imputati, agenti di polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, secondo l'accusa si erano impossessati di un orologio "Rolex", depositato dal detenuto RI AM all'atto del suo ingresso in carcere nella cassa valori, distraendolo a favore di altro detenuto, DE RU, previa alterazione del registro di carico degli effetti personali. Ricorre la difesa del PA per:
a) violazione degli artt. 420 ter, c. 5 e 601, c. 5 c.p.p. essendo stato notificato al difensore l'avviso dell'udienza in secondo grado del 26.6.2000 intempestivamente (il 16.6.2000);
b) violazione dell'art. 420 ter c.p.p. per non essere stato considerato l'impedimento dello stesso difensore a presenziare alla predetta udienza;
c) violazione dell'art. 14, o. 1, l. 15.12.1990, n. 395, per essere stato il PA adibito a mansioni non spettanti al suo ruolo;
d) violazione degli artt. 47, 314 e 476 c.p. per non essersi verificata un'appropriazione della cosa;
per non sussistere nesso fra il preteso possesso e la ragione d'ufficio; per essersi verificato un mero errore sul fatto, che esclude la punibilità ex art. 314 c.p.;
e) per contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di falso, stante l'acclarata grossolanità dello stesso. Con motivi aggiunti la stessa difesa ribadiva, ampliandoli, alcuni dei predetti motivi. Ricorre la difesa del SI assumendo la violazione di legge:
a) (art. 487, ora 420 quater c.p.p.) per non essere stata dichiarata in grado di appello la contumacia dell'imputato - presente alla prima udienza (29.5.2000) limitata ad un mero rinvio per impedimento del difensore del coimputato - ma successivamente mai comparso:
b) (art. 486, ora 420 ter c.p.p.) per essere stata, in sede di appello, respinta per intempestività l'istanza del difensore di rinvio per impedimento determinato da sopravvenuto incarico defensionale di imputati detenuti e non essere stato interpellato il difensore d'ufficio;
c) per non essersi la Corte d'appello ritirata in camera di consiglio per l'ordinanza collegiale di reiezione dell'istanza di rinvio;
d) per essere stato nominato in sede di appello un solo difensore di ufficio per entrambi gli imputati, nonostante che, "almeno in ipotesi, le loro posizioni non sarebbero mai state univoche";
e) per essere stati i collegi giudicanti in primo grado, nelle molteplici udienze, formati in modo diverso;
f) per mancato consenso delle parti in primo grado all'acquisizione di prove già assunte da un collegio in diversa composizione e per la mancata dichiarazione di contumacia;
g) per l'utilizzazione di dichiarazioni di due testi (ZA e MA) che dichiaravano di confermare quelle già rese allo stesso Tribunale in altra udienza;
h) per l'acquisizione del verbale di dichiarazioni rese dal SI senza l'intervento del difensore;
i) per l'acquisizione della relazione di servizio 2.1.1993;
l) per la dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento;
m) per essere errato il capo a) dell'imputazione, ove afferma che il SI aveva il possesso della cosa per ragioni del suo ufficio;
n) per non essere stata considerata la grossolanità del falso, pur affermata in sentenza, di cui al capo b) dell'imputazione;
o) per non essere stata accolta l'istanza di rinnovazione dibattimentale per procedere all'audizione del teste DE o al confronto fra questi e il teste RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare preliminare l'esame delle numerose eccezioni di ordine processuale proposte dalle difese dei due imputati. La prima di esse, proposta dalla difesa del PA, concerne l'intempestività dell'avviso notificato (16.6.2000) al difensore dell'udienza (26.6.2000) nel procedimento di appello. L'eccezione è manifestamente infondata, posto che l'avviso non riguardava la citazione in giudizio, bensì l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione del dibattimento, rinviato in conseguenza dell'impedimento del difensore, data peraltro già resa nota nella pubblica udienza precedente. Non si è trattato quindi della rinnovazione della citazione a giudizio, bensì della comunicazione di un differimento di udienza come tale non sottoposto a termini di comparizione. Ciò è avvenuto in conformità alla norma dell'art.477 c.p.p. in base alla quale, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il giudice dispone la prosecuzione al giorno seguente e, se ciò non è possibile, per un termine non superiore a 10 giorni (termine di carattere ordinatorio).
2. La seconda eccezione processuale relativa al PA riguarda il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza in appello del 26.6.2000 per impedimento del difensore - ed è comune alla seconda eccezione proposta dalla difesa del SI. Le difese lamentano che la Corte di merito non ha tenuto in considerazione i rispettivi impedimenti, in violazione dell'art. 420 ter c.p.p. In realtà gli impedimenti - come già ha evidenziato la Corte d'appello con motivazione adeguata non erano assoluti: quanto al difensore del SI perché l'impegno concorrente era successivo;
quanto al difensore del PAla perché la richiesta era intempestiva;
in ogni caso era possibile la comparizione ove si fosse adeguatamente provveduto a sopperire agli impegni professionali concorrenti.
3. Venendo alle eccezioni processuali proposte dalla difesa del SI, in ordine alla prima relativa alla mancata dichiarazione di contumacia dell'imputato nel giudizio di appello, si deve osservare come essa autodenunci la sua inconsistenza, posto che non contesta che l'imputato è comparso alla prima udienza davanti alla Corte d'appello. Infatti a nulla rileva che il differimento dell'udienza fosse dovuto a un motivo formale (quale l'impedimento del difensore del coimputato) e che l'imputato non fosse comparso alla successiva udienza, valendo il principio ben sintetizzato dalla formula semel praesens semper praesens.
4. La terza eccezione attinente al SI (della seconda si è già trattato) riguarda il mancato ritiro della Corte d'appello in camera di consiglio per deliberare in ordine alla richiesta di rinvio, così da trasformare sostanzialmente quella che è decisione collegiale in una decisione presidenziale.
L'eccezione è manifestamente infondata, posto che nessuna norma processuale richiede che il collegio per deliberare con ordinanza (peraltro su una questione relativamente marginale) debba ritirarsi in camera di consiglio. In ogni caso, vigendo il principio della tassatività delle nullità, nessuna norma di legge prevede questa sanzione estrema per il caso in esame.
5. La quarta eccezione, relativa alla nomina di un solo difensore di ufficio per entrambi gli imputati nel giudizio di appello, appare priva di pregio. Anzitutto non si denuncia una vera e propria incompatibilità fra le posizioni dei due imputati, ma si ipotizza semplicemente la possibilità di posizioni "non univoche". In secondo luogo non si evidenziano gli eventuali aspetti incidenti negativamente sul diritto alla difesa. In questo quadro l'eccezione appare del tutto generica.
6. La quinta, la sesta e la settima eccezione, concernenti la modificazione del collegio giudicante nel corso del giudizio di primo grado, sono parimenti infondate, e su di esse la Corte di merito si è correttamente pronunciata.
È vero, infatti, che il collegio è mutato più volte nella sua composizione. Ma le prime udienze in cui il collegio è mutato nella persona dei suoi componenti non hanno avuto ad oggetto attività processuali, essendosi trattato di meri differimenti di udienza. Quando il collegio è mutato, dopo Il compimento di attività istruttorie dibattimentali rilevanti, il Tribunale ha provveduto ritualmente alla rinnovazione degli atti, così che l'acquisizione delle prove in precedenza esperite non può risultare viziata. Così come non sono viziate le dichiarazioni dei testi che hanno confermato le dichiarazioni rese di fronte al collegio in diversa composizione, in quanto tali dichiarazioni erano state rese nel contraddittorio delle parti.
7. L'ottava, la nona e la decima eccezione, concernenti l'utilizzabilità degli atti acquisiti dal Tribunale, non meritano accoglimento.
Le dichiarazioni rese dal SI in sede di polizia giudiziaria, così come la relazione di servizio, non sono state utilizzate ai fini della decisione.
D'altra parte la mancata specificazione dei singoli atti acquisiti, riassuntivamente indicati come tutti quelli contenuti nel fascicolo del dibattimento, non è inficiante il giudizio ove i singoli atti acquisiti, eventualmente in violazione di norme processuali, non siano stati in concreto utilizzati ai fini del decidere.
8. La tredicesima eccezione, riguardante la mancata rinnovazione dibattimentale per procedere all'audizione del teste DE o al suo confronto con il teste RI, non ha fondamento, posto che la Corte ha ritenuto implicitamente sufficiente il materiale probatorio acquisito.
9. Esaurita l'analisi dei motivi di carattere strettamente processuale, vengono in considerazione i motivi relativi alla violazione della legge sostanziale.
Il terzo motivo della difesa PA si fonda essenzialmente sul rilievo che l'imputato era stato adibito, in violazione dell'art. 14 l. 15.12.1990, n. 395, a mansioni superiori non corrispondenti alla sua qualifica, in quanto da semplice agente addetto alla sentinella sulle mura dell'istituto carcerario, era stato preposto ad un ruolo proprio dei sovrintendenti o degli ispettori Con la conseguenza che da un lato non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, date le mansioni meramente esecutive spettantegli;
dall'altro che non poteva avere comunque consapevolezza della natura dei compiti affidatigli. La censura non è apprezzabile in quanto, posta l'esattezza della premessa, ci¢ che rileva non sono le funzioni che in astratto il soggetto agente avrebbe potuto esercitare, ma quelle che in concreto ha esercitato. Sul punto l'impugnata sentenza ha dato piena risposta alla doglianza difensiva, richiamandosi a una consolidata giurisprudenza di questa sezione della Suprema Corte secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di peculato, il possesso acquista rilievo giuridico quando sia stato frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato. Peraltro, nel caso, le mansioni comportanti la disponibilità della cosa erano state attribuite con un formale provvedimento interno determinato da esigenze di servizio.
10. L'undicesimo motivo della difesa SI, alla quale fa riscontro con diverse argomentazioni il quarto motivo della difesa PA, riguarda l'insussistenza del possesso del bene (l'orologio depositato presso l'ufficio matricola dal detenuto RI all'atto del suo ingresso in carcere) da parte degli imputati.
Al contrario si deve osservare che la consegna, all'atto dell'ingresso in carcere, dell'orologio da parte del detenuto agli agenti incaricati del deposito presso l'ufficio matricola del carcere priva della detenzione del bene il soggetto titolare del diritto sul bene stesso. Tale bene entra nel possesso, nel più lato significato penalistico, dell'ente carcerario e rimane vincolato fino alla dimissione del detenuto o all'eventuale atto di disposizione a favore di terzi da parte dello stesso.
Ora è pacifico in fatto - ne' l'accertamento compiuto dai giudici di merito può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in assenza di vizi logici della motivazione - che gli imputati, dopo avere acquisito la detenzione del bene per ragioni di ufficio dell'orologio (tanto da registrarne la consegna da parte del detenuto sull'apposito registro), lo abbiano poi consegnato arbitrariamente ad altro detenuto. La dinamica della vicenda è bene evidenziata dalla sentenza impugnata, che sottolinea come gli imputati abbiano dovuto procedere ad un falso (della cui natura si tratterà in prosieguo) sul registro delle cose depositate dai detenuti, costituito dalla cancellatura dell'originaria scrittura e dalla sovrapposizione ad essa della dicitura "ritornato", nel tentativo di dimostrare o che una consegna del bene da parte del detenuto non vi era mai stata (di qui la cancellatura sull'apposito registro come se l'annotazione fosse avvenuta per errore), o comunque che essa era poi stata annullata mediante la restituzione del bene al soggetto che lo aveva originariamente consegnato.
Ciò dimostra, al di fuori di ogni equivoco, il momento appropriativo da parte degli imputati del bene depositato presso l'ufficio matricola del carcere, i quali avevano la disponibilità del bene stesso in ragione dell'ufficio cui erano preposti. Essi soli, infatti, potevano compiere atti dispositivi del bene oggetto di detenzione da parte dell'amministrazione carceraria. Il disporre contra legem del bene presuppone necessariamente una interversione nel possesso, nel senso che si propone falsamente in modo alternativo un deposito mai avvenuto (quindi l'insussistenza della detenzione da parte dell'ente pubblico) ovvero una legittima restituzione del bene in possesso della stessa amministrazione. Nell'una come nell'altra ipotesi il momento appropriativo precede logicamente l'atto illegittimo di disposizione del bene in favore di terzi. Infatti in tanto si può disporre della cosa per un fine contrario alla legge in quanto si è sottratto il bene all'ufficio che ne aveva il possesso.
Si deve in conclusione affermare in linea di principio che l'addetto all'ufficio matricola di un carcere, il quale consegna a persona non legittimata il bene depositato da un detenuto presso lo stesso ufficio, commette il reato di peculato in quanto, nel disporre del bene in modo illecito, pone necessariamente in essere un atto appropriativo.
11. Fondate appaiono, invece, le censure mosse dalla difesa PA con il quinto motivo, e dalla difesa SI con il dodicesimo motivo, relativamente alla grossolanità del falso sul registro dell'ufficio matricola del carcere.
La stessa sentenza impugnata riconosce la grossolanità del falso effettuato attraverso la cancellatura, ciò non di meno lo considera rilevante penalmente trattandosi di artifizio per far ritenere la sussistenza di un errore materiale.
L'affermazione non può essere condivisa poiché tra il falso non riconoscibile immediatamente e il falso grossolano non è configurabile una categoria intermedia.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte da tempo immemorabile ha ritenuto la non punibilità del falso grossolano, inquadrandola nell'ipotesi del reato impossibile nel senso della inidoneità dell'azione falsificatoria a trarre altri in errore e, quindi, a ledere la pubblica fede.
Una volta riconosciuta da parte della sentenza impugnata la grossolanità del falso, che costituisce valutazione di merito come tale insindacabile in questa sede, non resta che prendere atto della insussistenza del reato contestato. Di conseguenza deve essere eliminata la relativa pena, determinata in mesi 8 di reclusione per entrambi gli imputati in continuazione con la pena per il reato base di peculato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di falso materiale perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi 8 di reclusione;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001