Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I I - Z 1 D 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D L G E U 9 REPUBBLICA ITALIANA R 3 Q A 00793/ 02 E D E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N T O N E S E A LA CORT Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CORDA - Presidente R. G. N. 11284/00 Consigliere Cron.2167 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 05/07/01 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROSSANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO GUGLIELMINI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LO IC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende in unione a se 2001 stesso;
controricorrente 1771 -1-
contro
E.T.R. SpA;
- intimata avverso la sentenza n. 32/00 del Giudice di pace di ROSSANO, depositata il 02/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MI OL conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Rossano il Comune di quella città, nonchè la s.p.a. E.T.R. di Cosenza, concessionaria del servizio riscossione tributi dello stesso Comune, chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali notificategli, relative (tra l'altro ) al canone di erogazione dell' acqua potabile per gli anni 1986, 1988, 1989 e 1990, per decadenza dall' esercizio dell' azione, per intervenuta prescrizione del diritto vantato, per mancanza dei requisiti formali e sostanziali delle cartelle stesse, per inesistenza della pretesa creditoria. Costituitisi i convenuti, con sentenza del 1° - 2 marzo 2000 il Giudice di pace, in accoglimento della domanda, dichiarava la prescrizione del credito vantato e quindi dichiarava nulle le cartelle esattoriali in oggetto, condannando il Comune alla restituzione di tutte le somme che l'attore avesse pagato o dovesse ancora pagare sulla base di dette cartelle. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rossano deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Il OL ha resistito con controricorso. La E.T.R. s.p.a. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che il Giudice di pace, condannando il Comune a rifondere all' attore tutte le somme che egli avesse pagato o dovesse ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate, ha violato il principio della domanda, non avendo lo stesso attore mai formulato una domanda siffatta. Il motivo di censura è infondato. Risulta invero dall' esame diretto degli atti, consentito a questa Corte essendosi denunciato un error in procedendo, che in primo grado il OL aveva dedotto la decadenza dall' esercizio dell' azione, la prescrizione della pretesa creditoria del Comune di Rossano, la nullità delle cartelle esattoriali, l' insussistenza del diritto vantato ed aveva chiesto al Giudice di pace di emettere i provvedimenti conseguenti, condannando altresì " gli opposti al pagamento delle spese del presente giudizio nonchè al rimborso delle somme eventualmente pagate con relativi accessori " le conclusioni in tal senso risultano puntualmente riportate nelle premesse della sentenza impugnata. Non può dubitarsi che detta richiesta di rimborso integri una specifica domanda restitutoria, legata da rapporto di consequenzialità con le domande principali, e quindi fondata sulla medesima causa petendi. Appare pertanto evidente che il Giudice di pace, condannando il Comune alla restituzione di tutte le somme che lo stesso abbia già " pagato ovvero dovesse ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate ", ha attribuito all' istante un bene della vita ricompreso nel petitum di cui all' atto introduttivo del giudizio. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. 2 Così deciso in Roma nella camera di 5 luglio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE plamid. ONE Depositate in Cancelleria # 24 GEN. 2002 IL CANCELLIERE 3 consiglio della I sezione civile il IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti O L L O B E 4 7 E ) .3 N E O N C I , Z A 1 A 9 P R 9 I T -1 D IS 1 1 G E - E 1 IC R 2 A . D L D U 9 E I 3 T G E 4 N Y P