Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC.04741 /0 1 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 19577/98 Dott. Angelo GRIECO -- Consigliere- Cron. 3659 Dott. Vincenzo MILEO CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Ud.27/10/00 Dott. Raffaele FOGLIA -· Consigliere ha pronunciato la seguente 685 SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA, MORRILLO ANGELA, elettivamente presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato th procure μotaule VARRICCHIO MARIO, giusta dete in atti;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio persona del legale rappresentante pro tempore, dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1-7 FEB. 2001 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 CANCELLERIA 4479 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- CG066688 delega in atti;
- controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 235/98 del Tribunale di Rilasciata copia legate ARRICCHIOal Sig. BENEVENTO, depositata il 09/04/98 R.G.N. 40/93; per diritti L. ✓ udita la relazione della causa svolta nella pubblica 119.7-21 IL CANCELLIERE udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato VARRICCHIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- н SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 5 ottobre 1992/2 gennaio 1993 il Pretore di Benevento accoglieva la domanda di pensione di reversibilità presentata da NG RI, dichiaratasi totalmente inabile alla data della morte della madre, avvenuta in data 8.4.1983. Su appello dell'INPS il Tribunale di Benevento, disposta nuova consulenza, su conforme parere del consulente tecnico, riteneva la RInominato abile al lavoro e perciò, in riforma della sentenza pretorile rigettava la domanda l dell'interessata. Il giudice del gravame, in particolare, osservava che attraverso la documentazione sanitaria esistente tra il 1983 e il 1985 non venivano ad evidenziarsi altre patologie oltre quelle riscontrate dal nominato consulente tecnico. Da ciò il Tribunale desumeva che le altre patologie descritte dal C.T.U. nominato dal I funzionalmente la Pretore, avevano menomato RI solo dopo l'ottobre 1985 (e cioè solo dopo la morte della madre avvenuta 1'8.4.1983). Avverso la suindicata sentenza l'assicurata propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la RI si duole che il giudice di appello, in violazione dell'art. 13 R.D.L. 14.4.1939 n.636 in riferimento all'art. 39 del D. P. R. 26.4.1957 n.818, abbia rigettato la domanda di pensione di reversibilità sull'erroneo presupposto che fossero necessari requisiti diversi da quelli previsti dalla legge al momento del decesso della madre. L'art. 39 citato, infatti riconosceva il ' diritto alla pensione di reversibilità ai soggetti che per grave infermità fisica о mentale si permanentefossero trovati nell'assoluta e impossibilità di dedicarsi un lavoro proficuo;
sostanzialmente diverso da concetto, quest'ultimo, quello della totale e assoluta inabilità, definiti dall'art. 2 della legge 12.6.1984 n.222. La morte della madre era, infatti, avvenuta in data 8.4.1983 e, quindi, nel vigore dell'art. 39 del D. P. R. 26.4.1957 n.818. Con il secondo motivo la RI si duole che il Tribunale, incorrendo nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della cir controversia, si fosse limitato ad affermare che le ну altre malattie menzionate dalla dottoressa HI, consulente tecnico di primo grado, avessero iniziato a manifestare incidenza funzionale soltanto dopo l'ottobre 1995. Peraltro, conclude la ricorrente, la infermità riscontrata dal consulente tecnico di primo grado erano state confermate dal consulente tecnico nominato dal Tribunale e in misura più aggravata', anche se sottovalutate dal detto consulente e dal giudice del gravame. I due motivi di ricorso, attesa la loro connessione, vanno esaminati evidente congiuntamente. Affinchè l'aspirante alla pensione di reversibilità a carico dell'INPS possa essere riconosciuto inabile a un proficuo lavoro per grave infermità fisica o mentale, ai sensi dell'art. 39 del D. P. R. 26 aprile 1957 n. 818 non è necessario 1 che egli sia totalmente inabile ma occorre che egli non abbia la possibilità concreta di lavorare e guadagnare tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, in modo da potere soddisfare normalmente e senza usura le primarie esigenze di vita. Tale limite residuo di possibilità di lavoro e 5 на guadagno è più ampio di quello Il di previsto dall'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. .636, in quanto consente un accertamento, pur se riferito e soltanto alla morte del pensionato, esteso alle possibilità di impiego in tutte quelle comuni occupazioni, svolte in forma di lavoro subordinato sufficienti a garantire ilо autonomo, soddisfacimento delle elementari esigenze di vita. Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti, pur se maggiorenni, dell'assicurato pensionato presuppone, invece, per il vigente art. 8 della legge n.222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa а causa di infermità fisica o mentale" (v. Cass. 28.1.1987 n.848; Cass. 28.10.1992 n.11705). Nella specie, la pensionata, madre della RI, aspirante alla pensione di reversibilità, era deceduta come appare non contestato alla data dell'8.4.83 e cioè nella vigenza del citato art. 39 del D.P.R. 26 aprile 1957 n.818. Alla luce dei suesposti principi come sopra virgolati, pertanto, il proposto ricorso va 6 vle accolto. Il Tribunale, infatti, attesi i requisiti richiesti dal citato art. 39, non ha motivato adeguatamente sulla natura delle infermità riscontrate al fine di accertare se esse fossero tali da assicurare alla RI, al tempo della morte della madre, soltanto un'attività lavorativa appena sufficiente a soddisfare le primarie -con il conseguente diritto inesigenze di vita, caso di indagine in tal senso negativa, alla pensione di reversibilità invocata. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con (lr framruzia velle, rinvio, anche per Le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli. e
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000 Presidente: Swvery II Cons. estensore: Ma le Capit IL COLLABORATORE D: EL Depositata in Cancelleria Oggi, 7 FEB. 2001 CASS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E I G N S 7