Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11970 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
E N O I се T A R T REPUBBLICA ITALIANA E R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A T D O B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA f Tributaria 1 1970/02 Composta dagli Dott. Alfio R.G. N. 17176/01 Cron. 23573 Dott. Stefano MONĄCI - Rel. Consigliere Rep. DI NUBILA - Consigliere Dott. Vincenzo Ud. 05/03/02 Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI UDINE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' APOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANGIACOMO MARTINUZZI, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
NORDORIENTALE ASSIC DI IO IN;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 107/00 della Commissione 1164 tributaria regionale di TRIESTE, depositata il -1- 22/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PAOLETTI, che si rimette agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne la classificazione ai fini dell'imposta I.C.I.A.P., per l'anno 1991, della posizione della contribuente società Nordorientale Assicurazioni SAS del dr.ER AR e C, che esercitava l'attività di agente di assicurazione. Il comune di Udine riteneva che questa attività fosse da ricomprendere nel settore IX (prestazione di servizi vari), come dichiarato dalla società contribuente nel anziché - settore V (intermediazione del commercio) della tabella allegata alla legge istitutiva dell'I.C.I.A.P., ed emetteva perciò apposito avviso di accertamento, impugnato dalla contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale di Udine accoglieva il ricorso, e questa pronunzia veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza in data 25 maggio / 22 giugno 2000. Con atto notificato alla contribuente, a mezzo del servizio postale, il 19 giugno 2001 propone ricorso per cassazione il Comune di Udine. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente chiede che la Corte annulli la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, confermi la legittimità dell'avviso di accertamento. Espone a tal fine un solo motivo di impugnazione, quello di violazione ed erronea interpretazione della tabella delle misure di base dell'I.C.I.A.P., di cui all'art.1, comma quinto, del decreto legge n.66 del 1989. Sostiene che la norma dovrebbe essere interpretata in modo diverso da quello fatto proprio dalla Commissione Regionale. La distinzione della tabella in dieci settori andava rapportata alla diversa redditività dei diversi settori merceologici, e questa finalità costituiva anche un criterio di interpretazione. Il settore quinto, di intermediazione nel commercio, andava inteso nel senso comune di attività di acquisto e di vendita di beni. L'attività degli agenti di assicurazione non rientrava in quest'ambito di "intermediazione del commercio", cioè di intermediazione nella circolazione dei beni. Le attività di intermediazione diverse da quelle dirette alla circolazione dei beni materiali rientravano perciò nel settore IX, relativo alle attività "professionali e artistiche, di servizi vari". Vi rientravano anche le attività di intermediazione dei servizi che non trovassero una diversa specifica collocazione in altri settori, e pertanto anche quella degli agenti di assicurazione.
2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. La prima osservazione su cui si basa il giudizio di questa suprema Corte consiste nel fatto che la tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n.144, non contempla espressamente l'attività di intermediazione nei servizi assicurativi. Pertanto, esclusa pacificamente l'ipotesi dell'esonero dall'imposta, si richiede all'interprete di individuare, tra le diverse attività menzionate in modo esplicito, quella che meglio si presta all'inserimento della categoria degli agenti di assicurazione. A questo punto le ipotesi teoricamente possibili, quelle per le quali si può prospettare un possibile inserimento della categoria in esame, sono soltanto tre, corrispondenti ad altrettante categorie tra quelle elencate nella tabella menzionata: quella degli esercenti un'attività di intermediazione nel commercio (settore quinto), quella degli esercenti “servizi vari" (settore nono) e quella degli esercenti attività di assicurazione (settore decimo). Quanto alla prima ipotesi, come già recentemente rilevato da questa Suprema Corte (cass.n.9601/2000) con una interpretazione che questo Collegio condivide e da cui non ha ragione di discostarsi, si deve ritenere che le attività comprese nel quinto settore riguardino esclusivamente la commercializzazione di alcuni "beni di consumo", le cui caratteristiche non sono certo rinvenibili nei servizi offerti dalle compagnie di assicurazione. I settori dal quarto al settimo si riferiscono tutti, infatti, al commercio all'ingrosso o al minuto di beni, in particolare il quinto riguarda il commercio al minuto di una serie di beni espressamente indicati (alimentari e bevande, libri, giornali, ecc.), nonché l'attività di bar e l'intermediazione nel commercio. Questa particolare collocazione porta ad escludere che l'espressione "intermediazione al commercio" possa ritenersi riferita al settore dei servizi, allorché è evidente che si riferisce al commercio vale a dire alla compra-vendita di beni materiali. In proposito non riveste alcuna importanza il fatto (incontrovertibile) che anche l'agente di assicurazione un imprenditore commerciale (articoli 1753 e 2195, primo comma, n.5, c.c.). Il fatto è che, per quanto occorra in questa sede, egli non fa commercio di beni materiali, né si interpone in tale commercio, bensì svolge attività di intermediazione in altro campo, vale a dire in quello dei servizi assicurativi. E' certamente un imprenditore commerciale, tale essendo anche l'attività di stipulazione di contratti (polizze), ma nel settore dei servizi. La distinzione, all'interno della categoria di imprenditore commerciale fra l'intermediazione nel commercio di beni e quella nella prestazione di servizi è priva, in genere, di uno specifico rilievo giuridico;
ma può assumere rilevanza, per volontà del legislatore, nell'ambito di specifiche attività come appunto, per quanto riguarda il caso di specie, nella disciplina I.C.I.A.P. In realtà il riconoscimento della reale sussistenza e rilevanza della distinzione concernente l'oggetto dell'intermediazione (beni o servizi), all'interno della tabella annessa alla legge sull'I.C.I.A.P., porta ad escludere che l'attività di agente di assicurazione possa essere inquadrata nel settore quinto, quella in cui sono inclusi gli intermediari al commercio di beni materiali.
3. La fondatezza del ricorso relativamente al corretto inquadramento dell'agente di assicurazione nella tabella I.C.I.A.P. si desume anche dall'ulteriore osservazione che il settore decimo della tabella si riferisce in modo generico alle attività finanziarie ed assicurative, e non consente di fare alcuna differenza tra lo svolgimento diretto di queste attività e l'intermediazione nelle stesse. Ciò significa che, nell'ipotesi in cui non si ritenesse di inquadrare l'attività dell'agente di assicurazione fra i "servizi 5 vari” menzionati nel nono settore, la stessa non potrebbe che essere ricompresa, appunto, nel decimo settore. Appaiono evidenti, peraltro, le differenze esistenti tra l'attività assicurativa in senso proprio, con l'assunzione di rischi in proprio, e la conseguente necessità di capitali (e, come effetto di tutto questo sul piano giuridico, la sottoposizione ad una normativa specifica, con necessità di autorizzazioni, controlli amministrativi, ecc.) e la semplice attività di intermediazione per la raccolta di polizze assicurative. Le imprese assicurative e le agenzie di assicurazione costituiscono categorie differenti non solo sul piano giuridico generale (anche per effetto della distinzione contenuta nell'art.2195, primo comma, nn.4 e 5, c.c.) ma, soprattutto sul piano economico. Proprio questa differente rilevanza economica delle due categorie acquista uno specifico rilievo nella normativa relativa all'imposta I.C.I.A.P., perché quest'ultima varia "in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza” (art. 1, comma 5, del D.L. n.66 del 1989).
4. Rimane dunque applicabile al caso di specie soltanto la categoria generica, e di carattere residuale, dei “servizi vari" prevista nel settore nono della tabella. Le altre ipotesi considerate sono, infatti, inconferenti, mentre l'attività di agente di assicurazione (che è appunto un'impresa di servizi) risponde a tutti gli elementi che caratterizzano la categoria dei “servizi vari” e non è catalogata espressamente in nessun altro settore della tabella.
5. Concludendo dunque il ricorso del Comune di Udine deve essere accolto, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere cassata, e, non occorrendo accertamenti in linea di fatto, la Corte deve decidere nel merito rigettando il ricorso di merito a suo tempo presentato dal contribuente alla Commissione Tributaria avverso l'avviso di Provinciale accertamento con il quale il Comune gli intimava il pagamento delle differenze dovute a titolo di I.C.I.A.P., e degli accessori. Sussistono giusti motivi, ravvisati nelle incertezze interpretative che hanno finora caratterizzato la materia, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e, pronunziando nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla parte contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 5 marzo 2002. - Il Consigliere estensore 11 Presidente (dr.Alfio Finocchiaro) (dr. Stefano Monaci) - 8 AGO. 2002IL CANCELLIERE OF Osvaldo Ascene