Sentenza 22 maggio 2003
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento nella condotta di un ufficiale della Guardia di Finanza che su richiesta di un politico disponga il trasferimento di un ufficiale della polizia giudiziaria che sta conducendo indagini di vasta portata in materia di fatturazione per operazioni inesistenti ( reato presupposto ) e ciò allo scopo di intralciare le indagini in corso nei confronti di un industriale e di evidenziare le protezioni che l'industriale poteva vantare. Il reato presupposto è configurato dalle indagini in materia di fatturazioni per operazioni inesistenti. (La Corte ha tra l'altro affermato che il delitto di favoreggiamento si realizza nel momento in cui viene posta in essere la condotta, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo, trattandosi di reato di pericolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 37384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37384 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Francesco ROMANO Presidente
1. Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere
2. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere
3. Dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
4. Dott. Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ER RL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 26.11.2001, della Corte di appello di Brescia;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Ilario Salvatore MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, Avv. S. Catalano.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 10.5.1996, il Tribunale di Brescia condannava ER RL alla pena di anni uno di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici per pari durata (pena principale e accessoria sospesa) avendolo ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt.li:
A) 48, 323 co. 1, 61 nn. 2 e 9 c.p., perché, abusando dei poteri, ovvero della rilevante influenza da essi derivante e violando i doveri di lealtà e fedeltà inerenti alla pubblica funzione di parlamentare e sottosegretario di Stato alle Finanzi, induceva in errore i competenti organi del comando generale della Guardia di Finanza sulla necessità e urgenza di un provvedimento di trasferimento del capitano del Corpo OV MO, prospettando una falsa situazione di pericolo per il prestigio della istituzione militare derivante da una asserita irregolare e scorretta condotta dell'ufficiale, così provocando l'adozione del trasferimento del capitano MO del Nucleo Regionale della G.d.F. di Milano, comando presso il quale questi rivestiva un delicato incarico operativo, alla scuola di Polizia tributaria di Roma, con le mansioni di "consegnatario dei materiali", agendo al fine di procurare a NO OV l'ingiusto vantaggio della esemplare "punizione" dell'Ufficiale di p.g. particolarmente attivo nelle indagini a suo carico e consentirgli, quindi, l'occultamento e l'impunità dei delitti commessi, ponendo ostacoli allo sviluppo delle indagini, nonché al fine di arrecare un ingiusto danno al citato ufficiale nella immagine, prestigio e nella prosecuzione della carriera;
B) 378 - 61 n. 9 c.p., perché abusando dei poteri e doveri e tenendo il comportamento cui al capo che precede, dopo che erano stati commessi numerosissimi delitti di contrabbando e di false attestazioni nelle dichiarazioni di intento presentate in dogana, non concorrendo nei medesimi, aiutava NO OV ad eludere le investigazioni dell'Autorità, illecitamente cagionando lo strumentale trasferimento dell'ufficiale di p. g. ad esse preposto. Fatti entrambi commessi in Roma, in data 11.11.1991. 2. Interposto gravame dall'imputato, la Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 26.11.2001, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 323 c.p., rideterminando la pena per la residua imputazione di cui all'art. 378 c.p., in mesi dieci di reclusione.
3. Con il proposto ricorso, l'imputato denuncia violazione dell'art. 606 1 co. lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 378 c.p.. Si rileva che presupposto del reato di favoreggiamento personale è che un reato sia stato in precedenza commesso, dato che non qualsiasi investigazione o ricerca a fine di giustizia penale è tutelata da una norma incriminatrice, ma solo quelle collegate ad un reato, effettivamente commesso e non semplicemente ipotizzato. Nel caso di specie non sussiste alcuna prova che il reato, relativamente al quale il NO era stato indagato, fosse stato commesso, né che il ER ne fosse a conoscenza.
Si osserva, poi, che se è vero che il reato di favoreggiamento personale è un reato di pericolo che prescinde dal verificarsi di una effettiva deviazione od ostacolo alle indagini, è pur vero che il concetto di prestare aiuto implica la realizzazione di un esito della condanna e, dunque, di un evento.
Nel caso di specie, invece, il trasferimento del capitano MO. disposto dal Comando Generale della G.d.F. l'11/11/1991 era stato subito revocato, prima ancora che di fatto operasse;
poteva, dunque, al più parlarsi di tentativo di favoreggiamento, ma non di favoreggiamento consumato.
Quanto, poi, alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. (per il quale è stata dichiarata la avvenuta prescrizione) la difesa dell'imputato rileva che la Corte di appello ha operato una errata valutazione del comportamento asseritamente posto in essere dal ER, alla luce della nuova formulazione della norma incriminatrice, dal momento che non è risultato che l'imputato abbia violato una specifica norma di legge o di regolamento, ma solo, eventualmente, che non sia comportato in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (violazione questa non sufficiente ad integrare il reato). La raccomandazione asseritamente rivolta dal ER al Generale della G.d.F. GUGLIELMO FARNÈ, all'epoca Ispettore per l'Italia centrale, quand'anche imperativa, non costituiva condotta punibile ai sensi dell'art. 323.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Prescindendo dalle censure in punto di fatto sollevate dal ricorrente, che, come è noto, non sono soggette al sindacato di legittimità di questa Suprema Corte, con riferimento a quelle prospettate "sub specie juris", si osserva:
in premessa va ricordato che i fatti traevano origine da una vasta indagine della Guardia di Finanza di Milano nei confronti di società aventi ad oggetto il commercio di materiali non ferrosi, ed in particolare i reati di false attestazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'esenzione del pagamento dell'I.V.A.. In tale ambito veniva evidenziata la posizione di due società, la S.r.l. M.C.S. di Milano e la S.p.A. SER METAL di Brescia, entrambe amministrate da NO OV, che si ipotizzava essere state costituite al solo fine di importare illecitamente materiali in esenzione di I.V.A. e poi cederli nel territorio dello Stato, lucrando il corrispettivo dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle vendite.
La relativa indagine era condotta in particolare dalla Sezione del Nucleo di Polizia Tributaria comandata dal capitano MO OV e nel settembre del 1991 portava al - sequestro di un rilevante quantitativo di materiali nei confronti del NO. L'11 novembre 1991 veniva disposto dal Comando Generale il trasferimento del predetto capitano alla Scuola di Polizia Tributaria, con l'incarico di consegnatario dei materiali. Il Gen. GUGLIELMO FARNÈ, all'epoca Ispettore della G.d.F. per l'Italia centrale, richiesto di redigere una relazione sulla vicenda, riferiva che il trasferimento era stato disposto su sua iniziativa, originata da una richiesta in tal senso rivoltagli dal Sottosegretario ER.
Il presupposto positivo del reato di favoreggiamento personale voluto dalla legge, che sia stato commesso un reato, si coglie in subiecta materia, essendo stato instaurato a carico del NO OV un procedimento penale per i reati sopra indicati, così da giustificare nei confronti del predetto, quanto meno un sospetto di criminosità e punibilità.
Appare, poi, del tutto ineccepibile la motivazione espressa dalla Corte territoriale che, dopo aver richiamato i corposi elementi di prova a sostegno dell'accusa (tra cui la telefonata fatta dalla moglie del ER a quella del NO per rassicurarla sull'avvenuto trasferimento del capitano MO), rileva come, con tale trasferimento, si veniva ad ottenere il duplice scopo di intralciare lo svolgimento delle indagini, che inevitabilmente avrebbero subito un rallentamento, e di evidenziare, per l'ufficiale subentrante, la particolare protezione che il NO poteva vantare, tanto da essere stato capace di determinare il trasferimento di chi lo stava indagando, inducendo così lo stesso ad agire con particolare prudenza.
Delitto consumato (e non tentato, come prospettato dalla difesa), in quanto il favoreggiamento personale (reato di pura condotta) si consuma nel momento in cui l'agente pone in essere un qualunque atto idoneo ad agevolare l'autore di un reato ad eludere le investigazioni (cfr.: Cass. 12.4.1994, Sansone, CED 199020). Quanto, poi, all'ulteriore doglianza, concernente la ricorrenza del reato di abuso d'ufficio (reato dichiarato prescritto), se ne rileva la inammissibilità per carenza di interesse, essendo stata tale declaratoria di estinzione di detto delitto espressamente richiesta, nel corso del giudizio di appello, dalla difesa dell'imputato (v. pag. 11 della sentenza impugnata).
Consegue da quanto sopra, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che ritiene di equità stabilire in euro cinquecento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 OTTOBRE 2003.