Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11280 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
ITALIANA UBBLICA O L L O B E 74 E 3 N . IO E N G Z 1, A A 9 R P 9 T 1 I IS 1- D 1 G 1- E E O 2 NOME DEL POPOLO ITALIANO IC A D D E IU T ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE1 12 20 G N E E ES Oggetto T.N Y T R S IONE SECORDA VII A IS APPALTO CORRISPETTIVO02 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistra - Presidente R.G.N. 907/00 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 28887 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Ud. 17/04/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: TE VA, anche nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che lo difende unitamente all'avvocato TORRIGINO, giusta delega in GIANSTEFANO atti;
- ricorrente -
contro
AZ IV;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 31/99 del Giudice di pace di 603 RAPALLO, depositata il 10/05/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Giuseppe CUSUMANO ritiene che la marca da bollo sulla delega non sia dovuta, per delega dell'Avv. FISCHIONI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Producendo una fattura di pari importo, VA Perazzi di RA decreto ottenne dal Giudice di pace ingiuntivo nei confronti di CO LV per il pagamento della somma di L. 1.365.000, oltre interessi, per lavori di ristrutturazione edilizia effettuati dall'istante su immobile del CO. Costui propose opposizione deducendo che la fattura non gera dimostrativa del credito e che, inoltre, la somma richiesta era eccessiva e, comunque, non teneva conto degli anticipi versati. Il Giudice di pace, con sentenza in data 28.4. 2.6.1999, ha rigettato l'opposizione ritenendo provato m base S TOValla fattura il credito vantato dall'opposto emessa che, secondo il decidente, costituiva prova idonea la emissione del decreto ingiuntivo. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il CO LV che si affida due motivi. L'intimato non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE eNel primo motivo si deduce omessa, insufficiente • motivazione contraddittoria motivazione meramente apparente sul punto decisivo della controversia in cui si richiedeva al giudice di stabilire se, a fronte delle contestazioni dell'opponente, la fattura costituisse prova sufficiente del credito vantato dall'opposto. Nel secondo motivo si deduce motivazione omessa, contraddittoria ed insufficiente sempre su punto decisivo della controversia, avendo il giudice, senza motivazione, dichiarato infondata l'eccezione di pagamento parziale del convenuto senza, peraltro ammettere la prova al riguardo richiesta, ad onta della natura del procedimento а cognizione piena delle opposte pretese che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il ricorso non merita accolglimento. La sentenza impugnata è stata emessa secondo equità. Ed, infatti, deve ritenersi emessa secondo equità ogni sentenza del giudice di pace che, decidendo una controversia di valore non superiore a duemilioni di lire, pur non richiamandosi espressamente all'equità, non faccia menzione di norme di diritto oppure che, facendone menzione, dichiari che queste norme corrispondono all'equità ovvero nulla esprima in ordine alla equità della decisione. Orbene, è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, nel giudizio secondo equità, il giudice di pace non è tenuto alla individuazione delle norme di diritto astrattamente applicabili alla fattispecie né 12 tenuto - come il conciliatore di un tempo al rispetto della materia di dei cosiddetti principi regolatori essendo soltanto generali dell'ordinamento, quelli soggetto alla Osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali (e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio) giacché in tali controversie egli deve giudicare facendo applicazione dell'equità c.d. formativa ○ sostitutiva e non di quella integrativa o correttiva e deve, perciò, fondare il suo giudizio su un procedimento razionale di tipo logico- sillogistico, applicando la regola intuitivo e пои equitativa collegata direttamente al caso concreto e ritenuta come la più adatta a regolarlo. Ne consegue che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono ricorribili in cassazione solo per violazione delle norme processuali, ai sensi dell'art. 360 c. 1 nn. 1, 2 e 4 c.p.c., nonché, ai sensi del n. 5 dello stesso articolo 360, per vizio di motivazione, di per sé irrilevante sia nella motivazione in diritto che nella motivazione in fatto, ma che può integrare un vizio di annullamento della sentenza allorché si traduca in inesistenza assoluta della motivazione (cui va equiparata la motivazione apparente, consistente in 3 今 mere affermazioni apodittiche e del tutto svincolate dai fatti di causa o quella affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro logicamente inconciliabili) tale da precludere la da rendere del tutto oscura identificazione della ratio decidendi. Nel caso di specie non sussistono né sono allegati vizi del tipo di quelli sopra evidenziati e denunziabili in cassazione poiché la sentenza impugnata contiene, sia pure in modo succinto, le ragioni per le quali il giudice di pace ha ritenuto dimostrata la ragione creditoria in base alla fattura emessa (e le norme sulle prove documentali appartengono al diritto sostanziale) ed alla mancata contestazione da parte del convenuto delle "prestazioni regolarmente effettuate dal convenuto e mai contestate dall'attore opponente" (l'errore nelle indicazione delle parti è evidente ma non è determinante nella economia della motivazione né incide sulla identificazione della ratio decidendi, che rimane chiara). Non va emessa pronunzia sulla spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma addì 17 aprile 2002 nella camera. di consiglio delle seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Molarund IL CANCELLIERE C1 Roma 30 LUG. 2002 Dott.ssa Donatella D'Anna IL CANCELLIERE C1