Sentenza 2 giugno 1998
Massime • 1
la sospensione del procedimento penale previsto dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154, si applica anche ai reati di omesso versamento di ritenute di acconto. Infatti la sospensione di cui all'art. 21 del D.L.69 del 1989, in quanto genericamente riferita ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, comprende i procedimenti penali tributari, e tra questi quelli in questione per l'espresso riferimento alle ritenute d'acconto.
Commentario • 1
- 1. Minaccia aggravata: nell'imputazione deve essere esposta la natura grave della minaccia (Cassazione penale n. 25222/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all' art. 612, comma 2, c.p., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa - Cassazione penale , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/06/1998, n. 7931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7931 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1998 |
Testo completo
Composta da Ill.mi Signori: Udienza Pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 2 giugno 1998
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N.2012
Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N.47484/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
CA MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 28 Ottobre '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. B. Ranieri, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 22/V/'97 IN RI veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva, alla pena principale di due mesi e quindici giorni di reclusione e quattrocentomila lire di multa ed a quelle accessorie di legge, con il beneficio di cui all'art. 163 c.p., in quanto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 cpv. c.p. e 2 co. ult. D.L. 429/'82, conv. con mod. in L. 7/VIII/'82, n. 516, che gli era stato contestato per avere, quale rappresentante legale della s.a.s. "EDIL G.M.R." omesso di versare all'Erario, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le ritenute di acconto operate, in veste di sostituto di imposta, sulle retribuzioni e sulle Indennità di fine rapporto corrisposte al dipendenti nell'anno 1986 e fino al 20 Febbraio '87, ammontanti complessivamente a L. 11.037.000. Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione chiedendo la assoluzione, dal reato ascrittogli, per mancanza di dolo, avendolo commesso per mera dimenticanza ed a causa della grave crisi finanziaria in cui all'epoca versava la societa' ed, in subordine, la dichiarazione di prescrizione del reato, la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, con riduzione della pena inflittagli, la sostituzione di quella detentiva con la corrispondente pena pecuniaria e la revoca del beneficio della sospensione condizionale della relativa esecuzione, perché non richiesto ed a lui pregiudizievole. La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 28/X/'97, ritenute le circostanze attenuanti generiche - già riconosciute allo appellante - prevalenti sulla recidiva, riduceva ad un mese e venticinque giorni di reclusione e trecentomila lire di multa la pena allo stesso inflitta, sostituiva quella detentiva con la multa nella misura di L 1.375.000 e confermava, nel resto, la sentenza impugnata, osservando fra l'altro, per quello che in questa sede rileva al fini dell'esame del ricorso, che il reato del quale il RI era chiamato a rispondere non era prescritto perché al nove anni previsti, all'uopo, dall'art. 9 L. 516/'82 vanno aggiunti, secondo il calcolo in motivazione specificato, i periodi di sospensione "ex lege" ammontanti a complessivi 743 giorni, compresi i 247 previsti dall'art, 21 co. 1, 5 e 7 D.L. 2/III/'89, n. 69, conv. in L. 27/IV/'89, n. 154.
Avverso la sentenza di secondo grado il RI ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che la sospensione di cui alla L. 154/'89 non sarebbe applicabile al reato di omesso versamento di ritenute di acconto perché non espressamente previsto e perché riguarderebbe esclusivamente i giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie;
b) che la Corte di merito non avrebbe indicato le ragioni della ritenuta applicabilità, al reato di che trattasi, della detta sospensione;
c) che, al più, come ritenuto in alcune decisioni in sede di legittimità, la sospensione di che trattasi potrebbe essere ritenuta applicabile al reato in esame solo se le ritenute omesse fossero state versate in ritardo, ma entro il 31/XII/'88, non nel caso di specie in cui le ritenute di acconto non sono state mai versate;
d) che, non computando nelle sospensioni del processo i 274 giorni di cui alla L. 154/'89, il reato sarebbe prescritto e la sentenza impugnata dovrebbe essere, per tale causa, annullata senza rinvio;
e) che in caso di mancato accoglimento della tesi prospettata, la decisone del ricorso dovrebbe essere rimessa alle Sezioni unite penali della Corte affinché il contrasto di giurisprudenza asseritamente esistente ancora sulla questione, possa essere risolto. Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento perché fondato, nel punti e termini appresso specificati.
L'art. 21 D.L. 2/III/'89, n. 69, conv. con mod. in L. 27/IV/'89, n.154, prevede al comma 7, la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni - non rilevanti al fini della determinazione del reddito e dell'I.V.A.- commesse fino al 31/XII/'88 ed, al comma 6, la sanatoria per versamenti di imposta omessi e ritenute di acconto non effettuate entro il 31 /XII/'89.
Quest'ultimo termine inizialmente indicato nel 31/XI/'89 fu corretto, con avviso di verifica pubblicato nella G.U. n.54 del 6/III/89, nel 30/XI/'89 e, successivamente, con l'art.2 co. 3 D.P.R. 12/IV/'90, n. 75 (Concessione di amnistia) fu specificato che "in conseguenza della errata indicazione del termine del 31/XI/'89 per la presentazione della istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nello art. 21 D.L. 2/III/'89, n. 69, conv. con mod. nella L. 27/IV/'89, n. 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31/XII/'89". In conseguenza, si è avuta una prima sospensione dal 2 Marzo '89 al 31 Dicembre '89, nel cui termine - pero' - non può essere computato il periodo 1/31 Dicembre '89 dato che e' stato introdotto in epoca successiva, cioè dopo che la sospensione in questione si era maturata, sicché il periodo di detta sospensione va computato in complessivi otto mesi e ventotto giorni.
Per stabilire, ora, se tale sospensione si applichi ai reati di omesso versamento di ritenute di acconto, occorre rilevare che quella di cui all'art. 21 co. 7 D.L. 69/'89, in quanto genericamente riferita ai "giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto", comprende anche i procedimenti penali tributari. Ciò perché la riapertura dei termini, intervenuta nel corso del volgere di quelli di prescrizione, comporta certo la sospensione della prescrizione per il periodo in cui il contribuente è stato ammesso alla regolarizzazione della sua posizione. Va, inoltre, ricordato che questa Corte a Sezioni Unite penali ha già statuito che la sospensione del procedimento penale prevista dallo art. 21 D.L. 2/III/'89, n. 69, conv. con mod. in L. 27/IV/'89 n. 154, non è applicabile solo ai procedimenti per frode fiscale (v. Cass. Sez. Un. 3/02/95, Squarcialupi). L'espresso riferimento alle "ritenute d'acconto" operato dall'art. 21 del citato D.L. 69/'89, deve ritenersi eliminare ogni residuo dubbio sulla applicabilità della sospensione di che trattasi.
Tale sospensione del processo e, conseguentemente, della prescrizione del reato, non è tuttavia applicabile - nel caso in esame- in quanto l'accertamento del reato risale al 30/IV/'92 e, dunque, ad epoca successiva, sicché non esisteva, allorquando essa venne prevista e disposta, un procedimento tributano a carico del RI suscettibile di sospensione.
I periodi di sospensione del presente processo, incidenti a norma dell'art. 159 co. 1 c.p. anche sul corso della prescrizione del reato, ammontano complessivamente ad un anno e sei giorni e sono soltanto:
I) quello che va dal 23 Gennaio al 30 Giugno '92, per complessivi cinque mesi e nove giorni, in base al D.P.R. 20/I/92, n. 23, al D.L. 28/02/'92, n. 174; al D.L. 27/IV/'92, n. 269; al D.L. 19/VI/'92, n. 316 ed al D.L. 25/VI/'92, n. 319, non convertiti in legge, i cui effetti sono stati però fatti salvi dalla L. 24/III/92, n. 75, che riguarda i procedimenti relativi a tutti i reati tributari, amnistiabili al sensi del D.P.R. 23/'92;
II) quello che va dal 24/XI/'92 al 20/VI/'93, per complessivi sei mesi e ventisette giorni ed è stata prevista dal D.L. 24/XI/'92, n. 455 e dal D.L. 23/I/'93, n. 16, conv. in L. 24/III/'93, n. 75, che ha fatto salvi anche gli effetti del D.L. 455/'92 e riguarda tutti i reali tributari.
Da ciò deriva che, essendo stato - il reato del quale il ricorrente è chiamato a rispondere - commesso il 20/02/'87 ed aggiungendo al termine ordinario di prescrizione, che è di nove anni, i detti periodi di sospensione, esso si è prescritto il 26/02/'97, sicché la decisione l'impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale causa.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 28/X/'97, essendo il reato ascritto a IN RI estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 Giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998