Cass. pen., sez. III, sentenza 02/06/1998, n. 7931
CASS
Sentenza 2 giugno 1998

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Massime1

la sospensione del procedimento penale previsto dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154, si applica anche ai reati di omesso versamento di ritenute di acconto. Infatti la sospensione di cui all'art. 21 del D.L.69 del 1989, in quanto genericamente riferita ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, comprende i procedimenti penali tributari, e tra questi quelli in questione per l'espresso riferimento alle ritenute d'acconto.

Commentario1

  • 1Minaccia aggravata: nell'imputazione deve essere esposta la natura grave della minaccia (Cassazione penale n. 25222/2020)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023

    La massima In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all' art. 612, comma 2, c.p., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa - Cassazione penale , …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/06/1998, n. 7931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7931
Data del deposito : 2 giugno 1998

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