Sentenza 31 ottobre 1991
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In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile da parte della cassazione, per la relativa pronunzia da adottarsi con ordinanza in camera di consiglio, si esige una richiesta di carattere interlocutorio, da introdursi "medio tempore", in attesa della decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi non correttamente impostata secondo i termini voluti dalla legge una richiesta avanzata nella forma di conclusione terminativa da esaminarsi solo in sede di decisione del ricorso. (Nella specie la cassazione ha altresì rilevato che neppure l'irreparabile e grave danno paventato dal ricorrente appariva configurabile, giacché l'impugnata sentenza si era limitata alla condanna "generica" al risarcimento del danno, disponendone la liquidazione in "separata sede").
Mentre l'art. 612 cod. proc. pen. regola l'istituto della sospensione, da parte della Cassazione, dell'esecuzione della condanna civile, nessun sistema analogo di sospensione dell'esecuzione è previsto per la condanna al ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/1991, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 1991 |
Testo completo
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LIRE 3000 CANCELLERIA
Udienza PVBBUCA del 31/10/91
SENTENZA N° 777 CB020959 Reg. Generale
n° 17199/91
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
Richiesta copia studio UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO FERGOLA Rilasciata dal Sig. 465 al SIG. Cons 1 9.APR 2004per diritti € 3002 per diritti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE 19.GEN 1099
# SEZIONE QUINTA PENALE IL CANCELLIERE 17
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Luigi Bilardo Presidente 1) Dott. Giuseppe Clufo Consigliere
2) Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Consigliere
3) Dott. Alfonso Malinconico Consigliere 4) Dott. Guido Ietti Consigliere LIRE O ha pronunciato ja sequente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
*Benevento Giovanni AN06248
-n. a Campana il 21/06/35. AU751745 avverso
· la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 05/04/91.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza là relazione fatta dal Consigliere dr.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giuseppe Ciufo. UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Nossi Richiesta copia studio per diritti L. 3000. days/g. AGRESIL. 'diritti L. 3000 3 1100 MAG. 2001 IL CANCELLERE
IL CANCELLIERE
Richiest copia studio Richiesta copia studio Richiesta copia studio dal Sig. CASTELLI dal Sig. dal Sig. ZANCHIMI per diritti € 1,55 per diritti 1,55 per diritti € 1 8 NOV. 2005 il 10. MAG 2001 28 LUG. 2003 AL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'Avv.//
Lidito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Gerace, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CANCELLERIA
Udito il difensore//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Benevento Giovanni, com sentenza 22/05/90, del
Tribunale di Rossano હું stato dichiarato colpevole de l
reato di lesioni personali aggravate ex art. 583 n°2
C.P. Е condannato, in concorso di attenuanti generiche contestata, oltre che alle prevalenti sull'aggravante pene di giustizia, al risarcimento de i danni da
liquidarsi in separata sede in favore della parte offesa
Rossano Francesco, costituitosi parte civile.
In sede di appello la Corte di Catanzaro, con
05/04/91, in riforma della decisione de l sentenza
Tribunale, esclusa l'aggravante di cui all'art. 583 n°2
C.P., ha pronunziato declaratoria di improcedibilità nej
confronti dell'imputato appellante, per essere il reato
statuizioni di estinto per amnistia. Ha confermato le natura civile ed ha condannato l'appellante al ristoro
delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile nonché al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il Benevento ha proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in primo 3
luogo, la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione circa la responsabilità dell'imputato in
merito al reato di Tesioni addebitatogli, fondata testimonianze contraddittorie 2 unicamente SU
inconcludenti.
In secondo luogo si deduce che i giudici di merito
3 0 di considerare che per la avrebbero
O ne s configurazione dell'aggravante di cui all'art. 583 n°2
C.P. Occorreva che menomazione prodotta, oltre ad
essere di carattere permanente, dovesse essere anche
apprezzabile е cioe di tale entità da arrecare sicuro
pregiudizio alla regolare funzione dell'organo leso,
***
La prima censura è infondata.
la sopravvenutaLa Corte d'Appello, nell'applicare causa di estinzione de i reato (nella specie amnistia), ha specificamente esposto le ragioni della mancata assoluzione nel merito dell'imputato facendo propria la motivazione adottata dai giudici di primo grado
pervenuti ad una pronunzia di condanna.
E* stato in proposito fatto richiamo alle dettagliate accuse della parte offesa (che aveva attribuito le lesioni subite alla caduta da cavallo volutamente provocata dall'imputato che, una volta a
terra, lo aveva anche trascinato per Una gamba), convalidate dal riscontro delle deposizioni de i testi presenti (che avevano visto l'imputato trascinare рег
terra la parte offesa). Quadro probatorio questo che è
valso anche per la reiezione dell'appello agli effetti civili. In sostanza i giudici d'appello hanno escluso la
sussistenza delie condizioni volute dalla legge l'operatività del secondo comma del citato art.152 €0,
2° C.P.P..
In ogni caso, in presenza di Una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili nel giudizio di cassazione, nemmeno ai fini dell'applicazione de l
disposto del citato art. 152 comma 2° C.P.P., eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, neppure sotto il profilo dell'omesso esame di punti decisivi, in
quanto inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con i] principio secondo cui пол pub ritardarsi l'applicazione di Una Causa estintiva,
quale va immediatamente dichiarata.
La reclamata declaratoria immediata di cause di non punibilità può trovar luogo, in sede di legittimità, soltanto se Una delle ipotesi previste dall'art. 152
comma 2° C.P.P. ricorra in maniera evidente in base alla stessa sentenza impugnata. 5
escludersi.
***
censur* contenuta nel motivo Quanto alla seconda osserva che la Corte d'Appello ha riformato in esame Si
lx decisione del Tribunale in punto di sussistenza della ritenuta aggravante di cui all'art. 582 n°Z C.P. e. dopo averla eliminata, ha di consequenza pronunziato declaratoria di improcedibilità relativamente al residuato reato di lesioni volontarie semplici in quanto estinto per intervenuta amnistia (D.P.R. 865/86).
Ciò stante appare manifesta. la carenza assoluta di interesse de i ricorrente a sostenere 1'esclusione di conseguente un'aggravante in precedenza eliminata, con
inammissibilità del motivo in esame.
***
Con i secondo motivo viene chiesta la sospensione 711
della esecuzione della condanna di natura civile contenuta nella sentenza impugnata, in quanto, attese le asserite precarie condizioni economiche del ricorrente, a. costui sarebbe derivato un grave ed irreparabile danno.
Per la medesima ragione viene chiesta anche la
sospensione della esecuzione delia condanna relativa al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte civile. ***
La censura è priva di fondamento.
Rientra tra gli istituti previsti Tie codice di
rito vigente, in base alla direttiva n°27 della jegge delega trasfusa nell'art. 612 C.P.P., la sospensione esecuzione delia sentenza impugnata della provvisoria
Corte di Cassazione relativamente alle davanti disposizioni concernenti l'azione civile.
In forza della citata disposizione di legge, la
Corte, con ordinanza emessa in camera di consiglio, ha facoltà, in pendenza di ricorso, di sospendere
1'esecuzione qualora sussista ☐☐ pericolo di grave e
irreparabile danno.
Avuto a ciò riguardo, 'istanza del ricorrente già
sui piano formale non appare correttamente impostata secondo i termini voluti dalla legge.
Per la pronunzia da adottarsi con ordinanza in camera di consiglio, si esige, difatti, una richiesta di interlocutorio, da introdurei medio tempore,carattere
in attesa della decisione de l ricorso. Non gia una
richiesta avanzata, COME nella specie, nella forma di conclusione terminativa da esaminarsi solo in sede di decisione del ricorso,
D'altra parte 1 irreparabile grave danno
paventato, rimasto soltanto allo stadio di mera 7
non appare configurabile in allegazione, nella ie spec
risarcimento in favore radice, posto che 11 riconosciuto della costituita parte civile stato nella sentenx3
impugnata limitato alla condanna in via generica con rinvio della liquidazione di e550 in separata sede.
*
*
*
La condanna al ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile trove giustificazione nella
del ricorrente rispetto alla pretesa benza soccom
risarcitoria contro di lui avanzata.
In ordine 3 tale condanna valgono je stesse
ragioni di relezione dell'istanza di Sospensione sopra adottate. Anzi, prima ancora va detto che la legge non ordine ad essa alcun sistema analogo diprevede sospensione della sua esecuzione.
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*
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con ogni ulteriore consequenziale pronunziB.
F.Q.M. A condanna ricorrente al Rigetta ricorso processuali nonche al pagamento delle Spese versamento della somma di £.500.000 alla Cassa delle Ammende.
Roma, 31/10/91.
Presidente
Li тузил
[] Cons. Relatore
Car Giuseppe Ciufo) liuto D!
Lanzuise призмін
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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add) 12 3. 1032
IL CANCELLIERE. E CLLABORATORE DI CANCELLE
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11 che, per quanto si è detto, è nella specie da