Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa - nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione; né, a tal fine, rileva l'estraneità del titolo al resoconto giudiziario esposto nell'articolo, in quanto il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, in specie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto. (Nella specie il testo dell'articolo riferiva di un procedimento penale relativo ad irregolarità verificatesi nella sperimentazione della terapia oncologica Di Bella, avente per oggetto l'ipotesi di reato di cui all'art. 443 cod. pen., per avere somministrato ai pazienti farmaci con composizione diversa da quella indicata nei protocolli della terapia Di Bella mentre il titolo era del seguente tenore."così hanno truffato Di Bella". La S. C. ha ritenuto che il termine 'truffà contenuto nel titolo non trovava alcuna corrispondenza nel procedimento penale di cui riferiva l'articolo in questione).
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
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FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 11 aprile 2011, aveva condannato L. Paride, in qualità di direttore responsabile del periodico "Il quotidiano", alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 595 c.p., 13 l. n. 47 del 1948, 57 c.p., per avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, fosse commesso il reato di diffamazione, contestato a M. Antonio, autore dell'articolo "Sgominata banda di truffatori", …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: giornalista non punibile se la notizia è mutuata dal provvedimento giudiziario (Cass. Pen. n. 13782/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non scriminata …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: non è applicabile al direttore del giornale la riparazione pecuniaria (Cass. Pen. n. 44117/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Cassazione penale sez. V - 10/10/2019, n. 44117) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2010, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/12/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2801
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 15190/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 16.10.2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Spigarelli Valerio per le parti civili, che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando nota spese, e Avv. Corrias Lucente Giovanna per l'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 6.2.2006, si dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR IO, con conferma della condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, per sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato di diffamazione, commesso quale direttore responsabile del quotidiano La Repubblica. L'imputazione riguardava la pubblicazione sul predetto quotidiano di un articolo a firma del giornalista Travaglio Marco, assolto in primo grado dallo stesso addebito, nel quale si riferiva di un procedimento penale relativo ad irregolarità verificatesi nella sperimentazione della terapia oncologica del medico Di LA, e segnatamente l'apposizione del titolo "così hanno truffato Di LA", ritenuto con la sentenza del Tribunale lesivo nei confronti dei querelanti a cui fra gli altri si accennava nell'articolo e, a differenza del contenuto di quest'ultimo, esorbitante dai limiti dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Con il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato si lamentano:
1. violazione dell'art. 595 c.p. e carenza di motivazione sulla riferibilità ai querelanti dell'espressione contenuta nel titolo di cui all'imputazione;
2. violazione dell'art. 51 c.p. e carenza di motivazione sulla ravvisabilità anche nel titolo della scriminante del diritto di cronaca giudiziaria;
3. violazione dell'art. 578 c.p.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza del danno risarcibile.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla riferibilità ai querelanti dell'espressione contenuta nel titolo di cui all'imputazione, è infondato.
Con la sentenza impugnata si osservava in merito che la portata lesiva dell'espressione contenuta nel titolo, non redatta in forme dubitative o interrogative, poteva agevolmente essere ricondotta ai soggetti indicati nell'articolo.
Il ricorrente, posto che la mancanza nel titolo di alcun riferimento identificativo nei confronti dei querelanti NI e GR rendeva impossibile per il lettore identificare i predetti quali destinatari dell'offesa ipotizzata, rileva la contraddittorietà della motivazione laddove la stessa ammetteva come tale identificazione fosse possibile unicamente attraverso la lettura dell'articolo, così escludendo che il titolo avesse autonoma idoneità lesiva;
e denuncia l'illogicità della stessa motivazione nell'accenno alla mancanza di espressioni dubitative, che evidenzierebbe la confusione fra i diversi piani della identificabilità dei soggetti offesi e dalla oggettiva valenza offensiva del titolo.
Che la portata diffamatoria di un articolo di stampa debba essere valutata in una visione complessiva del testo, che comprenda sia il corpo che il titolo dell'articolo stesso, è per il vero principio costantemente ed anche recentemente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 26351 del 9.4.2009, imp. Cosentino, Rv.244093). Questo comporta che la genericità delle espressioni contenute nel titolo può essere risolta mediante l'analisi del contenuto dell'articolo (Sez. 5, n. 843 del 4.11.1992, Imp. Kamenetsky, Rv.193489); e tanto vale anche per l'identificazione del soggetto passivo del reato, aspetto essenziale dell'offensività dello stesso, ai fini della quale è doveroso un esame dell'intero complesso degli elementi grafici che compongono il testo di stampa (Sez. 5, n. 16266 del 9.3.2010, imp. Gambescia, Rv.247257). Corretta pertanto è l'affermazione del giudice di merito per la quale alla mancanza di precise indicazioni in merito nel titolo poteva nella specie sopperirsi attraverso il riferimento all'articolo.
Quest'ultimo, nel caso di specie, riferiva dettagliatamente di un'indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino sulla sperimentazione della terapia farmacologica antitumorale elaborata dal Di LA, ed in particolare sulla somministrazione ai pazienti selezionati, fra i principi attivi contemplati dalla terapia, di soluzioni scadute e di un componente fondamentale con dosaggio largamente inferiore a quanto previsto nei protocolli;
dell'individuazione dell'ipotesi d'accusa di somministrazione di medicinali guasti ed imperfetti, di cui all'art.443 c.p., nei confronti di quattro dirigenti dell'Istituto Superiore
Sanità, fra i quali erano compresi gli odierni querelanti GR ON e AN LE;
e del trasferimento del procedimento per competenza territoriale, a seguito di provvedimento della Procura Generale presso questa Corte, alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Firenze.
È evidente, a questo punto, come qualsiasi lettore dell'articolo non potesse che percepire che l'"aver truffato Di LA" di cui al titolo era riferito ai soggetti sottoposti all'indagine descritta nell'articolo stesso;
e quindi, fra costoro, KU querelanti GR e AN, L'individuazione dei predetti quali persone offese del reato era dunque logicamente e coerentemente motivata;
ed irrilevanti sono per questo motivo di ricorso, e salvo quanto si dirà al punto che segue, le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla asserite contraddizioni della motivazione sulla oggettiva offensività del titolo di cui all'imputazione. Sull'aspetto qui specificamente considerato, attinente alla soggettività passiva di detta offensività, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
2. Il secondo motivo del ricorso, relativo alla ravvisabilità nella condotta contestata del diritto di cronaca giudiziaria, è anch'esso infondato.
La configurabilità della scriminante era esclusa con la sentenza impugnata in considerazione della presenza nel titolo dell'articolo del termine "truffa" che non trovava alcuna corrispondenza nel procedimento penale di cui si riferiva nell'articolo. Il ricorrente rileva vizio motivazionale nell'aver il giudice di merito omesso di esaminare i rilievi difensivi per i quali il titolo costituiva in realtà una parafrasi dell'accusa di cui all'art. 443 c.p. ipotizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino nei confronti dei querelanti, esposta per esteso nell'articolo, del quale era stata riconosciuta la rispondenza ai criteri di una corretta cronaca giudiziaria con riguardo alla somministrazione ai pazienti di farmaci aventi composizione diversa da quella indicata nei protocolli della terapia del Di LA, ed in questa prospettiva il termine "truffa" veniva utilizzato in senso atecnico quale rappresentazione sintetica dell'accusa meglio descritta nell'articolo, come del resto evidenziato dalle virgolette apposte in apertura e chiusura della frase, cogliendone l'aspetto essenziale dell'essere stato il Di LA ingannato nella sperimentazione della terapia. E denuncia altresì violazione di legge laddove il riferimento della sentenza impugnata all'assenza di espressioni dubitative tradirebbe l'errata convinzione che la cronaca giudiziaria richieda la corrispondenza alla verità sostanziale e non al contenuto degli atti giudiziari.
Occorre premettere che quanto osservato al punto precedente in ordine alla questione dell'identificabilità dei soggetti attivi del reato non può che influenzare la prospettiva di esame del motivo appena esposto. Si era concluso in quella sede che l'esame dell'articolo di stampa consente di individuare i querelanti quali destinatari della contestata espressione del titolo dell'articolo. Tanto ha indiscutibili riflessi sulla oggettiva significatività lesiva dell'espressione stessa anche sotto il profilo della ravvisabilità della scriminante in discussione;
significatività che, esprimendosi compiutamente nel momento in cui il lettore medio veniva indirizzato alla visione dell'articolo nella ricerca dei soggetti a cui il titolo si riferiva, non può che essere valutata anche con riferimento al contenuto dell'articolo, in aderenza peraltro ai principi giurisprudenziali in precedenza enunciati.
Ciò posto, tanto non consente tuttavia in alcun modo di trasferire sulla formulazione del titolo, oggetto dell'imputazione, l'operatività della scriminante del diritto di cronaca giudiziaria riconosciuta dai giudici di merito con riguardo al testo dell'articolo.
Quest'ultimo, come si è visto al punto precedente, riferiva puntualmente di un'indagine svolta nei confronti, fra gli altri, dei querelanti per un'ipotesi d'accusa individuata con riguardo alla fattispecie inerì mi natrice astratta della somministrazione di medicinali guasti o imperfetti di cui all'art. 443 c.p. ed alla fattispecie concreta della cura dei pazienti, nell'ambito della sperimentazione ufficiale della terapia del Di LA, con farmaci taluni dei quali scaduti e talaltri insufficientemente dosati. Evidente essendo la totale estraneità ad un siffatto contesto dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 640 c.p., letteralmente evocata dal titolo dell'articolo, insostenibile appare anche la tesi difensiva per la quale il termine "truffa" utilizzato nel titolo, inteso tecnicamente, costituirebbe una mera sintesi giornalistica del contenuto dell'articolo. Tale ricostruzione presuppone dichiaratamente, invero, che il termine di cui sopra sia stato adoperato con l'intento di designare, in un linguaggio comune e non giuridico, l'intento di boicottare la sperimentazione della terapia del Di LA, facendo artatamente figurare quest'ultima come inefficace. Orbene, la lettura del testo dell'articolo pone in rilievo come nell'indagine della quale si riferiva non fosse assolutamente considerata tale prospettiva finalistica ed intenzionale della condotta attribuita ai soggetti indagati;
a volerne ammettere la ricorrenza, anche l'accezione del titolo proposta dal ricorrente è pertanto estranea al resoconto giudiziario esposto nell'articolo. E che si tratti nella specie non di una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, ma dell'attribuzione di una condotta sostanzialmente diversa, risulta evidente solo che si consideri come, laddove l'articolo aveva ad oggetto un reato implicante pericolo per la salute dei pazienti, il titolo, nel significato ipotizzato dallo stesso ricorrente, indurrebbe a ritenere sussistente una condotta posta in essere nei confronti di un diverso soggetto passivo, ossia il Di LA, caratterizzata da una differente direzione lesiva, orientata a screditare lo stesso Di LA quale autore di una valida terapia antitumorale, e connotata di conseguenza dall'attribuzione ai querelanti, dirigenti dell'Istituto Superiore di Sanità, di un comportamento di grave violazione dei doveri di imparzialità e correttezza nello svolgimento delle loro funzioni. Il titolo incriminato, pertanto, si poneva comunque al di fuori dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. E non può sostenersi che la lettura del testo dell'articolo, fornendo rappresentazione adeguata dell'oggetto dell'indagine, evitasse al titolo di svolgere la descritta efficacia lesiva dell'onore e della reputazione dei querelanti, mediante l'attribuzione agli stessi di condotte e finalità diverse da quelle per le quali l'indagine stessa era condotta. Come riconosciuto già in altra occasione da questa Corte (Sez. 5, n. 1298 del 12.1.1983, imp. Scalfari, Rv.lS7405), il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco, autonomamente considerato, ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, in specie laddove il titolo travisi e amplifichi quanto in quest'ultimo riportato. Non può invero prescindersi, nell'esame di questa materia, dal particolare rilievo orientativo che i titoli giornalistici, soprattutto quando formulati in termini forti e lapidari come quello in discussione, assumono nei confronti dell'utente, frequentemente proclive ad una lettura sommaria del contenuto dell'articolo. Nel caso di specie, il titolo era senza dubbio idoneo, tenuto conto della efficacia suggestiva appena indicata, ad indurre il lettore a ravvisare nella riportata cronaca dell'indagine l'ipotesi della realizzazione di una condotta volutamente diretta a danneggiare la sperimentazione della terapia del Di LA, In tal modo venendo ad essere travisato. Il contenuto dell'informazione giornalistica e trascendendosi i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
È appena il caso di aggiungere che tale conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, rispetta pienamente il principio che collega la ricorrenza della scriminante alla corrispondenza della cronaca al contenuto degli atti giudiziari;
proprio tale contenuto, per quanto appena detto, non trovava alcuna corrispondenza nel titolo oggetto dell'imputazione.
La motivazione della sentenza impugnata era pertanto logica, coerente e conforme ai principi normativi nell'affermare l'estraneità della terminologia utilizzata nel titolo dell'articolo in esame all'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria;
il ricorso deve quindi essere rigettato anche per questo profilo.
3. Infondato è infine anche il terzo motivo del ricorso, relativo alla sussistenza del danno risarcibile.
Con la sentenza impugnata si riteneva non condivisibile la censura difensiva sul punto stante l'evidenza del nocumento prodotto nella considerazione della comunità da espressioni quale quella oggetto dell'imputazione e la diffusione del quotidiano, non apprezzandosi la necessità di ulteriori prove in ordine al danno morale. Il ricorrente osserva che in tal modo il giudice di merito desumeva la prova del danno da quella sulla responsabilità, peraltro non tenendo conto da un lato della mancanza di riferimenti ai querelanti nel titolo e dell'essere quest'ultimo sintesi del contenuto dell'articolo, e dall'altro dell'essere i querelanti destinatari per la vicenda in esame di avviso di conclusione delle indagini preliminari e del non aver gli stessi fornito alcuna prova del danno subito.
I riferimenti del ricorrente alla identificabilità dei querelanti quali destinatari dell'espressione contenuta nel titolo ed all'attribuibilità a quest'ultimo della funzione di sintesi del contenuto dell'articolo sono chiaramente superati dalle considerazioni svolte ai punti che precedono;
ed altrettanto superato è il richiamo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari che raggiungeva i querelanti, a fronte dell'intervenuta richiesta di archiviazione del procedimento da parte della Procura della Repubblica di Firenze, di cui si dava atto nella motivazione della sentenza impugnata. Per il resto, la motivazione di quest'ultima sul nocumento morale riconducibile all'espressione contestata, in relazione alla sua comparsa su un quotidiano a larga diffusione nazionale, appare immune da vizi in quanto riferita alla sussistenza di un danno di carattere non patrimoniale, la cui valutazione veniva rimessa ad altra sede.
Il ricorso deve in conclusione essere integralmente rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che si liquidano, tenuto conto dell'impegno processuale, in Euro 1.500 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 1.500 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011