Sentenza 9 marzo 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del soggetto passivo non è sufficiente avere riguardo al titolo dell'articolo diffamatorio ma è necessario estendere la disamina a tutto il complesso degli elementi topografici che concorrono a comporlo e cioè: titolo, occhiello, eventuali foto, oltre al testo dell'articolo stesso, in quanto la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il lettore ricava dall'intero corpo delle notizie che la compongono, indifferente essendo la contiguità grafica delle varie componenti o la possibilità che la lettura del titolo stampato in prima pagina e quella del testo pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano richiedano, in concreto, una attenzione maggiore e prolungata dell'interessato alla notizia stessa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso - sulla base dell'assenza del requisito dell'identificabilità del diffamato, non essendo presente nella prima pagina del quotidiano in cui compariva il titolo alcun nome o foto - la responsabilità del giornalista e del direttore responsabile, rispettivamente a titolo di diffamazione e omesso controllo, per la pubblicazione di un articolo di stampa dal titolo "era lui il terrore delle prostitute", dedicato come poteva comprendersi leggendo il corpo dell'articolo situato in una pagina interna del giornale a soggetto ben determinato).
Commentario • 1
- 1. Articolo diffamatorio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 16266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16266 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 649
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 37913/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) AE AN N. IL 01/06/1959 parte civile nel proc. pen.;
contro
MB LO N. IL 13/08/1945;
AN NO N. IL 27/06/1965;
avverso la sentenza n. 6302/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Raffaele (Ndr: testo originale non comprensibile);
udito il difensore Avv. Langani in sost. avv. (Ndr: testo originale non comprensibile).
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Roma e la parte civile NI ON avverso la sentenza della stessa Corte di appello, in data 17 aprile 2009, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ES LO e RE NO sono stati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste. Gli imputati erano stati, in primo grado, riconosciuti invece responsabili rispettivamente, il RE, del reato di diffamazione a mezzo stampa (capo A) e il ES del reato di omesso controllo ex art. 57 c.p., quale direttore responsabile del quotidiano il Messaggero (capo B).
Secondo la tesi accusatola accreditata dal primo giudice, il reato di diffamazione era stato commesso mediante la pubblicazione, sulla prima pagina del quotidiano "il Messaggero" dell'11 aprile 2003, del "titolo" di un articolo di stampa dal seguente tenore "Era lui il terrore delle prostitute", dedicato, come poteva comprendersi andando a leggere il corpo dell'articolo stesso in una pagina interna, a vicende giudiziarie di NI ON.
Più in particolare, l'accusa era di avere, attraverso il tono perentorio e non rispettoso del criterio della continenza linguistica del quale si è detto, indotto il lettore a credere che il NI fosse stato riconosciuto colpevole di una serie di atti di violenza, mentre lo stesso in realtà era stato soltanto rinviato a giudizio in relazione ad un singolo episodio in danno di una singola persona. Il processo di primo grado, celebrato dopo una prima sentenza di n.l.p. del Gup, riformata dalla Corte di appello, si era invero concluso con l'assoluzione del terzo imputato, ER, il quale era stato tratto a giudizio quale articolista (a differenza del RE che era stato individuato quale Capo servizio della redazione di Ascoli Piceno) ma, come riferito nel ricorso, era stato prosciolto per la sua estraneità alla redazione del detto titolo, con la formula conseguente del "non avere commesso il fatto". In appello i giudici condividevano l'assunto del primo giudice secondo cui il testo dell'articolo di stampa doveva ritenersi scriminabile per effetto di un corretto esercizio del diritto di cronaca come d'altra parte poteva ricavarsi anche dal la formulazione del capo di imputazione, incentrata sul titolo dell'articolo stesso, sull'occhiello relativo e sulla locandina pubblicitaria. Aggiungevano poi, che, così circoscritta la condotta incriminata, la stessa appariva priva dei connotati antigiuridici ex art. 595 c.p., ed in particolare priva del requisito della identificabilità di un preciso soggetto diffamato, non essendo presente alcun nome o foto a pag. 1 del Messaggero. D'altra parte, se si fosse fatto ricorso al testo dell'articolo, se ne sarebbe ricavata una ricostruzione della vicenda giudiziaria del NI già valutata come corretta e legittima.
Deduce il PG la erronea applicazione della legge penale. La Corte, nel valutare il requisito della individuabilità del soggetto diffamato, era incorsa nell'errore di ritenere separabili il titolo dell'articolo dal testo dell'articolo stesso, così venendo meno all'insegnamento della suprema Corte che invece raccomanda che la detta disamina sia compiuta tenendo conto dell'intero impianto redazionale e pubblicitario di un articolo. Da tale complessivo materiale si ricavava, da parte del lettore, la suggestione che il NI fosse componente di una "banda", colpevole di gravi delitti in danno di una serie di prostitute rimaste vittime di abusi e violenze nell'ascolano, essendo stato, il suo nome, anche accostato a quello di tale De Angelis, condannato per avere succiso una prostituta.
Deduce la parte civile.
l'inosservanza degli artt. 51 e 595 c.p., nonché art. 21 Cost., e il vizio di motivazione.
I giudici avrebbero dovuto tenere conto unitariamente del titolo dell'articolo, dell'occhiello e del contenuto dell'articolo stesso, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 3^; 27 gennaio 2009, n. 1976).
In più, la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa motivazione affermando, senza argomentare, che il corpo dell'articolo conteneva una esposizione veritiera e continente della vicenda processuale del NI. Era vero, piuttosto, che il complesso degli elementi che concorrono a formare un articolo di stampa induceva il lettore medio a credere che il NI fosse stato riconosciuto colpevole di una serie indeterminata di delitti contro prostitute, per giunta in concorso con numerosi altri individui (una banda) di caratura criminale elevata, come desumibile dall'accostamento del nome della parte civile a quello del De Angelis, condannato a pena grave per un fatto efferato ai danni di una giovane donna.
La difesa ricordava anche che, successivamente, e cioè nel 2005, il NI aveva conseguito sentenza di assoluzione per i fatti in questione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, conformemente alle richieste del Procuratore Generale di udienza.
La Corte d'appello, nell'escludere la responsabilità penale di chi ha ideato il titolo e l'occhiello dell'articolo di stampa indicato nella imputazione, nonché, per omesso controllo su tale fatto, da parte del direttore responsabile del quotidiano, ha ritenuto di poter fare applicazione di un principio pacifico nella giurisprudenza, anche alla luce del tenore del dettato normativo: il principio secondo cui il reato di diffamazione è costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata che non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone se queste non sono individuabili (vedi tra le molte, Rv. 189090).
Il punto controverso del processo, però, non è la condivisibilità in linea di principio di tale assunto, bensì la individuazione dei criteri attraverso i quali deve compiersi, da parte del giudice, la necessaria indagine sulla individuabilità o meno del soggetto avuto di mira nella narrazione a contenuto diffamatorio. Giova, in tale prospettiva, ricordare come l'insegnamento costante di questa Corte sia nel senso della necessaria estensione della disamina a tutto il complesso degli elementi tipografici che valgono a comporre l'articolo stesso: e cioè il titolo, l'occhiello, eventuali foto oltre al testo stesso dell'articolo.
E ciò in quanto - a prescindere dai necessari approfondimenti volti all'accertamento delle singole responsabilità in riferimento alla elaborazione del singolo componente del "pezzo" - la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il lettore ricava dall'intero corpo delle notizie che la compongono, indifferente essendo, evidentemente, la contiguità grafica delle componenti stesse ovvero la possibilità che la lettura del titolo, stampato in una pagina, e quella del testo, pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano, richiedano in concreto una attenzione maggiore e prolungata dell'interessato alla notizia stessa.
È quanto sostenuto dalla giurisprudenza citata nei ricorsi, espressiva del principio secondo cui, quando il titolo di un articolo non sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo, con la conseguenza che, in proposito, il giudice deve procedere ad un esame globale dell'articolo medesimo in relazione a tutte le sue singole componenti (Cass. civ. Sez. 3^, Sentenza n. 1976 del 27/01/2009, Rv. 606390). Deve darsi atto poi, di una uguale condivisione del principio in sede penale ove è raccomandata la disamina del testo dell'articolo unitamente al titolo (Rv. 244093; Massime precedenti Conformi: N. 5738 del 2000 Rv. 216118) Ritiene pertanto questa Corte che i criteri seguiti dai giudici dell'appello non siano corretti posto che è indubbio che la lettura di una affermazione dal tenore diffamatorio quale è quella contenuta nel titolo e nella locandina relativa all'articolo, sceverata dal resto dell'articolo stesso, costituisca una operazione ermeneutica non rispettosa della ratio dell'art. 595 c.p.: e ciò, in quanto l'autore del titolo diffamatorio si è
avvalso ed ha fatto necessario richiamo ad una ben precisa e precedente (cronologicamente) descrizione degli eventi da lui così presentati al pubblico, eventi che necessariamente il lettore è nelle condizioni di andare a conoscere, così ottenendo rapidamente la completezza delle informazioni sul soggetto implicato. Ragionare diversamente e ritenere rilevante solo ciò che all'edicola si è in grado, con una rapida occhiata, di percepire dalla prima pagina, significa affidare l'apprezzamento della lesività del comportamento del giornalista e del direttore ad un evento - quale è la modalità di pubblicazione frazionata in più pagine - che può esso stesso essere il frutto di una scelta opportunistica ma non per questo meno atta ad incidere sula sfera della onorabilità della persona offesa. La sentenza deve dunque essere annullata per nuovo giudizio, muovendo dal principio di diritto enunciato.
La disamina demandata al giudice del rinvio dovrà dunque essere ripetuta per accertare altresì, alla luce e nei limiti di quanto devoluto nei motivi di appello, la configurabilità di cause di giustificazione in relazione al titolo del pezzo, valutato unitariamente al testo dell'articolo: e ciò, avendo riguardo, in modo particolare, al canone della "continenza" espositiva e a quello della verità dei fatti complessivamente risultati esposti. Quanto a tale ultimo profilo dovrà il giudice considerare il principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e confacente al caso di specie, secondo cui anche la reputazione che per taluni aspetti risultasse compromessa può formare oggetto di nuove ed ulteriori illecite lesioni.
Con la conseguenza che anche per una persona solo gravata da imputazione per uno o più reati non può non risultare lesiva la notizia che essa è stata condannata per altri gravi reati, ed anzi siffatta notizia, oltre ad avere un potenziale negativo nell'ottica della sentenza eventualmente ancora da pronunciare, fa apparire in una luce diversa e peggiore anche l'esistenza di quelle imputazioni sulla cui fondatezza il giudice non si è ancora pronunciato in maniera definitiva (così vedi tra le molte, Rv. 189095; Rv. 221381;
Rv. 230574; Rv. 241183).
In ordine alle richieste della parte civile occorre osservare che quella con la quale si invoca una provvisionale immediatamente esecutiva è stata prospettata impropriamente a questa Corte atteso che, trattandosi di statuizione strettamente connessa ad una pronuncia di condanna, non potrebbe essere emessa in una sede nella quale si è solo proceduto all'annullamento della sentenza di proscioglimento, con rinvio demandato per nuovo esame. In ordine alla richiesta di condanna alle spese della parte civile vale invece il principio secondo cui la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Rv. 226260; Massime precedenti Conformi: N. 2888 del 1997 Rv. 207559, N. 4497 del 2000 Rv. 216462).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010