Sentenza 10 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2002, n. 10024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10024 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
от IN NOME DEL OPOL0024/0 2 в REPUBBLICA ITALIANA_ LA CORTE SUPRE A CASSAZIONE Oggetto челосание SEZIONE SECONDA CIVILE fave rek dente e fak Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: releithove Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 19611/01 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere 24517/01 D.27293Cron. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 1980 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud.14/02/02 - ha pronunciato la seguente C.C. SEN TENZA sul ricorso proposto da: TI ER, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati LOEN LILLO, MARCO BRAGLIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio NE EN, KA SRL già in liquidazione, in dal Sig. per diritti € 360 • TO LUG. 2002 persona del liquidatore sig. TOMMASINI ENIO;
il IL CANCELLIERE - intimati e sul 2° ricorso n° 24517/01 proposto da: NE EN, elettivamente domiciliato in ROMA2002 235 LARGO TONIOLO 6, presso lo studio dell'avvocato -1- UMBERTO MORERA, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO BULGARELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TI ER;
- intimato avverso la sentenza n. 8146/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 15/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA chiedendo che la Corte, in camera di consiglio, rigetti i ricorsi, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 8146 del 15 giugno 2000, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso princi- pale di BE IN, dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di NZ Zaninel- li, cassava 1'impugnata sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 1785 del 6 novembre 1997, resa tra i predetti e la società RI in liquida- zione, e rinviava la causa ad altra sezione di quella Corte di merito perché decidesse anche sulle spese del giudizio di cassazione. Rilevava la Corte la nullità dell'atto d'appello, proposto dallo ZA avverso la decisione di primo grado, con assegnazione al IN (in sede di gravame, non costituito) di termine a comparire inferiore a quello minimo dovuto, e, quindi, attesa la nullità degli atti conseguenti, sentenza impugnata inclusa, cassava con rinvio tale pronuncia, così accogliendo il ricorso principale, e dichiarava assorbito il ricorso incidentale condizionato, ritenuto non propositivo di questioni pregiudiziali. Per la revocazione e correzione di tale sentenza, BE IN ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c., sostenendo che la Corte sarebbe incorsa 3 in errore materiale ovvero in errore di fatto o di diritto, nel disporre la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in luogo della cassazione senza rinvio, conseguente alla accertata nullità dell'atto d'appello, e prospettando poi questione di incostituzionalità dell'art. 391 bis c.p.c., per violazione dei principi di uguaglianza e di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), se interpretato nel senso di escluderne l'applicazione alle ipotesi di errore di diritto. NZ ZA ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale per la revocazione della medesima sentenza, deducendo che il dichiarato assorbimento del ricorso incidentale, allora proposto, sia l'effetto dell'errata rappre- sentazione che la controversia, in particolare coinvolgente l'accertamento della proprietà condo- miniale ○ individuale di una parte di edificio, fosse stata dal condomino IN promossa non già soltanto nei confronti di esso condomino ZA (che aveva poi chiamato in giudizio il terzo, società RI, a fini di garanzia), bensì anche nei confronti del Condominio dell'edificio, il che era palesemente smentito dagli atti di causa. La società RI in liquidazione non ha svolto alcuna difesa. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. Il ricorrente incidentale ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Dei ricorsi per revocazione va dapprima esaminato quello incidentale, che, involge questione logica- rispetto a quella posta dal mente prioritaria appunto afferendo a capo di ricorso principale, decisione, quello di assorbimento del precedente ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto il tema della integrità del contraddittorio, fin dal giudizio di primo grado. Il ricorso è fondato. Ed invero, 1'impugnata sentenza di questa Corte risulta essere l'effetto del denunciato errore di rappresentazione processuale, secondo cui la controversia in oggetto, segnatamente coinvolgente l'accertamento della proprietà condominiale (prete- sa dal IN) O individuale (pretesa dallo ZA) di una parte di edificio, sarebbe stata 5 promossa dal condomino IN non già solo nei confronti di altro condomino, lo ZA, e da quest'ultimo estesa alla società RI, chiamata in garanzia, bensì anche nei confronti del Condominio dell'edificio. In effetti, in parte narrativa, la Corte espone che il IN convenne in giudizio (anche) Mil condominio denominato Marmolada, in Bussolengo" ed a tale fatto, la cui verità è incontrovertibilmente esclusa dagli atti di causa, attribuisce poi rilievo decisivo, nel dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato, allora proposto, specificamente, denunciava la nullità delle che, sentenze di primo e di secondo grado, per violazio- ne dell'art. 102 c.p.c., non essendo stata mai disposta la dovuta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dell'edificio. Esplicativa, in merito, al di là della sua condivi- sibilità (in diritto), è l'argomentazione svolta al termine della parte motiva, laddove, dopo 10 accoglimento del ricorso principale (denunciante la nullità dell'atto d'appello e degli atti successi- vi, sentenza compresa) e la connessa cassazione con rinvio della sentenza impugnata, la Corte precisa che "resta assorbito il ricorso incidentale condi- 6 zionato, che non propone ragioni di pregiudiziali- tà, posto che.. la legittimazione passiva dello amministratore, esistente per ogni controversia contro il condominio, purché questa riguardi le cose, gli impianti ed i servizi comuni dell'edificio rendeva non necessaria la partecipa- zione al giudizio di tutti i condomini": come dire che, avendo partecipato al giudizio il Condominio, in persona dell'amministratore, fatto -questo- però inveritiero, non era necessaria la partecipazione di tutti i condomini. Si tratta, dunque, di un tipico errore, relativo a fatto, che non costituì punto controverso, da ricondursi nell'ambito dell'ipotesi prevista dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c., come tale applicabile con riguardo alle sentenze di questa Corte, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c.. Esaurita nel modo e con l'esito esposto la fase rescindente del giudizio di revocazione, deve ora passarsi a quella rescissoria. Al riguardo, Vanno richiamate le precisazioni innanzi rese sull'oggetto della controversia, segnatamente coinvolgente l'accertamento della proprietà condominiale o individuale di parte di un diversamente operato dai edificio, accertamento F giudici del merito (in primo grado, se ne accertò la proprietà condominiale, mentre in secondo grado se ne accertò la proprietà individuale, in capo allo ZA), nonché in ordine ai motivi dei proposti, in via principale dalricorsi allora IN e in via incidentale condizionata dallo ZA, totalmente vittorioso nel merito quest'ultimo - in esito al giudizio di secondo grado. Orbene, previa riunione di tali ricorsi siccome proposti avversO la stessa sentenza della Corte d'appello di Venezia (art. 335 c.p.c.), non v'è debba preliminarmente procedersi dubbio che all'esame del ricorso incidentale condizionato dello ZA, che, rispetto a quello principale del IN, pone la pregiudiziale questione, rilevabile d'ufficio e dapprima mai sollevata 0 decisa, del rispetto della integrità del contrad- dittorio, fin dal primo grado di giudizio. Le Sezioni Unite, intervenendo nel contrasto insorto in materia, hanno infatti ribadito il principio che il ricorso incidentale condizionato deve essere deciso con priorità rispetto a quello principale, come se la condizione non fosse stata apposta, quando investa questioni pregiudiziali di s rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, che non siano state oggetto di pronuncia in sede di giudizio di merito (v. S.U. n. 212 del 2001). La questione pregiudiziale esposta merita soluzione favorevole alle attese della parte proponente. Per orientamento consolidato di questa Corte, invero, nelle ipotesi in cui -come nella specie- l'atteggiamento difensivo del condomino convenuto in giudizio da altro condomino comporti l'accertamento dell'appartenenza al condominio od al singolo condomino di un determinato bene, viene а configurarsi una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli altri parte- cipanti al condominio, risultando dedotto un rapporto plurisoggettivo, unico ed inscindibile, con la conseguenza che la sentenza può conseguire un risultato utile solo se pronunciata nei confron- ti di tutti i condomini (v. ex plurimis Cass. n. 10828/01, n. 8666/01, n. 4845/99, n. 9715/97 e n. 7705/96). Fondata, dunque, è la denuncia di violazione dell'art. 102 c.p.c., fin dal primo grado, non essendo stata mai disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini denominato "Marmolada", al qualedel Condominio д partecipavano lo ZA ed il IN, parti in causa. Tale violazione, rilevabile d'ufficio e determinan- te la nullità del giudizio, non stata rilevata dal giudice d'appello ex art. 354 c.p.c., così che questa Corte deve essa stessa accertare la nullità dei giudizi di primo e di secondo grado e, conse- guentemente, disporre la cassazione delle relative sentenze, con rinvio della causa al primo giudice, il Tribunale di Verona, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c.. L'accoglimento, per la ragione esposta e con l'esito sopraindicato, del ricorso incidentale condizionato dello ZA assorbe il ricorso principale del IN, che pone la "dipendente" questione della nullità del giudizio d'appello, conseguente alla nullità del relativo atto d'introduzione. Specularmente, il connesso accoglimento del ricorso incidentale per revocazione, proposto dallo Zani- nelli, assorbe il ricorso principale, proposto dal IN e relativo anch'esso a questione dipendente". all'esito della fase Conclusivamente, quindi, rescissoria del giudizio di revocazione, deve 10 accogliersi il ricorso incidentale per revocazione, dichiarato assorbito quello principale, e revocarsi la sentenza di questa Corte n. 8146 del 2000. Quindi, decidendo sui ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1785 del 1997, deve accogliersi quello incidentale condizionato, dichiarato assorbito il ricorso principale, e cassarsi tale sentenza e quella di primo grado, con rinvio della causa al Tribunale di Verona (giudice di primo grado). anche provvederà а regolare Te Il giudice del rinvio spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale per revocazione, dichiarato assorbito quello principale, e revoca la sentenza della Corte di Cassazione n. 8146 del 15 giugno 2000. Decidendo sui ricorsi proposti per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1785 del 6 novembre 1997, riuniti i ricorsi, accoglie il condizionato, dichiarato ricorso incidentale assorbito il ricorso principale, e cassa tale sentenza e quella di primo grado, con rinvio della causa, anche per le spese, al Tribunale di Verona. Così deciso il 14 febbraio 2002, in Roma, nella 11 camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilc༠༡༠, bst. Il presidente hance Teutonn Marccho Park ForFore IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paole Talarico 10 LUG. 2002 IL CANCELLIERE 01 Roma Plozica 1097/29.11 456T 30,99 TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 6 NOV, 2002 Serie 4. 26 160,10 1050953 2... versate C...... CENTOSESSANTA/10 p. Dirigente Area Servizi euro. (Dott.sca Mar zia Di FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) NOV PELLE 002 ENTR 12