Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10828
CASS
Sentenza 6 agosto 2001

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In tema di condominio negli edifici, l'art. 1131, comma secondo, cod. civ. prevede la legittimazione passiva dell'amministratore solo in ordine alle liti riguardanti le parti comuni dell'edificio, con la conseguenza che, ove un condomino chieda che l'accertamento della proprietà esclusiva di parte del sottotetto, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore, dovendo la causa, riguardante l'estensione del diritto dei singoli in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini; nell'ipotesi in cui la suddetta controversia venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio deve essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.

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  • 1Condominio, parti comuni, nozione, differenti interpretazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10828
Data del deposito : 6 agosto 2001

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