Sentenza 6 agosto 2001
Massime • 1
In tema di condominio negli edifici, l'art. 1131, comma secondo, cod. civ. prevede la legittimazione passiva dell'amministratore solo in ordine alle liti riguardanti le parti comuni dell'edificio, con la conseguenza che, ove un condomino chieda che l'accertamento della proprietà esclusiva di parte del sottotetto, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore, dovendo la causa, riguardante l'estensione del diritto dei singoli in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini; nell'ipotesi in cui la suddetta controversia venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio deve essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Condominio, parti comuni, nozione, differenti interpretazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10828 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI LS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato BATTEZZATI ALESSANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato FRASSATI FLAVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO LA BIRIOLA LA THUILE, in persona dell'Amm.re Sig.ra CAVRIOLI A. elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo difende unitamente all'avvocato DANIELE PARINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1329/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato ALFIERI Arturo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30 marzo 1993 EL NA convenne innanzi al Tribunale di Aosta il condominio dell'edificio sito in La Thuile, denominato "La Biriola", in persona del suo amministratore in carica, per sentir dichiarare che egli aveva acquistato il diritto di uso esclusivo della parte del sottotetto dell'edificio, immediatamente sovrastante la sua unità immobiliare, in virtù di una scrittura privata sottoscritta da tutti i condomini il 29 novembre 1976; onde evitare un'azione di danni da parte di colei alla quale aveva poi venduto l'appartamento e tale diritto d'uso esclusivo, relativamente al quale erano sorte contestazioni. Il condominio convenuto si costituì e rispose che il sottotetto era una delle parti comuni dell'edificio, e che la scrittura privata allegata da EL NA non era stata sottoscritta da tutti i condomini (segnatamente da uno dei comproprietari di una delle unità immobiliari); chiese quindi il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda;
e la Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1329 del 18 dicembre 1998 ha rigettato l'appello di EL NA. La Corte torinese ha in particolare affermato che dall'atto pubblico con cui era stato costituito il condominio ed erano state individuate le parti dell'edificio assegnate in proprietà esclusiva ai singoli condomini risulta che il sottotetto dell'edificio è un bene condominiale, ed inoltre che ha caratteristiche tali da escludere che esso sia un semplice vano tecnico, destinato unicamente ad isolare e proteggere gli appartamenti dell'ultimo piano dell'edificio dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria.
La Corte ha inoltre escluso, per le ragioni nel dettaglio esposte, che l'attribuzione a EL NA del diritto di uso esclusivo del sottotetto di cui alla scrittura privata da lui allegata sia stato frutto di una unanime deliberazione assembleare totalitaria, adottata lo stesso giorno in cui l'atto fu sottoscritto. EL NA ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi.
Il condominio ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condomino che chiede l'accertamento della sua proprietà esclusiva di una parte dell'edificio, segnatamente del sottotetto, introduce una causa che ha ad oggetto l'estensione del diritto dei singoli condomini in dipendenza dei rispettivi acquisti, e che deve essere quindi proposta contro tutti gli altri condomini, e non contro l'amministratore del condominio (vedi da ultimo Cassazione civile, sez. 2^, 16 aprile 1992 n. 4679, 19 maggio 1999, n. 4845); il quale dunque, in quanto tale, non è legittimato a tale causa. Il contraddittorio della presente controversia, proposta e celebrata nei confronti dell'amministratore condominiale, non è stato dunque validamente instaurato;
ed in difetto di un giudicato implicito od esplicito sul punto (non risulta infatti che la carenza di legittimazione alla causa del convenuto sia stata eccepita dalle parti, ovvero sia stata affermata da una statuizione giudiziale non censurata), tale irregolare costituzione del contraddittorio deve essere rilevata di ufficio, per evitare una sentenza priva di valore alcuno (Cassazione civile sez. lav., 13 maggio 2000 n. 6160, 17 maggio 2000, n. 6420). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intera lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio, e compensa tra le parti le spese dell'intera lite.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2001.
Depositato in cancelleria il 6 agosto 2001