Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
Nel caso in cui la domanda sia diretta all'accertamento del diritto di uso esclusivo di un bene (nella specie, posti auto condominiali) e alcuni condomini eccepiscano in via riconvenzionale di esserne proprietari esclusivi in base ai titoli ovvero per intervenuta usucapione, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, con la conseguenza che la sentenza, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti tra loro, non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Commentario • 1
- 1. Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8666 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GARGANO - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC CE EL VED. OLIVETTI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato BELARDINI SERGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMM SAVELLIA SRL, AN EL;
n.q. di amm.re del Condominio Via Monte Savello 30
- intimati -
avverso la sentenza n. 2892/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 03/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Sergio BELARDINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Immobiliare Savella convenne, davanti al Tribunale di Roma, SA SA UC e LE IN, amministratore del condominio dell'edificio sito in piazza Monte Savello n. 30, per l'accertamento del suo diritto di uso esclusivo su alcuni posti auto (nn. 25, 26, 27 e 28 del lotto ovest-B).
Dei due convenuti, costituitisi in giudizio, mentre il IN si limitò a contestare la pretesa la UC propose anche domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà di due posti auto (nn. 27, 28) sostenendo di averla acquistata per usucapione. Con sentenza del 27 marzo 1997 il Giudice unico del Tribunale respinse la domanda riconvenzionale e dichiarò la competenza del Giudice di pace a provvedere sulla pretesa della società. La convenuta propose impugnazione insistendo nel chiedere l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
L'appellata resistette al gravame eccependone l'infondatezza. Con sentenza del 3 giugno 1998 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado e del procedimento relativo per non avere a questo partecipato tutti i condomini del fabbricato i quali, secondo il suo giudizio, erano contraddittori necessari rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dei posti auto.
La UC ricorre per cassazione con un motivo illustrato con una memoria.
La società Immobiliare Savellia non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte d'appello è incorsa in errore nel dichiarare la nullità di tutti i capi della pronuncia del Tribunale e dell'intero giudizio di primo grado, mentre avrebbe dovuto ritenere valido il rapporto processuale costituitosi sulla domanda riconvenzionale proposta contro la società Immobiliare Savellia perché, essendo stati a questa assegnati i due posti auto gravati dal diritto d'uso esclusivo, che la UC assumeva di avere acquistato per usucapione, il contraddittorio non doveva costituirsi anche nei confronti dei singoli condomini del fabbricato.
Il ricorso è infondato.
La UC con l'atto d'appello e con le conclusioni (riportate nella sentenza impugnata) sostenne "di avere usucapito la proprietà dei posti macchina (nn. 27 e 28 del lotto ovest-B), facenti parte del Condominio di piazza Monte Savellia n. 30 e di esserne, comunque, divenuta l'assegnataria esclusiva". Pertanto, propose la domanda riconvenzionale anche per l'accertamento della proprietà dei posti auto, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione nel quale si legge: "La sentenza della Corte non ha preso in considerazione che la UC, oltre che nei confronti del Condominio, aveva chiesto principalmente la pronuncia d'usucapione di due posti macchina 27 e 28 nei confronti dell'Immobiliare Savellia". Pertanto la Corte d'appello correttamente ha ritenuto che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto avere come contraddittori necessari tutti i condomini dell'edificio. Costituisce, infatti, fermo principio di diritto quello secondo cui: "Nel caso in cui la domanda sia diretta all'accertamento della proprietà comune di un bene e alcuni condomini eccepiscano, in via riconvenzionale, di esserne i proprietari esclusivi in base ... ad intervenuta usucapione, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, con la conseguenza che la sentenza, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti tra loro, non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i condomini" (sent. nn. 1511 del 1982, 4475 del 1988, 9092 del 1991, 11509 del 1992, 7705 del 1996). Consegue il rigetto del ricorso.
Nessun provvedimento deve essere pronunciato sulle spese di questo giudizio non avendo la società Immobiliare Savellia depositato il controricorso ne' partecipato alla discussione orale.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001