Sentenza 10 ottobre 2017
Massime • 1
La fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2017, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2017 |
Testo completo
05815-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/10/2017 MARIA VESSICHELLI -Presidente Sent. n. sez. - 1169/2017 GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N. 12942/2016 NR OR SL CA ALFREDO GUARDIANO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LI UD nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2015 del TRIB. SORVEGLIANZA di LI sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG p rejetto FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di sorveglianza di AP, decidendo, nell'ambito del procedimento n. 5826/14, quale giudice di rinvio in seguito ad annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, dichiarava inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680, c.p.p., da Di AP CL avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di AP, in data 22.4.2013, lo aveva dichiarato delinquente abituale, ai sensi dell'art. 103, c.p., con conseguente applicazione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni due, sul presupposto che, essendo stata sostituita medio tempore la anzidetta misura di sicurezza detentiva con la libertà vigilata, il Di AP, in data 22.5.2014, per il tramite del suo difensore, aveva espressamente rinunciato all'appello proposto, sempre ai sensi dell'art. 680, c.p.p., in relazione ad altro procedimento, contraddistinto dal n. 7337/13. 2. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Di AP, lamentando violazione di legge, in quanto l'impugnazione articolata nell'ambito del procedimento n. 7337/13 aveva ad oggetto, in realtà, solo la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 680, co. 3, c.p.p., al tribunale di sorveglianza di L'Aquila (che trasmise gli atti al tribunale di sorveglianza di AP, per competenza) di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza, persistendo, nonostante l'intervenuta sostituzione della misura di sicurezza detentiva con la libertà vigilata, l'interesse del ricorrente alla decisione nel merito, al fine di ottenere "per fungibilità" lo scomputo, "sulla condanna che sta scontando", del periodo di sette mesi trascorsi in esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Con requisitoria del 4.5.2016 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato.
3. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati. Come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria (che il Collegio condivide integralmente), l'errore pur commesso dal tribunale di sorveglianza di AP nel confondere la rinuncia alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza con la rinuncia all'appello avverso la medesima ordinanza, non implica l'accoglimento del ricorso. Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 657, c.p.p., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando venga applicata definitivamente la misura di sicurezza poiché l'intero periodo di privazione della libertà personale non può essere computato al contempo come internamento per misura di sicurezza detentiva e come espiazione della pena inflitta. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la fungibilità tra l'esecuzione della pena detentiva e la misura di sicurezza della casa di lavoro, applicata all'imputato a seguito di autonomo procedimento di sorveglianza, nel quale era stato dichiarato delinquente abituale: cfr. Cass., sez. I, 14.7.2014, n. 38336, rv. 260598, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. I, 24.4.2008, n. 21337, rv. 240086). Orbene, nel caso in esame, come si evince dal provvedimento impugnato, al Di AP non è stata applicata una misura di sicurezza provvisoria, ai sensi dell'art. 312, c.p.p., nell'ambito del procedimento penale per il quale ha riportato condanna a pena detentiva, ma in seguito all'instaurazione di un autonomo procedimento di sorveglianza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, c.p., e 678, c.p.p., all'esito del quale è stata, per l'appunto, applicata al ricorrente la misura di sicurezza detentiva innanzi indicata, che, in assenza di un provvedimento di sospensione, è stata oggetto di autonoma esecuzione, sino a quando non è stata sostituita con la libertà vigilata. 2 Difettano, dunque, i presupposti per l'operatività dell'invocata disposizione di cui all'art. 657, c.p., come individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma il 10.10.2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente Depositato in Cancelleria Roma, li 17 EEP 2018 HL CANCELLIERE Rosa Conc 3