Sentenza 6 marzo 2015
Massime • 1
In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, qualora la raccomandata spedita a seguito dell'inutile accesso ai luoghi indicati dalla legge per avvisare l'interessato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare non possa essere recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad informare il destinatario della notifica del deposito e delle formalità compiute mediante la spedizione di una ulteriore raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2015, n. 14183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14183 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 06/03/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 452
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana Maria - rel. Consigliere - N. 35507/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS GE N. IL 17/06/1953;
avverso l'ordinanza n. 2967/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del 20/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e restituzione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Catania, con ordinanza in data 20 giugno 2014, dichiarava inammissibile l'opposizione presentata da AS EL il 31.5.2013 contro il decreto penale di condanna emesso dal gip presso il tribunale di Catania il 7 luglio 2012 siccome ritenuta tardiva rispetto al termine di quindici giorni decorrente dalla notifica del decreto all'imputato effettuata a mezzo posta nel domicilio dichiarato e ritenuta perfezionata il 15.5.2013 con la consegna della raccomandata a mani della nuora.
2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione AS EL, mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'ufficiale giudiziario presso la corte d'appello di Catania, dovendo notificare decreto penale di condanna, in data 9 maggio 2013, non avendo rinvenuto personalmente il destinatario ed in assenza di persone abilitate per legge alla ricezione dell'atto, aveva dato avviso mediante raccomandata dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale di Catania. La raccomandata era stata ritirata in data 15 maggio 2013 dalla nuora di AS EL, il quale aveva appreso dell'avvenuto deposito dell'atto solo in data 20 maggio 2013, a seguito dell'ulteriore raccomandata inviata allo stesso e riportata dall'ufficiale giudiziario a margine della relata di notifica, posto che l'avviso era stato ritirato da persona diversa dall'interessato. L'opposizione era stata, dunque, tempestivamente depositata in data 31 maggio 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la corte chela consultazione degli atti del procedimento, acquisiti in originale, conducibile da questa corte in ragione della natura processuale della questione sollevata dal ricorrente, convince della sua infondatezza.
Invero risulta che la notifica del decreto penale di condanna è stata effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p. e che l'ufficiarle giudiziario, dopo aver compiuto un accesso in data 9.5.2013 preso la residenza dell'imputato, non avendolo rinvenuto, ha affisso l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione ed ha dato avviso di quanto compiuto all'imputato stesso a mezzo di lettera raccomandata che è stata ritirata dalla nuora convivente in data 15.5.2013. Ora, è stato più volte affermato dalla corte di legittimità il principio secondo il quale in tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell'art. 157 c.p.p., deve provvedere a depositare l'atto presso la casa comunale, dandone avviso all'interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, esaurisce il procedimento, di talché va escluso che, per la regolarità dell'avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, della legge 20 novembre 1992, n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346. Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza o inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento (Sez. 2^, n. 6953 del 02/02/2010, D'Ambra, Rv. 246486; Sez. 5^, n. 40981 del 18/10/2005, Calalo, Rv. 232458- Sez. 6^, n. 3488 del 02/11/1999 - dep. 21/03/2000, Li Retri MC e altro, Rv. 215843).
Ne deriva che, avendo l'ufficiale giudiziario inviato la raccomandata ed essendo questa stata ritirata dalla nuora convivente il 1.5 2013, in tale data la notifica doveva ritenersi perfezionata con inizio della decorrenza del termine per proporre l'opposizione. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015