Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' r 0 1 5 6 6 0 3 NOME DEL POPOLOHIALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G. N. 13415/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cron.3542 Rel Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA 04.09/10/02 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la sequence S E NTENZA sul ricorso proposto da: LA OB, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ARMENIA 10, presso 10 studio dell'avvocato VINCENZO LA CORTE, rappresentato е difeso dall'avvocato PIETRO NICOLOSI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AT SI;
1 intimato avver90 la sentenza 11. 2117/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 21/06/99 R.G.N. 2334/95; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica e 3934 udienza dcl 09/10/02 dal Consigliere Dott. Ettore m - 1. MERCURIO;
udito l'Avvocato CALI LOREDANA per delega NICOLOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FRAZZINI che ha concluso perGenerale Dott. Orazio del ricorso, in subordine il l'inammissibilità rigetto. Gone 2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PU RO, con ricorso al RE di Catania, sezione di Mascalucia, depositato il 28 novembre 1991, premesso di avere svolto attività di sub-agente per conto di AT SI, agente della di essere creditore neisocietà Offset Italia e confronti del predetto di provvigioni relative agli anni 1989/90, chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del AT per l'importo, al detto titolo, di lire 5.660.482; ed il RE adito emetteva il chiesto decreto per tale importo. L'ingiunto AT proponeva opposizione chiedendo in via riconvenzionale la condanna dello PU al pagamento della somma di lire 24.483.003 per restituzione di provvigioni relative ad affari non andati a buon fine ed al pattuito star del credere ed indennità per mancato preavviso;
ed il RE, con sentenza del 23 gennaio 1995, rigettava l'opposizione e quindi le domande riconvenzionali confermando il decreto. I ] Tribunale di Catania, con sentenza del 21 giugno 1999, parzialmente accogliendo l'appello del AT, in parziale riforma della decisione pretorile, ha condannato lo PU a pagare allo som appellante la somma di lire 6.969.717, compensando 3 le spese di entrambi i gradi. Il giudice del gravame, accogliendo il motivo riguardante lo star del credere, ha fatto richiamo alla consulenza tecnica espletata d'ufficio in secondo grado ed a lettera in data 8 novembre 1996 inviata dall'agente società Offset Italia Su richiesta di informazioni da parte del Tribunale, ed ha ritenuto dovuta dallo PU al Laudato la somma anzidetta per provvigioni e star del credere relativi ad affari non andati a buon fine. Il soccorbente ZA chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. L'intimato non è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivc 10 PU, 1 - denunziando violazione e falsa applicazione dello art. 345 C.C., lamenta che il Tribunale abbia rige tato il terzo motivo dell'appello, proposto dalla controparte, con la motivazione che le contestazioni mosse da questa parte, in ordine ai crediti fatto valere nel ricorso per decreto, erano inammissibili perché proposte per la prima volta in grado di appello. Rileva che dette contestazioni ed eccezioni erano state invece tempestivamente svolte, что 4 ė si duole, appunto, del fatto che la dichiarata inammissibilità aveva costituito impedimento alla trattazione del merito delle medesime eccezioni. Il motivo è privo di fondamento. Con esso il ricorrente PU in sostanz lamenta che una ragione fatta valere dalla controparte in secondo grado come motivo d'impugna- zione, avverso la sentenza pretorile che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, sia gravame dichiarata dal giudice delstata inammissibile non invece esaminata nel merito (avendo appunto il Tribunale ritenuto tardive e quindi inammissibili ie contestazioni mosse dal AT in ordine ai crediti fatti valere dallo ricorso per decreto, e per talePU con il ragione avendo rigettato il detto motivo di gravame]. Ciò stante, deve ritenersi che in саро allo attuale ricorrente difetta חנן interesse ad impugnare, sul punto, la sentenza d'appello essendo 10 stesso PU risultato vittorioso, in relazione al medesimo punto, nel giudizio d'opposi- zione al decreto, proprio perché il giudice di secondo grado ha dichiarato (rigettando il terzo motivo d'appello) la inammissibilità delle me contestazioni e dei rilievi mossi dall'opponente ai crediti azionati con il ricorso per decreto dallo quest'ultimo PU e non potendo pertanto i considerarsi, al riguardo, scccombente. Giova infatti richiamare in proposito la giurisprudenza di questa Corte, riferita specifi- camente alla declaratoria di inammissibilità d'una domanda ed enunciante principi che sono riferibili anche all'ipotesi di specic, secondo i quali "il convenuto in un giudizio nel quale il giudice, ravvisando anche d'ufficio Un ostacolo all'esame della domanda, abbia dichiarato la inammissibilità della stessa, senza esaminarla nel merito, non può in alcun modo considerarsi soccombente, e difetta pertanto di interesse ad impugnare la relativa sentenza. Lo stesso principio va applicato nella ipotesi in cui il giudice del merito abbia dichiarato la domanda improponibile od improcedibile" (Cass. 23 ottobre 2001 n. 12960; 125 maggio 1998 n. 4903). 2)- Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 2041 cod. civ. ed onessa ed decisivo, il insufficiente motivazione su punto ricorrente lamenta che il Tribunale, nell'esaminare 6 Come la lettera dell'Offset Italia dell'8 novembre 1996, ж non abbia preso in considerazione il punto nel quale si affermava l'avvenuta corresponsione allo agente AT da parte della medesima Offset Italia di tutte le provvigioni a lui spettanti, tra cui erano da comprendere anche quelle per affari non andati a buon fine. Decisione questa che consentirebbe anche una locupletazione illecita da parte del AT, ricevendo quest'ultimo le stesse somme sia dalla società anzidetta che dal sub agente. Anche questo mclivo va disatteso. Esso si risolve, essenzialmente, in critiche ed obbiezioni alla interpretazione che i Tribunale ha dato alla missiva in data 8 novembre 1996 proveniente dalla società Off Italia, ed involge un sindacato di merito non consentito nella presente sede di legittimità. Né risulta al riguardo formulata alcuna censura - in ipotesi configurabile facente specifico riferimento alla violazione di canoni di negozi ed atti legali di interpretazione privatistici (ex art. 1362 e segg. C.C.). Così come non è ravvisabile alcun vizio di carente od insufficiente motivazione, poslo che il Tribunale, ribadendo quando osservato dal consulente tecnico d'ufficio, ha dato rilievo, Con sufficiente ed Esme 7 idonee considerazioni, alla indicazione, contenuta nella citata missiva dell'8 noverbre 1996, dei crediti Пon riscossi (perché non andati а buon fine) attinenti ovviamente ad affari relativi alla posizione del sub agente PU, dal momento che la controversia riguardava appunto esclusivamente i rapporti tra il predetto e l'agente AT, e non essendo oggetto di causa i rapporti, cui pure faceva cenno la missiva, tra la anzidetta società Offset Italia e l'agente AT. Fer quanto poi concerne il rilievo involgente la norma dell'art. 2041 c.c., in tema di arric- chimento senza causa, è sufficiente osservare, per inferire la inammissibilità della cелsura stessa, che la relativa questione non risulta essere oggetto di alcun esame da parte del giudice di appello nell'impugnata sentenza. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte Suprema, secondo cui, allorquando una determinata questione che implichi un accertamento di fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione, che richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul Em те punto un vizio di omessa motivazione, al fine di 8 evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta e tempestiva deduzione della questione innanzi al giudice del merito, na anche l'onere di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione (tra le molte, Cass. 13 novembre 1996 n. 9941, 10 luglio 2001 n. 9336, 23 febbraio 2002 n. 2674). A siffatti oneri la parte ricorrente non ha provveduto, e da ciò consegue la inammissibilità della censura in esame. 3) In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione della parte intimata esime da una pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma il 9 ottobre 2002 ink More Mercu m # Presidente: II Cons estensore: IL CANCELLIERE ウ Depositate to cancelleria 3 EET 2003Oggi XCELLERE