Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
La procedura di correzione dell'errore materiale non è utilizzabile per l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, erroneamente concesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2012, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/11/2012
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3358
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 45760/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PERLA S.A.S.;
avverso l'ordinanza n. 155/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del 22/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con provvedimento in data 22 luglio 2011, deliberato ai sensi dell'art. 130 c.p.p., il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto, su istanza del Cancelliere di quel medesimo Tribunale, la correzione della sentenza n. 647/2010 emessa il 28 settembre 2010 nei confronti, tra gli altri, della società La Perla s.a.s., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., eliminando la parte relativa alla concessione alla predetta società del beneficio della sospensione condizionale della pena, con riferimento alla sanzione amministrativa alla stessa comminata.
2. Contro tale provvedimento il difensore della società La Perla s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce l'illegittimità del ricorso alla procedura della correzione di errore materiale essendo stata apportata una modifica essenziale alla decisione e con provvedimento de plano.
3. La censura è fondata e, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
3.1 Il giudice che ha emesso la sentenza con cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionate non aveva alcun potere di eliminarlo con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., utilizzabile secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 6 24/2/99, Zanichelli rv 214.138; Sez. 3 13/1/00, Massaro, rv. 215.528; Sez. 4 5/2/03, P.M. in proc. Pteralisi, rv. 224.107) solo per errori la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, quale invece si avrebbe nel caso di specie. L'eliminazione di un beneficio erroneamente concesso può invero avvenire solo in sede di cognizione, attraverso l'attivazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013