Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 5 A 1 Z . I / A 4 N R / R - 6 A T 2 B T S . I . U R . G L B L P E . I A R D 0 1 1 9 5 / 0 2 PUBBLICA ITALIANA R . L T B A E A D D T IN NOME DEL POPOLO ITA ANO ! E S 1 A T N I 3 E 1 N R S E : COR S N A Oggetto S * ** SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria PROCES TRIBUTARIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GI IO & 2° GR - Presidente R.G. N. 464/00 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Cron.3005 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. © Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente SENT EN ZA sul ricorso proposto da: CC MA LU, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO DI MATTIA, che lo difende, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE PRIMO UFF II DD ROMA;
intimato avverso la sentenza n. 252/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 1977 udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo -1- CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DI MATTIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Roma,, sentenza n. 192/32/97, dichiarò inammissibile con il ricorso proposto da IA LU CC avverso la cartella esattoriale, con cui si richiedeva il pagamento di £ 3.997.580 a titolo di Ilor sugli utili percepiti quale collaboratrice familiare nell'impresa del marito per l'anno 1986. La contri- buente aveva notificato il ricorso al Centro di servizio in data 3 febbraio 1992, spedendone in pa- ri data copia alla Commissione tributaria;
la Com- missione giudicò che la contribuente dovesse aspet- tare il decorso di sei mesi per la spedizione alla Commissione, а norma dell'art. 10 comma 1 d. P.R. n. 787/1980. Nel giudizio di appello, promosso dalla contri- buente, la Commissione tributaria regionale del La- zio, con sentenza depositata il 9 novembre 1998, senza pronunciarsi sulle ragioni che avevano indot- to il primo giudice a dichiarare inammissibile il ricorso, premesso che l'iscrizione doveva ritenersi illegittima a norma dell'art. 115 d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, osservò che "i contribuenti" non avevano notificato l'istanza all'ufficio competente nei termini di cui all'art. 33 della 1. n . ! t ó t 546/1992, e in riforma della decisione di primo grado dichiarò ammissibile il ricorso, e confermò nel merito l'operato dell'Ufficio. Contro la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, notificandolo il 23 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso, la contribuente denunzia la ca- renza, contraddittorietà ed illogicità della moti- vazione, e la violazione o falsa applicazione del- l'art. 33 1. n. 546 del 1992, allegando che la que- stione dell'osservanza delle formalità della pub- blica udienza non avrebbe mai potuto incidere sul giudizio di legittimità della cartella impugnata. Il motivo è fondato. La Commissione regionale, pronunciandosi sull'appello della contribuente, il cui ricorso contro la cartella esattoriale era sta- to dichiarato inammissibile in primo grado, ha pro- ceduto direttamente all'esame del merito del ricor- so, giudicandolo fondato, e successivamente ha con- fermato l'operato dell'ufficio nel merito, sol per- ché la parte appellante non aveva notificato l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza all'ufficio competente, nei termini di cui all'art. 33 della 1. n. 546/1992. Così facendo, il Il cons.Ad.est. dr. Aldo Ceccherini giudice di appello ha falsamente applicato la norma richiamata, la quale, per il caso d'inadempienza all'onere di comunicazione ad opera della parte istante, poteva comportare soltanto la trattazione della causa in camera di consiglio, ma non incideva sulla ammissibilità dell'appello, ed ancor meno po- teva influire sul merito della pronuncia. Il rilevato vizio in procedendo impone la cas- sazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione regionale, che deciderà anche per le spese del grado di legittimità.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commis- sione tributaria regionale del Lazio anche per le E N spese del presente grado. O I Z 6 A Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il 5 8 A R . 9 I T 1 S N R / I 4 . giorno 11 ottobre 2001. A / G 6 B T E 2 . R U . L B R L . A I P A . Il Cons. est. Il Presidente. D R . D T B Aldo E L A A T E T I D N 1 R I E 3 (Aldo Ceccherini) S E (Giovanni Olla) S 1 N E T E . S A N I M A IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 30 GEN. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista