Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15346 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 15346/02 LA COCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11222/00 Dott. Stefano CICIRETTI Rel. Consigliere Cron.35771 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere - Dott. Alberto SPANO' Rep. - Consigliere Ud. 10/07/02 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Donato FIGURELLI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: AS GE, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso 10 studio dell'avvocato STUDIO CARMELO, rappresentata e difesa D'AGOSTINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta delega in UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale atti;
al Sig. INTILisam ricorrente per diritti € 11 19 MAY 2002
contro
IL CANCELLERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inM persona del legale rappresentante pro tempore, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 3391 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1801/99 del Tribunale di PATTI, depositata il 10/01/00 R.G.N. 773/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Patti, LA AL, deducendo di essere invalida, chiedeva che l'Inps fosse condannato alla corresponsione dell'assegno di invalidità. Sulla resistenza dell'Istituto, espletata consulenza tecnica, il pretore, con sentenza del 12 marzo 1997, accoglieva la domanda, condannando l'Inps al pagamento dell'assegno con decorrenza 1 giugno 1993. Su appello dell'Inps il tribunale di Patti, con sentenza del 20 dicembre 1999, rinnovata la consulenza tecnica, in parziale riforma della sentenza di primo grado, fissava la decorrenza dell'assegno di invalidità dal 1 gennaio 1997 e disponeva la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, condannando l'Inps al pagamento di quelle di secondo grado. Avverso la sentenza, AL LA ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento la ricorrente deduce il vizio di motivazione sostenendo che il tribunale ha recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, ma dolendosi essenzialmente della decorrenza del beneficio dell'assegno. Per il seguito, però, la censurași limita a prospettare una valutazione delle patologie da cui la ricorrente è affetta diversa da quella effettuata dal tribunale, senza porre in evidenza e dimostrare vizi logici o contraddittorietà della motivazione, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha insegnato che la parte la quale, in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice d'appello alla consulenza tecnica, non può limitarsi a dolersi genericamente dell'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza ed autonomia del ricorso per cassazione e del carattere limitato di questo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quale siano le circostanze sulle quali invoca il controllo, dovendosi escludere che la censura possa consistere in un mero dissenso diagnostico. Poiché nella specie, invece, la censura si risolve proprio in un dissenso diagnostico, non essendo dimostrati vizi logici della sentenza, il ricorso va rigettato conformemente a Cass. n. 10028 del 1997, n. 751 del 1998 e n. 225 del 2000. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione avendo l'Inps depositato solo la procura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 10 luglio2002 Il Cons. est. Il Presidente Серпостепен ны ALCANCE CUE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLL Depositato O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. ILREGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS/ 30/371 2002 DELLA LEGGE 11-8-73 № 5 FRE 2