Sentenza 29 aprile 2003
Massime • 1
Nell'individuazione della norma più favorevole, ai sensi dell'art. 2,comma 3 cod.proc.pen., per l'applicazione del trattamento sanzionatorio, la pena che incide sulla sfera patrimoniale dell'imputato deve ritenersi meno gravosa della permanenza domiciliare di cui all'art. 53 D.L.gs 274/00, in quanto quest'ultima comporta una privazione della libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2003, n. 25946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25946 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. D'URSO GIOVANNI Presidente
2. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere
3. Dott. IACOPINO SILVANA Consigliere
4. Dott. VISCONTI SERGIO Consigliere
5. Dott. BIANCHI LUISA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AY IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26.9.2002 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
udita la relazione del consigliere dott. SERGIO VISCONTI;
sentito il P.G. in persona del dott. ANNA MARIA DE SANDRO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell' impugnata sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.5.2001 il Tribunale di Bolzano condannò YR EI alla pena di giorni 20 di arresto e lire 1.000.00 di ammenda, convertita la pena detentiva in quella sostitutiva di lire 1.500.000 di ammenda, oltre la sospensione della patente di guida, in ordine ai reati, unificati con il vincolo della continuazione, di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolmetrico (artt. 81, 2° comma, c.p., e 186, 1, 2, 4 e 6 comma, C.d.S.), con la recidiva reiterata ed infraquinquennale, reato commesso in Bolzano il 21.11.1998. La Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - con sentenza del 26.9.2002, in riforma della sentenza di primo grado, condannò l'appellante YR EI alla pena di giorni 40 di permanenza domiciliare, applicando quanto disposto dagli artt. 52, 53, 63 e 64 D. L.vo 28.8.2000 n. 274. Il difensore del YR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 597, 3° comma, c.p.p. (divieto di reformatio in peius), e dell'art. 2, comma 30 c.p., e cioè applicazione della norma più favorevole al reo nell'ipotesi di successione di leggi nel tempo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 3, c.p. dispone che "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
Come è stato costantemente ritenuto da dottrina e giurisprudenza, la valutazione di quale sia la disposizione più favorevole al reo non può mai essere fatta in astratto, ma deve essere invece fatta in concreto, con riguardo, cioè, ai risultati (più o meno favorevoli all'imputato) che deriverebbero dall'applicazione alla fattispecie considerata dall'una o dall'altra norma.
Nella specie la valutazione della norma più favorevole riguarda il trattamento sanzionatorio da infliggere all'imputato. Non vi è dubbio che, stante la conversione della pena detentiva in pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/81, riconosciuta dal giudice di primo grado, con riferimento all'epoca del commesso reato, la pena della permanenza domiciliare di cui all'art. 53 D. L.vo n. 274/2000, determinata dal giudice di appello, va ritenuta come maggiormente affittiva, comportando una privazione della libertà personale, non raffigurabile nella pena sostitutiva. Infatti, la pena sostitutiva, applicata ex art. 53 legge n. 689/81, stante al sua revocabilità a norma del successivo art. 72, è stata ritenuta meno favorevole in caso di legge precedente o successiva che applichi direttamente la sola pena pecuniaria (Cass. sez. un.25.10.1995, Siciliano;
Cass. 4.12.1996, Telese), ma, esaminando le conseguenze concrete ed immediate, la pena della permanenza domiciliare comporta inevitabilmente una privazione, ancorchè attenuata, della liberà. personale, ed è più gravosa rispetto ad altra sanzione che, invece, incide sulla sfera patrimoniale dell' imputato.
La maggiore afflittività della pena è dimostrata anche dal contenuto dell'art. 62 D. L.vo 28.8.2000 n. 274, che non ne consente la conversione con le sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 legge n. 689/1981, ritenute, pertanto, dal legislatore più favorevoli per il reo.
La sentenza di appello viene, pertanto, annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., potendosi procedere alla determinazione della pena, ribadendosi quella inflitta in primo grado (convertita in euro a norma dell' art. 51 D.L. vo n. 213/1998), essendo i motivi di ricorso limitati al riconoscimento della legittimità della decisione del Tribunale di Bolzano dell' 11.5.2001 rispetto all'impugnata sentenza di appello.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 2, comma 3, c.p., e determina la pena nell'ammenda di euro 1.291,00 (pari a L. 2.500.000) di cui euro 774,00 (pari a L. 1.500.000) in sostituzione di giorni 20 di arresto, per come inflitta nella sentenza di primo grado. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GIUGNO 2003.