Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE 0 4 8 8 7 7 0 3 Composta 70-3 Dott. Vine zo' CALF PIETRA R.G.N. 9609/00 Cron. 10974 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 1328 GM Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.11/12/02 Dott. Vincenzo MAZ ZACANE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AIGC ARREDAMENTI IMPIANTI GRANDI CUCINE, in persona dell'A.U. Sig.Lorenzo CAROLETTI, elettivamente 58,domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA OS RI , VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO GRECO, difeso dall'avvocato ENNIO DI GIACOMO, 2002 giusta delega in atti;
- controricorrente 1632 -1- avverso la sentenza n. 26936/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per ---- inammissibilità o rigetto del ricorso. n -2- Svolgimento del processo SE ZI proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 14 dicembre 1995 dal Pretore di Roma e relativo al pagamento in favore della A.I.G.C.- Arredamenti Impianti Grandi Cucine della somma di lire 16.764.000, quale saldo del prezzo per forniture di merce. Con sentenza in data 5 febbraio 1998 il Pretore di Roma accoglieva l'opposizione. La SOC. A. I.G.C. proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza in data 15 dicembre 1999. I giudici di secondo grado rilevavano che in relazione al debito di SE SI risultavano emesse due ricevute bancarie, entrambe per l'importo di lire 8.382.000, scadenti rispettivamente il 28 dicembre 1992 e il 28 gennaio 1993. In un conteggio intervenuto tra le parti il 12 febbraio 1993 era stata indicata come da pagare solo la ricevuta con scadenza 28 gennaio 1993, per cui doveva ritenersi pagata la ricevuta bancaria con scadenza 28 dicembre 1992. Poiché la ricevuta bancaria con scadenza 28 3 gennaio 1993 risultava anch'essa pagata, il debito di SE ZI si doveva considerare estinto. Fuori luogo la società appellante deduceva che una delle due ricevute bancarie era stata smarrita dalla banca cui ne era stato affidato l'incasso, in quanto si trattava di quella con scadenza 28 dicembre 1992, il cui importo, in base al conteggio in data 12 febbraio 1993, risultava pagato, per cui nessuna rilevanza aveva il suo smarrimento. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la A.I.G.C. s.r.l., con un unico motivo. Resiste con controricorso SE ZI. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo la SOC. A.I.G.C., premesso di essere consapevole dei limiti entro i quali censurabile in sede di legittimità la valutazione delle prove operata dal giudice del merito, deduce: Tuttavia, nel caso di specie, il vizio logico giuridico di disamina degli elementi probatori si traduce in sostanza in un ribaltamento completo dei canoni critici di valutazione della prova, atteso che i giudici di merito, anziché collegare teleologicamente le risultanze documentali, traendo l'unica conclusione possibile (vale a dire che il 4 debito di cui alla ricevuta del 28 dicembre 1992 quella smarrita non era stato pagato), pervengono all'affermazione esattamente opposta, sulla base di un ragionamento strutturalmente insostenibile se non altro perché presuppone il pagamento di una ricevuta che le stesse parti, nella loro autonomia, intendevano porre in dubbio ed assume l'esistenza di un errore che francamente neppure il debitore aveva sostenuto ed elude comunque qualsiasi canone possibile della logica. La puntigliosa ed analitica esposizione del fatto, coerenza econfortata e supportata, quanto a veridicità dai documenti acquisiti al processo, non doveva consentire ai giudici di merito l'utilizzo macroscopicamente illogico dei canoni di così valutazione della prova, ritenendo assolto l'onere probatorio dell'adempimento esatto, incombente sul debitore, mediante la presupposizione di un errore che in realtà nell'indicazione della ricevuta non poteva neppure ipotizzarsi nonché mediante - l'allegazione di falso ed illogico ragionamento. Sarebbe stato sufficiente rilevare che l'accertamento, o meglio la notizia certa, della ricevuta rimasta insoluta risultava di circa 2 anni postuma rispetto alla ricognizione delle fatture 5 insolute, onde costatare senz'ombra di dubbio che in tale scrittura le parti avevano semplicemente lasciato "in sospeso" alcune pendenze ed estinto, mediante pagamento con assegno bancario, altri debiti di cui entrambe avevano contezza circa l'effettiva permanenza: di talché la ricevuta bancaria di L.
8.382.000 scaduta il 28/12/92, e smarrita dalla banca, non poteva evidentemente ritenersi ricompresa nell'anzidetto pagamento per la semplicissima ragione che essa era stata deliberatamente tenuta "in sospeso" dalle parti e quindi non poteva considerarsi fra quelle pagate. Peraltro il momento (certo) conoscitivo dell'inadempimento è venuto a perfezionarsi in modo causale, allorquando lo smarrimento della ricevuta, in un primo momento accreditata sul conto corrente bancario con la clausola "salvo buon fine" ne deerminava l'addebito а distanza di tempo e conseguentemente induceva la società creditrice a richiedere ingiuntivamente il pagamento. Ne deriva che i giudici di merito con motivazione del tutto contraddittoria ed illogica, ignorando platealmente tempi e modalità dei rapporti intercorsi fra le parti, consideravano assolto 1"onere probatorio dell'adempimento, pur in 6 presenza di risultanze documentali che, opportunamente e criticamente valutate quanto alla scansione temporale e fattuale di esse, fornivano chiara connotazione circa il punto decisivo della controversia. Il motivo è fondato. Nel documento al quale hanno fatto riferimento i giudici di merito, redatto in data 12 febbraio 1993, risultava non pagata (anche) la ricevuta bancaria scadente il 28 gennaio 1993, mentre nella elencazione delle ricevute bancarie emesse con riferimento а varie fatture, a fianco a quella scadente il 28 dicembre 1992 era stato apposto un punto interrogativo. In calce a tale elencazione si dava atto, poi, dell'avvenuto versamento di un assegno per una somma pari all'importo delle ricevute bancarie sicuramente non pagate. La ricevuta bancaria scadente in data 28 dicembre 1992 non risultava quindi pagata alla data del 12 febbraio 1993, contestualmente a quelle che pacificamente risultavano insolute. E' altrettanto pacifico che tale ricevuta bancaria stata pagata in banca, perché andata non è smarrita. Alla luce di tale situazione spettava a SE 7 ZI provare di avere estinto il debito portato dalla ricevuta bancaria in questione. Tale onere probatorio non risulta essere stato assolto, per cui la sentenza impugnata è incorsa nei vizi di violazione di legge (art. 2697 cod. civ.) ed insufficiente motivazione (non avendo chiarito in modo adeguato come il pagamento potesse desumersi dal documento datato 12 febbraio 1993), sostanzialmente denunciati nel ricorso. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma. Roma, 11 dicembre 2002 l P н ce CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione A presso l'Agenziadelle Entrate di Roma 2 il 7-11-2003 IL CANCELLIERE C1 serie 4 al n. 37194 Dott.ssa Donatella D'Anna versate € 149.77apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA DEPOSIT S IN CANCELLERIA Roberto Ricsics ▼ 1 APR. 2003 ELLIERE OT 8