Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DI POPOLⱭ357 6/ 62 REMUBB ICA I L LA CORTE SE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANCE TRA COSTRUZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 10309/00 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere - Cron.8462 Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere- Rep. 920 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud.10/01/02 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 2.SS.. SENTENZA || 12 MAR 2002- sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CALO' ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 102, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO MAZZA, difeso dall'avvocato PANTALEO GABRIELI TOMMASI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MA TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Q SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CORRADO CORTE SUPREMA DI CASSAZION CARRUBBA, difeso dall'avvocato GIOVANNI CAPRIOLI, UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. CALO controricorrente 2002 per diritti L. 6,20+ il|| 17 SET 2002 2 29 avverso la sentenza n. 159/99 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE 2 -1- LECCE, depositata il 28/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed il rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 1982 DA RA, proprietario di un immobile sito in Melendugno, confinante con quello di ER LÒ, entrambi frontistanti il mare, affermò che quest'ultimo aveva costruito il muro di cinta della sua proprietà partendo da quello suo, ma pe- netrando in (e non semplicemente aderendo ad) esso. Lo convenne pertanto innanzi al Tribunale di Lecce;
e chiese che fosse condannato alla elimina- zione di tale "penetrazione". ER LÒ si costituì e negò l'addebito. Accusò a sua volta DA RA di aver commesso illeciti ed abusi edilizi, in particolare di aver eretto la recinzione della sua proprietà senza rispettare le distanze di legge dalla scogliera, ed inglobando un suolo altrui;
chiese quindi il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale che l'attore fosse condannato ad arretra- re la detta recinzione sul confine della sua proprietà. Il Tribunale accertò con una consulenza tecnica che l'estremità del muro di cinta costruito da ER LÒ in prossimità di quello di DA RA, era costituita da un “pilastrino” che non aderiva al muro di cinta di quest'ultimo, ma penetrava in esso per circa un centimetro e mezzo o due centimetri;
e condannò quindi ER LÒ ad arretrarlo, in modo che fosse soltanto aderente. Rigettò poi la domanda riconvenzionale di quest'ultimo, innanzi riferita, poiché con essa egli non aveva allegato "la violazione di di- stanze legali”, o di aver subito danni per l'abuso denunziato. Con il suo appello ER LÒ censurò entrambe le statuizioni. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe (28 aprile 1999), ha preso in esame solo una delle censure di ER LÒ, 1 quella con cui aveva contestato la fondatezza della domanda di DA MA ra, che il Tribunale aveva accolto, e l'ha disattesa, osservando che la denun- ziata “penetrazione” del muro di cinta costruito da ER LÒ in quello di DA RA era stata correttamente accertata dal Tribunale, sulla scorta di quanto accertato e riferito in proposito dal consulente tecnico di ufficio. ER LÒ ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per due motivi. DA RA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso ER LÒ afferma che la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la sua impugnazione senza esaminare e pronunziarsi sul secondo motivo del suo appello, quello con cui aveva cen- surato il rigetto della sua domanda riconvenzionale di cui si è detto in narra- tiva;
e denunzia al riguardo totale carenza di motivazione, attardandosi poi a dar conto della fondatezza di tale riconvenzionale. L'affermazione è esatta: la stessa Corte d'appello di Lecce rife- risce, nella narrativa della sua sentenza, che ER LÒ censurò, con il secondo motivo del suo appello incidentale, il rigetto della sua domanda ri- convenzionale con cui aveva chiesto che DA RA fosse condannato ad arretrare a distanza di legge dalla scogliera la recinzione della sua proprietà; e tale censura la Corte d'appello di Lecce non ha poi esaminato, e neppure più menzionato. Sarà ovviamente il giudice del rinvio, nel porre rimedio al vizio della sentenza impugnata, a dover esaminare le ragioni esposte dal ricor- 2 rente per dimostrare la fondatezza della sua censura che il giudice dell'appello non ha esaminato. Con il secondo motivo del suo ricorso ER LÒ sostiene, per le ragioni nel dettaglio esposte, che il suo muro di recinzione è stato ap- poggiato a quello di DA RA, ed esclude la penetrazione affermata sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello di Lecce. Il ricorrente denunzia violazione dell'art. 876 cod. civ., ma all'evidenza, più che lamentare una violazione di legge, censura la soluzione che i giudici del merito hanno dato, con motivazione adeguata, e della quale non vengono evidenziati errori logici o giuridici, ad una questione di fatto, proponendo una diversa lettura della relazione del consulente tecnico di uf- E L E A T D R L E ficio, e sollecitando a questa Corte, giudice della sola legittimità, un inam- 300 D 907 missibile riesame della stessa. 6F O T F Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giu- C F A O F dizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e rigetta il secon- 1097 129,11 do;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la 4567 20,66 causa ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, anche per le spese. Roma, 10 gennaio 2002 II presidente TOT 149,77 (Mario Spadone) Правни L'estensore Vero IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna (Carlo Cioffi) Donatella DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2002 CANCELLIERE CI 3