Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1998, n. 11034
CASS
Sentenza 23 settembre 1998

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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma primo, della legge n. 575 del 1965, da un lato perché non solo l'entità della cauzione in esso prevista viene determinata in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'interessato, ma sono anche previste sia la sostituzione, sia la revoca della cauzione, con l'esclusione di ogni automatismo nella concreta configurazione dell'ipotesi contravvenzionale prevista dal successivo quarto comma dello stesso articolo e, in caso di non tempestiva ottemperanza al versamento della cauzione o all'offerta della garanzia sostitutiva, il giudice è sempre tenuto ad accertare almeno la colpa dell'interessato, onde la norma non opera alcuna discriminazione ingiustificata tra abbienti e non abbienti; dall'altro, perché la responsabilità per la contravvenzione di cui sopra non viola, per le dette ragioni, ne' il principio della responsabilità personale, ne' il divieto di sanzioni contrarie al senso di umanità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1998, n. 11034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11034
    Data del deposito : 23 settembre 1998

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