Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma primo, della legge n. 575 del 1965, da un lato perché non solo l'entità della cauzione in esso prevista viene determinata in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'interessato, ma sono anche previste sia la sostituzione, sia la revoca della cauzione, con l'esclusione di ogni automatismo nella concreta configurazione dell'ipotesi contravvenzionale prevista dal successivo quarto comma dello stesso articolo e, in caso di non tempestiva ottemperanza al versamento della cauzione o all'offerta della garanzia sostitutiva, il giudice è sempre tenuto ad accertare almeno la colpa dell'interessato, onde la norma non opera alcuna discriminazione ingiustificata tra abbienti e non abbienti; dall'altro, perché la responsabilità per la contravvenzione di cui sopra non viola, per le dette ragioni, ne' il principio della responsabilità personale, ne' il divieto di sanzioni contrarie al senso di umanità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1998, n. 11034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11034 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Udienza pubblica dott. Renato Teresi Presidente del 23/09/1998
dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
dott. Dario De Pascalis " N. 903
dott. Emilio Gironi " REGISTRO GENERALE
dott. Anna Mabellini " N. 19147/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LI OM, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 25 marzo 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Bruno Ranieri il quale ha chiesto dichiararsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale e rigettarsi il ricorso;
OSSERVA
Il LI risulta essere stato giudicato e condannato sia dal Pretore di Bari che da quella Corte di Appello per il reato p. e p. dall'art. 3bis, co. 41 L. 575/65 per non avere ottemperato nel termine fissato dal Tribunale di Bari all'ordine di cui al decreto del Tribunale medesimo Sez. Misure di prevenzione dell'8/12/1995, di depositare presso la Cassa per le ammende la somma di L.
6.000.000. In sede di discussione nella udienza di appello il difensore del LI ha sollevato per la prima volta eccezione di incostituzionalità della suddetta norma incriminatrice in quanto in contrasto con gli artt. 3, 27 co. 1^ e 27 co. 3^ della Costituzione. La Corte territoriale ha dichiarato manifestamente infondata tale eccezione rifacendosi alle considerazioni di altre precedenti sentenze di questa Corte di legittimità sul punto.
Con il ricorso in esame il difensore ha insistito, con il primo motivo, sulla detta eccezione e si è rifatto al riguardo alle considerazioni formulate dal Pretore di Bari in altro procedimento giusta ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in data 5/6/97. Con il secondo motivo il medesimo difensore ha poi eccepito la nullità della impugnata sentenza per assoluto difetto di motivazione sulla responsabilità del prevenuto, dimenticando peraltro che al riguardo nessuna lagnanza era stata formulata in sede di appello essendosi richieste in tale circostanza unicamente la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo edittale con conversione in pena pecuniaria.
Questa Corte ribadisce ancora una volta (vedansi precedenti di questa stessa sezione del 15/11/83, sent. 1685, imp. Greco - dell'11/6/86, sent. 152, imp. Mantinello - del 16/9/87, sent. 2759, imp. Agrigento - del 26/1/89, sent. 2908, imp. Spavone) che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 3bis della L. 575/65, introdotto dall'art. 15 della L.646/82, in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto non solo l'entità della cauzione viene determinata in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'interessato, ma sono anche previste sia la sostituzione sia la revoca della cauzione, con l'esclusione di ogni automatismo nella concreta configurazione dell'ipotesi contravvenzionale prevista dal successivo quarto comma dello stesso articolo e nel caso di non ottemperanza tempestiva al versamento della cauzione od alla offerta della garanzia sostituitiva il giudice è sempre tenuto ad accertare almeno la colpa dell'interessato, per cui la norma non opera alcuna disparità di trattamento nei confronti dei non abbienti o dei nullatenenti. Parimenti infondata risulta poi la detta questione di incostituzionalità anche con riferimento ai richiamati comma 1^ e 3^ dell'art. 27 della Costituzione posto che, sulla base di quanto sopra detto, non si vede come la responsabilità per la contravvenzione prevista dall'art. 3bis L. 575/65 violerebbe il principio della responsabilità penale personale e come comporterebbe sanzioni contrarie al senso di umanità.
Il restante motivo di ricorso va invece dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. 31 c.p.p.
P. Q. M.
la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale e la inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1998