Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, i poteri integrativi officiosi del giudice di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., possono essere esercitati in qualsiasi momento, anche successivamente alla integrazione probatoria richiesta dalla parte, difettando una qualunque previsione in senso contrario e considerato che, sulla base degli atti, il giudice può, sin dal primo momento, valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2014, n. 48725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48725 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 10/10/2014
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo IO - Consigliere - N. 2925
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 20548/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TV VI N. IL 04/11/1984;
avverso la sentenza n. 1865/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 26/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. PINELLI M., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avv. Versiento D. in sost. avv. Badolato C., Pepi G. che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. TV VI è imputato, in concorso con LA FF e LV IO (separatamente giudicati), di violenza privata in danno di MA ET, nonché del reato di lesioni aggravate in danno del predetto, fatti commessi in Trebisacce il 10 giugno 2007.
Lo stesso è stato condannato dal tribunale di Castrovillari alla pena di giustizia, con applicazione della diminuente del rito abbreviato.
2. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 441 c.p.p., n. 5, art. 526 c.p.p., n. 1.
3.1. Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice di primo grado ha disposto, ai sensi dell'art. 441, comma 5 del codice di rito, integrazione probatoria consistente nell'esame della persona offesa e dell'ufficiale di polizia giudiziaria estensore della comunicazione notizia di reato. Costoro hanno indicato nell'imputato il responsabile dei reati di cui sopra sulla base del fatto che il TV è l'unico albanese di Trebisacce che si chiami VI. Ebbene, la più recente e accreditata giurisprudenza di legittimità esclude che, nei processi celebrati con il rito abbreviato, si possa far luogo a integrazione probatoria con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e alla sua attribuibilità all'imputato. Ciò - viceversa - è esattamente quello che è stato fatto in primo grado, in violazione dello stesso spirito del procedimento di cui agli artt. 438 c.p.p. e segg., atteso che l'imputato ha optato per quel rito nella consapevolezza e nella certezza della cristallizzazione del materiale probatorio acquisto dal PM. Invero, in tal maniera è stato violato il principio della imparzialità del giudice, il quale si è eretto a tutore dell'ufficio di Procura, dimenticando che nel rito accusatorio la ricerca della verità avviene attraverso il contraddittorio e che il giudice deve atteggiarsi ad arbitro e non a "mezzo" di tale ricerca. L'operato del giudicante di primo grado ha causato un'evidente disparità processuale, violando i principi del giusto processo e della condanna dell'imputato subordinata all'accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Peraltro le dichiarazioni rese dalla parte offesa possono, come nel caso di specie, al massimo costituire un mero indizio che, da solo, in base al dettato dell'art. 192 del codice di rito, non può essere posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 3.2. È stato poi dato illogicamente per scontato che in Trebisacce vi sia un unico albanese a nome VI, in mancanza di qualsiasi principio di prova in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
2. Parte della giurisprudenza citata dal ricorrente non è pertinente al caso di specie (ad es. la sentenza citata a fol. 3 del ricorso relativa integrazione probatoria in appello, laddove, nel caso in scrutinio, detta integrazione è avvenuta in primo grado). In ogni caso, l'argomento sviluppato, come si suoi dire, "prova troppo", in quanto, se nel giudizio abbreviato gli elementi probatori dovessero rimanere sempre e comunque cristallizzati sulla base dell'attività di indagine svolta dal PM, non avrebbe alcuno spazio applicativo il principio di cui dell'art. 441, comma 5 del codice di rito che, com'è noto, afferma che il giudice, anche di ufficio, integra il compendio probatorio, quando ciò sia indispensabile ai fini della decisione.
3. Nel caso in esame, considerata la colpevole inerzia dell'ufficio di Procura, che, a quanto è dato comprendere, non si era dato carico nemmeno di esaminare il MA, al giudicante altro non rimaneva che supplire a tale carenza, in quanto, appunto, essa lo poneva nella condizione di non poter decidere.
3.1. In merito è stato chiarito (ASN 200312853-RV 224865) che, nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice quando emerga un'assoluta esigenza probatoria.
3.2. Tali poteri possono per di più essere esercitati in qualsiasi momento (cfr. ASN 200722196-RV 236761) e dunque anche successivamente all'espletamento dell'integrazione probatoria richiesta dalla parte, difettando una qualunque previsione in senso contrario ed essendo il giudice in grado, sin dal primo momento, sulla base degli atti, di valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione.
4. È pur vero che esiste una corrente giurisprudenziale (ASN 201033939-RV 248229) per la quale nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato, ma ad essa non può darsi credito, atteso che, come premesso, verrebbe ad essere completamente smentito il disposto del comma quinto all'articolo 441, il cui tenore letterale è inequivocabile.
5. Nè vale sostenere, come pure si fa nel ricorso, che il giudice che decide di integrare la prova rinunci alla sua posizione di terzietà, atteso che la prova ritenuta necessaria, come lo stesso articolo chiarisce, serve ai fini della decisione e, dunque, dell'accertamento della verità. Detta prova può risolversi tanto in favore quanto in danno dell'imputato; dunque, ricorrendone i presupposti, la sua assunzione rappresenta niente altro che il dovere del giudicante, la cui posizione di puro e semplice arbitro del processo penale si rinviene solo nella tesi del ricorrente.
6. Nulla poi ha a che vedere con la problematica del presente ricorso il principio della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio e l'obbligo di istaurare giusto processo, atteso che il processo si è svolto nelle forme scelte dall'imputato ed in base alla normativa prevista dal codice in relazione alla predetta scelta.
7. Per quel che riguarda la censura di illogicità della motivazione, va detto che essa è manifestamente infondata, atteso che in sentenza si legge che, tanto la persona offesa, quanto un appartenente all'arma dei carabinieri già conoscevano l'imputato e che quindi il loro esame è servito solo a precisare i termini della questione. D'altra parte, la corte d'appello mette in evidenza come Trebisacce sia un piccolo centro (è notorio che non raggiunge i 10.000 abitanti) e che quindi tale circostanza, unita alla pregressa (già ricordata) conoscenza dell'imputato da parte del MA ET, rende affidabile la indicazione del ricorrente come il responsabile dell'aggressione.
8. Conclusivamente il ricorso è da rigettare. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014