Sentenza 15 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
E C.C. 67119 . N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A 4 / . R 6 T N 2 S . I . REPUBBLICA ITALIANA R G B . E P . . NON DEL PAPOLO ITALIANO0 22 5 3 / 02 R R L D L A L A T A E D U D R I B E A S ORTE SUPREM I T T N R A E Oggetto 1 N I S T 3 E R I 1 S A E E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Presidente R.G.N. 22675/99 REALE Consigliere Cron. 5430 Dott. Enrico PAPA Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. CECCHERINI Rel. Consigliere Dott. Aldo Ud. 18/10/01 Dott. Antonio MERONE Consigliere ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION: CIVILE S ENT ENZA 67119 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da DIREZIONE REG ENTRATE SEZIONE SIENA, in persona del domiciliato in Ministro pro tempore, elettivamente VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA ROMA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2001 legis;
ricorrente 2032 -1-
contro
OC GI;
intimato la sentenza n. 192/98 della Commissione avverso tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria di primo grado di La Siena, con decisione n. 40/03/96, respinse il ri- corso di AN OC, agente di commercio, con- tro silenzio rifiuto dell'Ufficio imposte dirette di Siena sull'istanza di rimborso proposta da all'Intendenza di finanza, avente ad oggetto il rimborso dell'Ilor pagata per il 1988 su un reddito assimilabile a quello di lavoro autonomo. Ritenne la Commissione che il ricorrente non avesse prodot- to al riguardo idonea documentazione della natura del suo reddito. Nel giudizio di appello, promosso dalla Dire- zione regionale della Toscana, la Commissione tri- butaria regionale della Toscana con sentenza de- positata il 27 ottobre 1998, in riforma dell'impu- gnata sentenza annullò il silenzio rifiuto, giudi- cendo che la natura del reddito del OC, assimila- bile a quello di lavoro autonomo, risultasse dalla dichiarazione presentata sul modello 740 a suo tem- po presentato, e che l'onere della prova contraria gravasse sull'Ufficio, che non l'aveva assolta. Per la cassazione della sentenza di appello ri- corre il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex le- 2 3 0 7 ge dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 29 novembre 1999, proponendo un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denunzia la violazione e fal- sa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972; si deduce che in entrambi i gradi di giudizio l'Ufficio aveva dedotto 1'invalida instaurazione del giudizio, a causa dell'omessa consegna o spedi- zione di copia del ricorso all'Ufficio tributario;
la Commissione non si era pronunciata sul punto, ed aveva giudicato nel merito in violazione della nor- ma richiamata. Il ricorso è fondato. Trattandosi di denunciato error in procedendo, la Corte è investita anche del fatto, e deve decidere in base alle risultanze de- gli atti processuali. Dall'esame di essi si riscon- tra la sussistenza del vizio denunciato dall'Ammi- nistrazione, nella instaurazione del contradditto- rio in primo grado, e consistito nell'omessa pre- sentazione del ricorso mediante consegna o spedi- zione, oltre che dell'originale del ricorso, anche di una copia in carta semplice all'Ufficio tributa- rio, come era richiesto dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. Trattandosi di formalità atti- Ilcons rel. est. dr. Aldo Ceccherini nente alla valida proposizione del ricorso, l'omissione doveva essere rilevata anche d'ufficio, ed a maggior ragione, dalla Commissione tributaria regionale nell'esame che è stato, invece, omesso del motivo di appello. La sentenza della Commis- sione tributaria regionale deve essere conseguente- mente cassata. Analoga conclusione si impone per la sentenza di primo grado, la quale avrebbe dovuto rilevare la nullità del ricorso e che pertanto il processo non poteva essere proseguito. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei diversi gradi di giudizio tra le parti.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rin- E N O I vio la sentenza impugnata e quella di primo grado. Z 6 8 A 9 R 1 T / 5 S Spese compensate dell'intero giudizio. I 4 . / G 6 N E A 2 - I R Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il . R R B . A . P A D . L T D giorno 18 ottobre 2001 L A U L E . B B D I siden A : R Pre S T T Il Cons. est. N Il Aldo ch imple Thinпри གས་ E S 2 2 རི (Pasquale Reale) (Aldo Ceccherini) ANC LIERE C1 IL CANCELLIE A Чолько DEPOSITA Arnaldo Casano Oggi 15 FEB. 2002 Cave CANCELLI IF/C MA DE