Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
Nelle controversie relative all'inquadramento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato ed alla configurazione del personale distaccato come in eccedenza rispetto all'organico in base al D.M. n. 1666 del 1981, l'interpretazione di detto decreto e l'accertamento della sua eventuale sostituzione da parte del D.M. n. 1566 del 1981, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, in quanto le disposizione recate da detti decreti non hanno natura normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12319 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato IU CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OE IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato IU PANUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20/00 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/03/00 - R.G.N. 101/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito l'Avvocato PANUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 gennaio - 22 dicembre 2000 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la decisione del locale Pretore del 28 novembre 1995 che aveva riconosciuto il diritto del dipendente SE ET ad essere inquadrato nella 5^ categoria.
Con delibera 1049 del 9 dicembre 1981, era stata approvata la graduatoria di merito per il passaggio alla categoria superiore (5^) di quattro dipendenti, in servizio presso l'Ufficio lavori compartimentale di Reggio Calabria, inquadrati come il ET nella 4^ categoria.
In tale graduatoria - osserva il ET nel ricorso introduttivo - egli occupava il settimo posto.
I segretari tecnici che occupavano i primi quattro posti erano stati inquadrati nella categoria superiore. Gli stessi erano stati tutti distaccati nella 5^ Unità speciale e pertanto dovevano considerarsi in eccedenza rispetto all'organico. In una situazione del genere, conclude il ET, per effetto della liberazione dei quattro posti in organico, doveva riconoscersi il suo diritto all'inquadramento nella categoria superiore.
Confermando la decisione del primo giudice, il Tribunale osservava che la fondatezza della domanda del ET dipendeva dalla liberazione dei quattro posti in organico, a seguito del distacco di tutti e quattro i segretari tecnici superiori, passati in 5^ categoria.
Doveva, infatti, trovare applicazione l'art. 10 del D.M. n. 1666 del 1981, nella parte in cui prescrive che il personale distaccato deve essere considerato in eccedenza rispetto all'organico. Le disposizioni di questo Decreto non potevano dirsi superate a seguito del D.M. n. 2566 dello stesso anno, il quale ha stabilito che il personale distaccato presso la sede della Unità speciale di MA "conserva la residenza amministrativa nella sede di provenienza". Infatti, tale disposizione opera su un piano del tutto diverso da quello che qui interessa e cioè l'esistenza o meno di posti liberi in organico. Avverso tale decisione la s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due distinti motivi, illustrati da memoria. L'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 2566 del 1981, insufficiente e/o errata motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
I giudici di appello, secondo la ricorrente, avrebbero errato nel riconoscere all'interessato l'inquadramento nella categoria superiore - e quindi il diritto ad occupare un posto in organico - quando questo non era stato affatto "liberato" ed era pertanto inesistente.
La società aveva dedotto sin dalla memoria difensiva in primo grado che il meccanismo di "scorrimento" della graduatoria - che consente appunto la utilizzazione di posti resisi vacanti a seguito del distacco dei vincitori di un concorso - non era applicabile nel caso specifico, poiché la disposizione dell'art. 10 del D.M. n. 1666 del 1981 che lo prevedeva era stato sostituita e superata dal successivo D.M. n. 2566 del 28 dicembre 1981 il quale ha stabilito che "Il personale ... distaccato presso la sede delle Unità Speciali di MA ... conserva la residenza amministrativa nella sede di provenienza" (art. 4).
Osserva la ricorrente che il mantenimento della residenza nella "vecchia" sede di appartenenza è un mero effetto, o - se si vuole - l'aspetto esterno di un più sostanziale e radicale vincolo con la sede di provenienza e cioè "la conservazione ed il mantenimento del posto nell'organico della sede medesima".
Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. L'interpretazione del Decreto Ministeriale 2566 del 1981 compiuta dai giudici di appello è sottratta a sindacato in sede di legittimità, ove immune - come nel caso di specie - da vizi logici e da violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale, non avendo tali "norme" carattere regolamentare o comunque normativo (cfr. Cass. 22 gennaio 1992 n. 708, 22 maggio 1999 n. 5004, 15 novembre 2002 n. 16142). Ne deriva l'insindacabilità della interpretazione del Tribunale, secondo la quale le disposizioni del D.M. n. 2566 non hanno affatto sostituito quelle del D.M. n. 1666 del 1981, laddove le stesse prescrivono che il personale distaccato va considerato in eccedenza rispetto all'organico, non avendo la ricorrente denunziato la violazione di alcuna delle norme di cui all'art. 1362 e seguenti del codice civile ne' risultando insufficienze o contraddittorietà
nella motivazione che sorregge tale interpretazione. Rimane assorbita l'ulteriore considerazione, svolta dal controricorrente, circa l'inapplicabilità, ratione temporis, delle disposizioni del D.M. 2566, per essere stato l'ultimo dei quattro distacchi in questione disposto prima dell'entrata in vigore della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato (15 febbraio 1982).
Con il secondo motivo, la società ricorrente - ribadendo le censure già formulate seppure in via subordinata avverso la decisione di primo grado - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 codice di procedura civile nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile), deducendo la non cumulabilità di interessi e rivalutazione, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994.
Anche questo motivo si appalesa del tutto infondato. Con sentenza n. 459 del 2 novembre 2000, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di legge richiamate dalla ricorrente, nella parte in cui le stesse estendevano ai crediti di lavoro dei dipendenti privati la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi di cui all'art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Spettano pertanto al ET rivalutazione ed interessi di legge. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente Ferrovie dello Stato società di trasporti per azioni a rimborsare alla parte controricorrente, SE ET, le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 13,00 oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato, in favore del controricorrente SE ET.
Così deciso in MA, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003