Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
In tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di detenuti, la omissione della previa contestazione dell'addebito da parte del direttore dell'istituto, o la delega di tale adempimento al comandante del reparto di polizia penitenziaria, incide sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito, "in limine", all'udienza fissata per la decisione davanti al Consiglio di disciplina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2008, n. 29940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29940 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 40 29 940 / 08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 03/07/2008
SENTENZA
N.2025/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 11 N. 005515/2008 2.Dott. GIORDANO UMBERTO
3. Dott. CORRADINI GRAZIA 11
4. Dott. ZAMPETTI UMBERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 20/01/1960 1) SI GIUSEPPE
avverso ORDINANZA del 22/01/2008
di SANTA MARIA CAPUA VETERE GIUD. SORVEGLIANZA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
BARDOVAGNI PAOLO lette/sentit le conclusioni del P.G. Dr. F. Bu con nullamento con rinvio)
B.
Con l'ordinanza in epigrafe è stato respinto il reclamo del detenuto SI PE avverso la decisione del
disciplina, che gli aveva inflitto la consiglio di sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per cinque giorni. Il Magistrato di sorveglianza rileva che stato previamente contestatol'addebito è dal comandante del reparto di polizia penitenziaria,
delegato dal direttore, e la contestazione è stata rinnovata "in limine" all'udienza dinanzi al consiglio sicchè, a prescindere dalla sollevata questione circa delegabilità dell'atto del direttore, nessuna la lesione dei diritti difensivi si era verificata, e non era ravvisabile alcuna ipotesi di invalidità.
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione,
denunciando la violazione degli artt. 38 della legge di ordinamento penitenziario 26.7.1975 n. 354 e 81 del
(D. P. R. 30.6.2000 n. 230); larelativo regolamento previa contestazione dell'addebito nelle forme previste dalla norma regolamentare cioè da parte del
direttore, organo "terzo", alla presenza del comandante del reparto nel cui ambito era stata accertata
l'infrazione aveva una indefettibile funzione di garanzia, la cui inosservanza comprometteva la difesa e d non consentiva 1'immediata discolpa e i previsti accertamenti preliminari sul fatto, che potevano portare alla decisione di non attivare l'azione
B 2 disciplinare.
Il ricorso è infondato. La normativa regolamentare
(art. 81 D. P. R. n. 230/2000) prevede che l'infrazione accertata dal personale sia comunicata, con rapporto scritto, al direttore; questi, in presenza del
caposervizio della custodia, 'contesta l'addebito "
all'accusato... informandolo... del diritto ad esporre le proprie discolpe" e svolge accertamenti sul fatto;
convoca quindi l'incolpato davanti a sè (se ritiene applicabili le minori sanzioni di propria competenza) o al consiglio di disciplina, ove l'interessato ha
facoltà di essere sentito e difendersi di persona. Come
già rilevato da questa Corte (Sez. I, 16.10/21.11.2001,
Camerino) tale complesso di formalità è finalizzato ad assicurare il rispetto del principio fondamentale
stabilito dalla norma primaria (art. 38, co. 2, della legge: "nessuna sanzione può essere inflitta se non...
dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe"). Ne
segue che non ogni inosservanza delle previsioni regolamentari costituisce causa di invalidità della procedura, ma soltanto quella che si risolva nella mancanza di puntuale contestazione dell'addebito о in
menomazione della facoltà di esporre all'organo decidente le proprie difese. Alcuni degli adempimenti regolamentari sono per loro natura meramente (accertamenti preliminari del direttore, facoltativi
3 B. possibili e necessari soltanto se la prova del fatto non sia già evidente); l'inosservanza di altri
se non abbia in concreto inciso sulcostituisce rituale contraddittorio semplice irregolarità
ininfluente sulla validità del provvedimento adottato.
Quanto alla previa contestazione da parte del direttore concepita dalla norma regolamentare non come ma come mera informazione di garanzia interrogatorio,
circa gli estremi dell'incolpazione e la facoltà di
esporre di persona le proprie difese la sua
omissione, 0 delega al comandante della custodia,
incide soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza
del fatto addebitato ° l'esplicazione dei diritti
difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni date al proposito, "in limine", all'udienza fissata per la decisione. Nè può sostenersi che la preventiva informazione con le modalità previste dal regolamento valga ad assicurare un termine per predisporre la
difesa; infatti la convocazione dinanzi al direttore o al consiglio di disciplina può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas", ed i termini introdotti innovando la previgente disciplina dall'art. 81
230/2000 hanno funzione acceleratoria, e non D. P.R. n.
dilatoria. Ne segue che correttamente il giudice quo" ha escluso l'invalidità del provvedimento e sanzionatorio, essendo stato puntualmente contestato l'addebito prima dal delegato del direttore con
R espressa informazione della facoltà di discolpa poi all'udienza disciplinare.
Il ricorso va perciò respinto.
8
P
-> M
•
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE
(Chiemi Paolo Bordovay
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
17 LUG 2008
CANCELLIERE
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