Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "A" ' 0 3 8 80/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1605/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Ettore Mercurio Presidente Cron.8320 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 22 no- Dott. Guido Vidiri Consigliere vembre 2000 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NN, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio Saverio Uve e dall'err. n. 28, presso l'avv Sergio Pacor. che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
E.P.I., Ente Poste Italiane, elettivamente domiciliato in Roma, via 4806 dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura dello Stato, che lo rappre- senta e difende ex lege;
controricorrente 1 avverso la sentenza n. 92/97, decisa il 3 luglio 1997 e pubblicata il 25 settembre 1997, resa dal Tribunale di Pordenone nel procedi- mento n. 274/96 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Sergio Pacor nell'interesse di ON NN;
; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 298/96 in data 25 ottobre 1996, il Pretore di Por- denone respingeva la domanda proposta da ON NN, intesa ad ottenere l'inquadramento nell'ottavo livello per il periodo fino al 23 maggio 1995, data di conclusione dell'accordo integrativo del CCNL, e quindi nel primo livello dell'Area Quadri, per effetto del pregresso svolgimento di fatto delle mansioni superiori di reggente dell'Ufficio Postale di Spilimbergo. Interponeva appello il ON e in esito il Tribunale di Pordeno- ne, con sentenza n. 92/97, emessa in data 3 luglio 25 settembre 1997, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava non esser rilevante, per effetto della normativa che di- sciplina la privatizzazione dell'Amministrazione Postale, l'eventuale svolgimento di mansioni superiori nel periodo antece- dente l'entrata in vigore della contrattazione collettiva. Per il periodo successivo osservava che il passaggio all'area qua- 2 A dri poteva aver luogo, ai sensi dell'art. 38 del contratto collet- tivo (in vigore dal 26 novembre 1994) solamente se l'assegnazione temporanea alle relative mansioni si fosse protratta per un perio- do superiore a sei mesi, mentre l'assegnazione stessa era cessata col 20 aprile 1995. Il collegio di merito riteneva carente la prova e generica la deduzione offerta dal ON per il periodo successivo. Avverso la sentenza, notificata in data 17 novembre 1997, propone ricorso per cassazione ON NN con atto notificato in data 15 gennaio 1998; deduce un solo motivo, variamente articolato. L'Ente Poste Italiane resiste con controricorso notificato in data 20 febbraio 1998. ON NN deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cpc. Il difensore del ricorrente deposita osservazioni scritte alle conclusioni del Procuratore Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, l'errata applicazione ed interpretazione "di norme gene- rali e norme pattizie”. Si rileva l'illegittimità costituzionale di una interpretazione dell'art. 6, sesto comma, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, converti- to, con modificazioni, con L. 29 gennaio 1994, n. 71, che escluda l'ap- plicabilità ai dipendenti dell'Ente Poste del generale principio del passaggio alla qualifica superiore per effetto del mero svol- gimento di fatto delle relative mansioni e non solamente per con- 3 corso. Si afferma che in ogni caso risulta applicabile l'art. 37 del con- tratto collettivo che, in armonia al disposto dell'art. 2103 cc, prevede il riconoscimento della qualifica superiore dopo lo svol- gimento di fatto delle relative mansioni per il periodo di tre me- si. Nella memoria difensiva il ricorrente censura per la prima volta l'affermazione svolta dal collegio di merito nel senso della ne- cessità di una assegnazione protratta oltre sei mesi per l'assegnazione definitiva del qualifica di quadro, osservando che in realtà con l'entrata in vigore del nuovo contratto il pregresso livello di appartenenza era stato inserito appunto nell'area qua- dri e pertanto erano comunque sufficienti tre mesi per il passag- gio dall'uno all'altro livello della predetta area. Nelle note di udienza il difensore, in relazione alle conclusioni del P.G. di rigetto del ricorso, nel ricollegare tale richiesta solamente al primo profilo, relativo al periodo antericre all'entrata in vigore del contratto collettivo "ricorda di aver dichiarato di rinunciare a tale pretesa in sede di discussione chiedendo l'accoglimento del ricorso solo per il periodo di vigen- za e cioè dal 27 febbraio 1995, data di conclusione dei tre mesi dello svolgimento delle mansioni, poi conclusosi pacificamente in causa il 20 aprile 1995”. Di tale rinuncia non vi è peraltro traccia a verbale;
in effetti la discussione è stata svolta esclusivamente con riferimento al profilo enunciato in memoria, ma tanto non equivale ad abbandono delle questioni non trattate. La Corte deve quindi procedere all'esame dei motivi come risultan- ti dal ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità. all'operatività del regime privatistico,La censura attinente quanto allo svolgimento di fatto delle mansioni superiori, anche per il periodo anteriore alla stipula del contratto collettivo, non è fondata. È opportuno trascrivere integralmente l'art. 6, sesto comma, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con L. 29 gennaio 1994, n. 71, ove il regime transitorio è così disci- plinato: "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". Afferma la ricorrente che l'espressione "trattamenti vigenti” do- vrebbe essere riferita ai soli trattamenti economici, non anche a quelli normativi che non risultino compatibili con il nuovo regime privatistico. Osserva la Corte che la lettura del testo normativo fornisce una chiara risposta nel senso che fino alla stipula del nuovo contrat- to collettivo devono essere applicati i trattamenti non solo eco- nomici ma anche normativi precedentemente in vigore, con la conse- guenza che sino alla stipulazione del primo contratto collettivo 5 n (e quindi in regime transitorio) nella disciplina dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane non trova applicazione l'automatica sta- bilizzazione della qualifica superiore quale prevista dall'art. 2103 cc. In ordine a tale questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte e, con sentenza 8587 del 5 settembre 1997, hanno af- fermato che " la stessa lettera della norma, nell'uso del plurale, non consente di ritenere limitata la continuazione al solo trat- tamento economico e, d'altra parte, la ratio della disposizione agevolmente dalla necessità di conservare le peculia- si evince rapporto di lavoro già tenute in conto nella disciplina rità del dell'Amministrazione ora trasformata". In tale sentenza si afferma che nel caso di svolgimento delle mansioni superiori si deve ap- della norma, plicare, "in conformità della lettera e della ratio il pregresso trattamento normativo, non immediatamente abrogato, e non la previsione della promozione automatica di cui all'art. 2103 cod. civ. ad esso estranea". Tale insegnamento è stato seguito da questa Sezione Lavoro tra l'altro nella sentenza n. 1603/98, ove si pone in rilievo l'identità della linea operativa seguita dal legislatore con rife- rimento ad altre ipotesi di rapporti di lavoro privatizzati, ed ancora nella sentenza n. 3759/98, ove si fa notare che con l'espressione "trattamenti vigenti" il legislatore ha mutuato una terminologia di estrazione sindacale, facendo uso di una espres- 6 sione ellittica da intendersi riferita alla normativa vigente nel suo complesso, come pure ha parlato di "nuovo contratto", senza aggiungere "collettivo", pur se è chiaro il riferimento allo stru- mento negoziale cui normalmente si ricorre nelle relazioni sinda- cali. D'altro canto del tutto inutile sarebbe stato il divieto di ridur- re i trattamenti economici in corso, attesa l'applicabilità al rapporto di lavoro privatizzato dell'art. 2103 nel testo sostituto con l'art. 13 legge 300/70 mentre, aggiunge il Collegio ora chia- mato a giudicare la presente causa, non vi sarebbe ragione di sor- ta per escluderne expressis verbis il miglioramento nel periodo transitorio in cui fanno difetto strumenti normativi utilizzabili allo scopo. La censura di illegittimità costituzionale, infine, è enunciata ma non motivata in alcun modo dal momento che non si indica il prin- cipio costituzionale che sarebbe stato violato e dal contesto del- le affermazioni contenute in ricorso si può con qualche fatica astrarre un richiamo generico al principio di eguaglianza, peral- tro non supportato da argomento di sorta atto a dimostrare che la peculiarità della fattispecie, data dal passaggio da una gestione · pubblica a quella privata, non giustifica l'introduzione, in via transitoria, di una cristallizzazione delle situazioni esistenti. In ordine al preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale indicando in sei mesi anziché in tre il periodo massimo di asse- 7 A gnazione a mansioni superiori, dopo il quale detta assegnazione diviene definitiva, osserva la Corte che il Collegio di merito ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 38 del contratto col- lettivo che, per il passaggio all'area quadri richiede, così avva- lendosi della deroga consentita all'art. 6 legge 13 maggio 1985 n. 190, l'assegnazione alle relative mansioni per un periodo di mesi sei. Il ricorrente ha affermato, nel ricorso, essere applicabile l'art. 37 dello stesso contratto, atteso che sia il livello di apparte- nenza (settimo) sia quello proprio delle mansioni di fatto svolte (ottavo) erano inseriti nell'area impiegatizia e il passaggio di entrambi i livelli all'area quadri avrebbe avuto luogo il 27 feb- braio 1995, quando ormai era stato superato il periodo massimo di tre mesi, computato dalla vigenza del nuovo contratto, di comporto nell'assegnazione a mansioni superiori. Non vengono peraltro indicati gli atti della fase di merito nei quali sarebbe stata sollevata la questione dell'applicabilità dell'art. 37 in luogo dell'art. 38 in conseguenza della data di inserimento nell'area quadri. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) e così, in particolare, deve indicarsi in quale atto del processo l'argomento 8 л sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare il tema come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare accoglimento in di cassazione, che ha per questa sede poiché "nel giudizio oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla rego- larità formale del processo ed alle questioni di diritto pro- poste, non sono proponibili nuove questioni di diritto O temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di uf- ficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi ele- menti di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834) È d'altro canto significativo che nella memoria, depositata ai sensi dell'art. 378 cpc, venga prospettata una diversa linea di- fensiva, nel senso che l'art. 38 del CCNL richiederebbe un'asse-. gnazione di sei mesi per il passaggio dall'area impiegatizia a 9 A quella dei quadri mentre per il passaggio dalla qualifica Q2 dell'area quadri, ove il ricorrente era stato inserito per effetto del nuovo contratto collettivo siccome già appartenente al settimo livello della categoria impiegatizia, alla qualifica Q1 dell'area quadri, corrispondente all'ottavo livello dell'area impiegatizia, sarebbero sufficienti tre mesi. Trattasi di argomento che non ha formato oggetto di specifico mo- tivo di ricorso e non può trovare ingresso in questa sede. Peraltro la prospettazione dell'avvenuto inserimento nell'area quadri, sia pure alla qualifica iniziale, e la pretesa di ottenere la qualifica superiore per effetto dello svolgimento di fatto del- le relative mansioni, sempre nell'ambito di detta area, forniscono un'ulteriore dimostrazione nel senso che mai era stata prospettata nel giudizio di merito la questione relativa all'applicabilità dell'art. 37 in luogo dell'art. 38 del contratto collettivo, cui ha fatto riferimento il Tribunale. Si osserva infine che non viene in alcun modo censurato il rilievo svolto nell'impugnata sentenza nel senso che il ON non ha for- nito la prova di avere svolto le mansioni superiori oltre il pe- riodo riconosciuto da parte datoriale oltre il 20 aprile 1995 e non risulta ammissibile per genericità la deduzione probatoria non ammessa dal Pretore e ritenuta del pari inammissibile in grado di appello. Non viene quindi attaccato l'ulteriore argomento, atto a sorregge- circa il difetto dei presupposti per re da solo la decisione, 10 l'accesso alla qualifica richiesta. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. IL PRESIDENTE зите Ми сичт Roma, 22 novembre 2000 Alberta beur IL CONSIGLIERE ESTENSORE еее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M DI CANCELLENA E R , DI P A DI BOLLO OGNI SPESA, TASSA 10 ELL'ART. POSTA 533 . IM N SI D DA 11-8-73 REGISTRO, E DA SEN ESENTE AI E IRITTO G LEG D ELLA O D 11