CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: D'MA VI nato a [...] A MARE il 05/05/1982 avverso la sentenza del 26/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Baldi, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dall'Avv. Gaetano Buondonno nell'interesse dell'imputato, con cui si è concluso per il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p del Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha affermato la responsabilità di D'AT NC, in ordine ai reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così riqualificata l'originaria Penale Sent. Sez. 2 Num. 1885 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 03/11/2022 imputazione di tentata estorsione) e lesioni aggravate, per aver tentato di costringere, con condotte violente e minacciose la persona offesa (che aveva curato una pratica amministrativa nell'interesse della compagna dell'imputato) a corrispondere l'importo equivalente alla metà della sanzione amministrativa, inflitta alla committente a causa dell'accertamento di violazioni inerenti all'esercizio di un'attività commerciale. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen.; il preteso diritto dell'imputato alla corresponsione della somma richiesta alla persona offesa era rimasto indimostrato, difettando così il presupposto per l'operata riqualificazione;
né poteva surrogarsi quel presupposto attraverso la differente ricostruzione della vicenda operata dal G.u.p., ipotizzando un non meglio identificato diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla negligente esecuzione dell'incarico professionale, come ventilato nella motivazione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Con l'atto di impugnazione proposto (ai sensi de(l'art. 606, comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza inappellabile, giusta il disposto dell'art. 593 bis cod. proc. pen., atteso che era stato proprio l'ufficio del Procuratore della Repubblica ad aver richiesto la riqualificazione dell'originaria imputazione in quella di cui all'art. 393 cod. pen.) il PG ricorrente, pur muovendo dalla denunciata violazione di legge, finisce per censurare il contenuto della motivazione in punto di fatto, quanto all'esatta individuazione della pretesa posta a base della richiesta del versamento della somma, effettuata dall'imputato con le minacce e l'aggressione finale, senza che siano apprezzabili vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata ha indicato le fonti di prova che sostenevano l'esistenza di ragioni di credito, riconducibili ad istanze risarcitorie vantate dall'imputato e collegate alle attività professionali, svolte dalla persona offesa in modo negligente, da cui erano derivati danni patrimoniali all'imputato e alla sua compagna, con cui condivideva la gestione di un esercizio commerciale;
la valutazione di quei dati probatori viene attaccata ipotizzando differenti ricostruzioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. Il presupposto dell'esistenza di una pretesa giuridica, scaturente da una ragionevole valutazione operata dall'imputato circa il nesso tra gli inadempimenti della prestazione 2 professionale resa dalla persona offesa e i pregiudizi patrimoniali subiti (anche in ordine al ritardo nell'avvio dell'attività commerciale e alla necessità di affidare ad altro professionista la medesima pratica per cui era stata incaricata la persona offesa), è stata logicamente argomentata dalla sentenza impugnata;
sicché anche l'eventuale infondatezza della pretesa non farebbe venir meno l'astratta base legale della pretesa stessa (così già Sez. 2, n. 7911 del 27/02/1997, Marino, Rv. 208465 - 0; tra le più recenti Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685 - 0), che non può certo dirsi arbitraria;
sicché anche la denunciata violazione di legge non è sussistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Baldi, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dall'Avv. Gaetano Buondonno nell'interesse dell'imputato, con cui si è concluso per il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p del Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha affermato la responsabilità di D'AT NC, in ordine ai reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così riqualificata l'originaria Penale Sent. Sez. 2 Num. 1885 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 03/11/2022 imputazione di tentata estorsione) e lesioni aggravate, per aver tentato di costringere, con condotte violente e minacciose la persona offesa (che aveva curato una pratica amministrativa nell'interesse della compagna dell'imputato) a corrispondere l'importo equivalente alla metà della sanzione amministrativa, inflitta alla committente a causa dell'accertamento di violazioni inerenti all'esercizio di un'attività commerciale. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen.; il preteso diritto dell'imputato alla corresponsione della somma richiesta alla persona offesa era rimasto indimostrato, difettando così il presupposto per l'operata riqualificazione;
né poteva surrogarsi quel presupposto attraverso la differente ricostruzione della vicenda operata dal G.u.p., ipotizzando un non meglio identificato diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla negligente esecuzione dell'incarico professionale, come ventilato nella motivazione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Con l'atto di impugnazione proposto (ai sensi de(l'art. 606, comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza inappellabile, giusta il disposto dell'art. 593 bis cod. proc. pen., atteso che era stato proprio l'ufficio del Procuratore della Repubblica ad aver richiesto la riqualificazione dell'originaria imputazione in quella di cui all'art. 393 cod. pen.) il PG ricorrente, pur muovendo dalla denunciata violazione di legge, finisce per censurare il contenuto della motivazione in punto di fatto, quanto all'esatta individuazione della pretesa posta a base della richiesta del versamento della somma, effettuata dall'imputato con le minacce e l'aggressione finale, senza che siano apprezzabili vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata ha indicato le fonti di prova che sostenevano l'esistenza di ragioni di credito, riconducibili ad istanze risarcitorie vantate dall'imputato e collegate alle attività professionali, svolte dalla persona offesa in modo negligente, da cui erano derivati danni patrimoniali all'imputato e alla sua compagna, con cui condivideva la gestione di un esercizio commerciale;
la valutazione di quei dati probatori viene attaccata ipotizzando differenti ricostruzioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. Il presupposto dell'esistenza di una pretesa giuridica, scaturente da una ragionevole valutazione operata dall'imputato circa il nesso tra gli inadempimenti della prestazione 2 professionale resa dalla persona offesa e i pregiudizi patrimoniali subiti (anche in ordine al ritardo nell'avvio dell'attività commerciale e alla necessità di affidare ad altro professionista la medesima pratica per cui era stata incaricata la persona offesa), è stata logicamente argomentata dalla sentenza impugnata;
sicché anche l'eventuale infondatezza della pretesa non farebbe venir meno l'astratta base legale della pretesa stessa (così già Sez. 2, n. 7911 del 27/02/1997, Marino, Rv. 208465 - 0; tra le più recenti Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685 - 0), che non può certo dirsi arbitraria;
sicché anche la denunciata violazione di legge non è sussistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3/11/2022