Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2015, n. 21849
CASS
Sentenza 21 maggio 2015

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Massime1

Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.

Commentario1

  • 1Armi detenzione abusiva misura cautelare istanza di riesame comparizione personaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2015, n. 21849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21849
Data del deposito : 21 maggio 2015

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