Sentenza 21 maggio 2015
Massime • 1
Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
Commentario • 1
- 1. Armi detenzione abusiva misura cautelare istanza di riesame comparizione personaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2015, n. 21849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21849 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/05/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 897
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 10637/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO N. IL 19/02/1973;
avverso l'ordinanza n. 94/2015 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 02/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Destro Carlo che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. D'Urso Massimo che si associa alla richiesta del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2015 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'istanza proposta da RI ZI ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 19 gennaio 2015, che applicava nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per la violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75. 2. Il difensore del RI ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo violazioni di legge con riferimento all'art. 309 c.p.p., comma 8, art. 127 c.p.p., comma 3 e art. 179 c.p.p., per non avere il Tribunale disposto la traduzione in udienza del ricorrente in stato di detenzione, benché egli avesse fatto esplicita richiesta di presenziarvi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Emerge dagli atti che nei confronti del predetto indagato non è stata disposta la traduzione per l'udienza del 2 febbraio 2015, benché egli avesse specificamente chiesto di presenziarvi in occasione della notifica, in data 29 gennaio 2015, del provvedimento di fissazione dell'udienza di riesame dinanzi al Tribunale di Catania, dunque in tempo utile per il regolare svolgimento del procedimento di riesame.
3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, dep. 31/10/2013, Rv. 256689; Sez. 2, n. 22959 del 16/05/2012, dep. 12/06/2012, Rv. 253190), nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
4. L'accoglimento di tale motivo impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2015