Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 9292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9292 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA T0 9 2 9 2 /0 2 IN NOME DEL PO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PISPENSABILITA SEZIONE TERZA CIVILE f IRCOLARIC STRADA.c Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 460/00 Presidente e Relatore Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.25077 Consigliere Dott. Michele LO PIANO .1865 Consigliere Rep. Dott. Fabio MAZZA Ud. 05/03/02 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studic SENTENZA dal Sig.Sole per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: 26/06/02 domiciliato in ROMA PLE CATALDO MARIO, elettivamente IL CANCELLIERE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, difeso dall'avvocato PAOLO VINCI, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
- ricorrente -
dal Sig. S contro per diritti €1.55 11-27-06-02 ASSICURAZIONI S.p.A., in persona ASSITALIA COMPAGNIA IL CANCELLIERE dell'Amministratore delegato Dott. Luciano Roasio, € 0,77 L.1500 elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BARBIERI, difesa 2002 dall'avvocato ANTONIO PICCINNI, giusta delega in atti;
H078063 569 controricorrente 2 H078064 nonchè
contro
TO IA, CI PA;
intimati avversO la sentenza n. 2705/98 del Tribunale di LECCE, emessa il 17/7/1998 e depositata il 09/11/98; R.G.1685/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Presidente Relatore Dott. Francesco CARBONE;
udito l'Avvocato RENZO TOSTI (per delega Avv. Antonio Piccinni); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR AL convenne in giudizio davanti al giu- dice di Pace di Gallipoli, con atto del 31.10.1996, TT LL, proprietaria dell'auto Renault 4, gui- data da AN QU e assicurata con l'Assitalia, affermando che mentre la moglie viaggiava a bordo di un auto Fiat era stata investita della Renault guidata dall'AN e che nell'incidente, oltre alle lesioni riportate dalla moglie, i danni subitipersonali ascendevano а lire dall'auto di sua proprietà 3.900.000. 2 Si costituì la sola Assitalia, mentre gli altri convenuti preferivano rimanere contumaci, addebitando alla moglie del AL alla guida della Fiat la colpa esclusiva dell'incidente per non aver rispettato la precedenza nell'immettersi, proveniente da via Leopar- di, nell'incrocio con via Del Fante. Il Giudice di pace di Gallipoli, con sentenza n. 14 del 12.2.1997, accolse la domanda condannando i conve- nuti al risarcimento del danno nella misura del 50%. Su gravame dei soccombenti il Tribunale di Lecce, accolse il gravame dichiarando al termine della ricostruzione dei fatti la responsabilità esclusiva della Ferrari, coniuge del ricorrente, che non aveva rispettato il di- ritto di precedenza nell'immettersi in una strada da un incrocio a T con una curva di 90 gradi. La decisione n. 2705 del 9.11.1998, escluse altresì un concorso di col- pa dell'AN. Avverso questa decisione propone ricorso la Ferrari sulla base di un unico motivo incentrato sull'insufficiente motivazione di un punto decisivo Resiste l'Assitalia con controri-della controversia. corso al quale è seguito apposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del proposto ricorso il ricor- rente deduce insufficiente motivazione di un punto de- 3 controversia attinente all'arbitraria cisivo della responsabilità dei convenuti. A tal esclusione della fine deduce la contrastante valutazione della testimo- nianza di un teste contrario rispetto a quelle del fi- glio della ricorrente e di altro teste, finendo in tal modo con l'escludere l'ipotesi di responsabilità con- corrente prevista dall'art. 2054 c.c.. L'aver dato la prevalenza ad una sola delle deposi- zioni raccolte, in contrasto con gli altri elementi probatori, avrebbe comportato che il Tribunale ha omes- so di considerare che godere del diritto di precedenza non riconosca di per se a chi ne è titolare di impegna- re l'incrocio ad una velocità imprudente. Il motivo non ha alcun pregio. Il dedotto vizio di insufficienza della motivazione non può comportare una nuova valutazione del fatto nel senso auspicato da parte ricorrente, in quanto con il dedotto vizio non si può chiedere alla Corte di legit- timità di sindacare la correttezza del giudizio di fat- to, il merito dell'intera vicenda processuale, bensì di controllare, sotto il profilo della correttezza giuri- dica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva di assumere e valutare le prove, di control- larne l'attendibilità e la concludenza. Proprio in or- 4 dine alla valutazione della prova testimoniale, la giu- risprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che solo al giudice del merito compete di scegliere, tra le complessive risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fat- ti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi prova acquisiti, nei li- miti tracciati dalle norme sulle prove (Cass.
8.5.2000 n. 5806; Cass. 15.4.2000 n. 4916; Cass. 17.1.2000 n. 456; Cass. 11.1.2000 n. 225). Ne discende che non ricorre il denunciato vizio di omessa motivazione, perché la sentenza impugnata ha da- to conto del proprio convincimento, senza attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, indicando peraltro i dati di fatto dai quali ha tratto il percorso logico seguito, con la de- scrizione del legame tra gli elementi interni determi- nanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata. Decisione che non ha il dovere di prendere in esame, al fine di confutarle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti (Cass. 30.3.2000 n. 3904; Cass. 29.4.1999 n. 4347; Cass.
2.4.1999 n. 3183). Infatti la sentenza impugnata, dopo aver indicato l'incrocio tra le strade percorse dai veicoli con di- ritto di precedenza della Renault 4, ed investita dalla 5 Fiat Uno gita dalla moglie del ricorrente, che non ha rispettato la precedenza, cui aveva diritto l'altro veicolo proveniente da destra, ha valutato le modalità dello scontro anche tramite le foto esibite da entrambe le parti da cui si desume che la parte anteriore cen- trale della Renault proveniente da destra si è incro- ciata con lo spigolo anteriore destro della Fiat che ha interessato l'incrocio senza rispettare la dovuta pre- cedenza. Inoltre il giudice del merito nel valutare le stesse testimonianze si da carico di rilevare che i due testi che viaggiano sul motorino guidato dal figlio del ricorrente, che hanno usato le "medesime parole" per indicare la velocità della Renault, nessun contributo specifico hanno apportato in ordine alla dinamica del sinistro, anzi le dichiarazioni dell'amico del figlio sono smentite dalle foto dalle quali si desume che la Fiat Uno non aveva superato il crocevia. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricor- so non può che essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese processuali in € 142,33, oltre 700 € per onorari difensivi. 6 Così consiglio deciso in Roma addì 5.3.2002 nella camera di della Terza sezione civile. Il Presidente rel est. IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 26.06.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 2.66 MEDT TOT149,77 AGO.2002 0 3 36528 O G E 2 A 0 T 0 A R T S 7