Sentenza 15 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 02 2 2 2/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Obbligazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pecuniaria Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 20444/98 - Cron. 4605 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rep. 704 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 10/11/00 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia stúdio SENTENZA dal Sig. ✓ IL SOLE 24 ORE 300x per diritti L. sul ricorso proposto da: 15 FEB 206 AFAN DE RIVERA COSTAGUTI NICOLA in proprio e quale IL CANCELLIERE procuratore dei suoi fratelli germani ASCANIO, CLOTILDE, IGNAZIO, COSTANZA, con lui eredi di ACHILLE FIRE 3000 CANCELLERIA AFAN DE RIVERA COSTAGUTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 109, presso lo studio dell'avvocato DE MATTIA PARIDE, che lo difende, giusta CG064236 delega in atti;
- ricorrente
contro
AFAN DE RIVERA FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato 2000 + PERSICHELLI CESARE, che lo difende, giusta delega in 1820 -1- Mi atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 2035/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Paride DE MATTIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Cesare PERSICHELLI, difensore del resistente he ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di FA De ER l'accoglimento del OS CO in proprio;
ricorso per quanto di ragione. -2- Min CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. PERSICHELL SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per diritti L. 24,000+ 6 Con citazione notificata il 28 marzo 1988 Ni- 24 IL CANCELLIERE cola FA De ER OS, quale procuratore generale di suo padre LL FA De ER OS, propose opposizione al decreto ingiun- tivo emesso nei confronti del proprio rappresen- LIRE 10000 CANCELLE tato il 5 febbraio 1988 dal Presidente del Tribu- nale di Roma, avente per oggetto il pagamento a FE FA De ER OS, fratello di AS430073 LL, della somma di lire 46.700.000, oltre LIRE 10000 CANCELLERIA agli interessi, a titolo di rimborsi dovuti per per prestiti l'amministrazione di beni comuni e personali. Dedusse l'attore che di una porzione AS430074 del primo di tali crediti, come risultava dal LIRE 2000 verbale di un'assemblea dei comunisti tenuta il CANCELLERIA 22 e 23 dicembre 1982, era titolare la moglie di cheFE FA De ER OS, ma comunque tutti i rapporti di dare e avere tra le BB114456 parti erano stati definiti mediante una scrittura LIRE 2000 CANCELLERIA del 9 giugno 1983, con cui si era dato luogo alla compensazione dei debiti di LL verso Ferdi- nando e sua moglie con quelli di costoro verso BB114457 CO, salvo un residuo di lire 16.700.000, che aveva formato oggetto di accollo da parte dello contrastò l'opposi- stesso CO. Il convenuto 20444/1998 3 Muni zione, contestandone la fondatezza e disconoscen- do altresì la scrittura del 9 giugno 1983. All'esito dell'istruzione della causa - con- sistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con la quale si era accertata l'autenticità della firma di FE FA De ER OS, apposta sul documento che egli aveva disconosciuto con sentenza del 5 aprile 1995 il Tribunale dichiarò inammissibile l'oppo- sizione, non potendosene verificare la tempesti- vità a causa del mancato deposito, da parte dell'attore, della copia del decreto ingiuntivo con la relazione di notificazione. Impugnata da CO FA De ER OS, quale procuratore generale di LL FA De ER OS, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza dell'11 giugno 1998, previa dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione, l'ha respinta nel merito, rilevando: con la scrittura del giugno 1983 si è dato luogo a una espromissione liberatoria, ma cumulativa, del debito di non LL FA De ER OS verso suo fra- tello FE, ammontante a lire 46.700.000, che CO FA De ER OS si è obbliga- 20444/1998 4 MBMW to a pagare, nei limiti di lire 16.700.000, entro il 16 novembre 1983; - l'accordo espromissorio, non avendo avuto esecuzione mediante il versamen- to di detta somma, è venuto a cadere, sicché non può essere avallata la compensazione tra il debito di lire 30.000.000 di FE verso CO, pure riconosciuto nel documento, con parte di quello di LL verso FE;
la compensazione è comunque impedita dal fatto che CO FA De ER OS sta in giudizio solo come rappresentante di suo padre e non anche in proprio. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO FA De ER OS, anche come procuratore generale dei suoi fratelli NI FA De ER OS, LO FA De ER OS, IG FA De ER OS e OS FA De ER OS, eredi tutti del defunto LL FA De ER OS. Ha resistito con controricorso Ferdi- nando FA De ER OS. MOTIVI DELLA DECISIONE due motivi addotti a sostegno del ri- Con corso, gli eredi di LL FA De ER Co- staguti, rispettivamente denunciano: 20444/1998 M ar "violazione e falsa applicazione degli art.li 1362, 1363, 1366 nonché degli art. 1180 e 1252 c.c.", per avere la Corte di appello erro- neamente interpretato la scrittura del 9 giugno 1983 semplicemente come un accordo di espromis- mentre la lettera e il senso sione cumulativa, logico, oltre che i principi di autoresponsabili- tà e di affidamento, imponevano di intenderla contenente un negozio composito, con il come quale CO FA De ER OS aveva rinunciato al proprio credito di lire 30.000.000 verso lo zio FE, in tal modo pagandogli una pari somma, in conto del maggior debito del padre;
"violazione degli art.li 99 e 112 c.p.c. Vizio di extra ed ultra petizione", avendo il giudice di secondo grado negato la possibilità di compensazione tra il debito di LL FA De ER OS verso il fratello FE, con quello di costui verso il nipote CO, perché l'accordo consacrato nella suddetta scrit- tura del 9 giugno 1983 non aveva poi avuto esecu- zione nel termine previsto: circostanza che non era stata affatto dedotta dall'altra parte, la 20444/1998 Min. quale non aveva formulato alcuna domanda 0 ecce- zione di risoluzione per inadempimento. Le due censure possono essere prese in consi- derazione congiuntamente, poiché per uno stesso motivo vanno disattese entrambe: investono sol- tanto una delle argomentazioni su cui si basa, sul punto la sentenza impugnata. Infatti la Corte di appello ha ritenuto di non poter "avallare" della compensazione (ora ipotizzata, l'assunto con il primo motivo di ricorso, anche nella -prospettiva peraltro "nuova" di una estinzio- - ne parziale del credito di FE FA De ER OS verso il fratello, attuata mediante la rinuncia di CO FA De ER OS al suo credito verso lo zio) non solo rilevando che "l'accordo espromissorio è venuto a cadere" in quanto "non ha avuto esecuzione", ma anche osservando che la mancata partecipazione al giudizio di CO in proprio "costituisce ulte- riore motivo impeditivo di una compensazione tra appartenenti а soggetti debiti e crediti, *** diversi da quelli tra quali intercorre il presente processo". Si è insomma ritenuto che non potesse essere affermata l'avvenuta estinzione per compensazione del credito di CO FA De 720444/1998 ER OS, in quanto egli era parte in causa non personalmente, bensì quale procuratore generale di suo padre. Ebbene, in ordine a questa seconda ratio decidendi, di per sé idonea а la sentenza impugnata, sorreggere autonomamente non sono stati formulati rilievi di sorta. Ciò comporta senz'altro che il ricorso deve 110000 rigettato (cfr., per tutte, Cass. 18 essere 290000 luglio 2000 n. 9449), con conseguente condanna dei ricorrenti in solido, stante il comune loro interesse nella causa, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resi- stente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ri- correnti in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in oltre a lire 3.000.000 per lire 446.000 onorari. Roma, 10 novembre 2000 Y pristat AN BE вравом IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 B. ZUOT 20444/1998 Roma IL CANCELLIERECT པལ་ ཁས་ས་